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Sentenza

Sentenza n. 1881/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Prefetto di Vicenza del 17 giugno 2024 di diniego del rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale richiesta il 16 maggio 2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (titolare di licenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, ufficiale della Guardia di Finanza in quiescenza, ha impugnato il diniego di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, che gli era stata rinnovata annualmente per circa vent’anni e fino al 2022. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere per illogicità e travisamento dei fatti: il diniego avrebbe attribuito alla richiesta una motivazione concernente il pericolo derivante dai lupi e dalle predazioni nei pressi dell’abitazione, mentre il bisogno dell’arma era stato fondato sulla pregressa esposizione a rischio per i delicati incarichi svolti nella Guardia di Finanza e nel contrasto alla criminalità organizzata, oltre che sulle condizioni di isolamento di una delle abitazioni. Ha contestato anche che la presenza delle forze dell’ordine sul territorio fosse sufficiente a tutelarlo. Con il secondo motivo ha dedotto difetto e insufficienza di motivazione e d’istruttoria, incoerenza rispetto ai precedenti rinnovi, violazione della trasparenza e lesione del legittimo affidamento: il decreto non avrebbe indicato mutamenti delle condizioni né spiegato perché le circostanze già ritenute sufficienti fossero ora valutate diversamente. Ha inoltre contestato la lettura delle risultanze istruttorie, richiamando le note degli organi di polizia del 5 e 15 luglio 2023, che attestavano l’assenza di fatti nuovi e il mancato mutamento delle circostanze precedentemente considerate. La Prefettura ha sostenuto di aver valutato tali circostanze, ma di non aver ravvisato un pericolo concreto e attuale, anche in ragione dei circa vent’anni trascorsi dalla cessazione del servizio.

La decisione

Il TAR ha respinto il primo motivo: il provvedimento, pur dedicando ampia parte della motivazione alla questione dei lupi, aveva considerato anche il rischio collegato alla pregressa attività istituzionale, sicché la censura muoveva da un presupposto fattuale erroneo. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti precisati in motivazione. Il rilascio o rinnovo pregresso non impedisce all’Amministrazione una diversa valutazione in occasione di una nuova domanda, anche sulla base di una rivalutazione discrezionale; occorrono però un’istruttoria appropriata e una motivazione accurata. Nel caso concreto, le note del Commissariato di pubblica sicurezza del 5 luglio 2023 e della Stazione dei Carabinieri del 15 luglio 2023 non attestavano il superamento dei rischi già considerati, ma riferivano che le circostanze non apparivano mutate; non emergevano inoltre profili di inaffidabilità. Non risultando sufficiente il solo tempo trascorso dalla quiescenza, la Prefettura avrebbe dovuto spiegare specificamente perché i rischi alla base dei rinnovi precedenti dovessero ritenersi superati. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti indicati, il diniego annullato e l’Amministrazione obbligata a rivalutare l’istanza, potendo chiedere chiarimenti agli uffici di polizia già consultati. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 699 c.p.

    ai fini del rilascio della licenza per porto di pistola per uso di difesa personale, oltre ai requisiti di affidabilità e di buona condotta, occorre che l’Autorità competente ritenga sussistere il «dimostrato bisogno» dell’arma per il richiedente al fine di proteggersi da una situazione di oggettivo pericolo all’esito di una valutazione di natura ampiamente discrezionale che consideri, in concreto, se i fatti pregressi e le condizioni ambientali e personali, rappresentati dal richiedente, siano motivo sufficiente per derogare al generale divieto di portare e detenere armi di cui all’art. 699 c.p.

    La licenza per difesa personale presuppone, oltre all’affidabilità e alla buona condotta, la valutazione discrezionale di un dimostrato bisogno concreto di protezione da un pericolo oggettivo, in deroga al divieto generale di portare e detenere armi.

Massime di principio

  • Il rilascio o il rinnovo pregresso di una licenza di porto d’armi per difesa personale non preclude all’Amministrazione di decidere diversamente su una successiva istanza, anche rivalutando le considerazioni originarie; la nuova determinazione deve tuttavia poggiare su un’istruttoria appropriata e su una motivazione accurata.
  • Quando una licenza di porto d’armi per difesa personale è stata rinnovata ripetutamente in ragione di specifiche condizioni di rischio, il diniego di un successivo rinnovo deve spiegare in modo specifico perché tali rischi siano venuti meno. Il mero decorso del tempo dalla cessazione del servizio che aveva determinato l’esposizione al rischio, senza adeguato riscontro istruttorio, non è sufficiente.
  • Le risultanze degli organi di polizia che attestano il mancato mutamento delle circostanze precedentemente considerate non possono essere utilizzate come prova del superamento del rischio senza un’adeguata spiegazione del loro contenuto e della valutazione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamento

Testo integrale

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