Cassazione Penale, Sentenza n. 20362/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina, confermativa della condanna per furto di energia elettrica (allaccio diretto alla rete ENEL) contestato con aggravante di mezzo fraudolento, per fatti accertati il 10 ottobre 2014. Il ricorrente deduceva: (1) omesso accoglimento della richiesta di rinvio per legittimo impedimento dovuto a regime di detenzione (arresti domiciliari) comunicato in udienza; (2) omessa rinnovazione istruttoria in appello per escussione di testi; (3) vizio di motivazione e insufficienza della prova circa la consapevolezza dell'illecito (si contestava che la firma sul verbale fosse prova sufficiente e si rilevava la possibilità che l'allaccio fosse stato effettuato da persona diversa); (4) mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. e della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), con carenza di specifico accertamento del valore dell'energia sottratta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al primo motivo: ha affermato il principio secondo cui la restrizione della libertà personale (arresti domiciliari) comunicata al giudice integra un impedimento legittimo che impone al giudice di disporre la traduzione o il rinvio per assicurare la partecipazione dell'imputato. Per tale ragione la Corte ha annullato la sentenza impugnata e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per nuovo giudizio. L'accoglimento del primo motivo ha reso superfluo l'esame dei restanti motivi.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di furto; la fattispecie applicata nelle imputazioni contro il ricorrente.
art. 625 comma 1 n.2 cod. pen.
Prevede l'aggravante per il furto commesso con l'uso di mezzi fraudolenti; contestata nell'ipotesi di allaccio abusivo alla rete elettrica.
art. 62 n.4 cod. pen.
Circostanza attenuante richiamata dal ricorrente e disapplicata dalla Corte territoriale; Cassazione non ha esaminato nel merito a seguito dell'annullamento per vizio procedurale.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto, richiesta dal ricorrente ma non valutata definitivamente per effetto dell'annullamento e rimessione in giudizio.
art. 513 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'acquisizione di atti (es. verbale di interrogatorio) agli atti del giudizio; contestata la valutazione del giudice di primo grado circa l'assenza di documentazione probatoria dell'impedimento.
art. 507 cod. proc. pen.
Norma che consente di ritenere superflua l'escussione di testimoni; citata rispetto al rifiuto dell'esame di alcuni testi in primo grado.
art. 420-ter comma 5 cod. proc. pen.
Richiamato quale termine normativo che disciplina l'impedimento del difensore; dalla giurisprudenza di legittimità si distingue la disciplina dell'impedimento dell'imputato.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di impugnazione indicati come riferimento per i motivi dedotti nel ricorso.
art. 6 CEDU
Principio della garanzia del giusto processo e del diritto dell'imputato alla partecipazione al procedimento; fondamento per l'obbligo del giudice di assicurare la presenza dell'imputato se non sussiste una rinuncia non equivoca.
art. 14, comma 3, ICCPR
Richiama i diritti dell'imputato (presenza, difesa, interrogare testimoni) che presuppongono la possibilità di partecipare al processo; usato a supporto dell'obbligo di traduzione o rinvio.
Sez. U. n.7635 del 30/09/2021 (ric. Costantino)
La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione.
Principio applicato dalla Corte: una comunicazione al giudice della restrizione della libertà per altra causa crea un impedimento legittimo che obbliga il giudice a disporre la traduzione o il rinvio per assicurare la partecipazione dell'imputato.
Sez. U. n.15498 del 26/11/2020 (Lovric) e altre pronunce della Corte EDU
Precedenti richiamati a chiarire che la celebrazione del giudizio in assenza è legittima solo se sussiste conoscenza certa del processo e rinuncia non equivoca dell'imputato; in mancanza il giudice deve attivarsi per garantire la partecipazione.
Sez. U. n.42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Richiamata in relazione al dedotto errore in procedendo e alla necessità di valutare l'impedimento legittimo dell'imputato.
Massime di principio
- Se l'imputato è sottoposto a restrizione della libertà (es. arresti domiciliari) e tale circostanza è comunicata al giudice, si configura un impedimento legittimo: il giudice deve disporre la traduzione o rinviare l'udienza per assicurare la partecipazione.
- La celebrazione del processo in assenza dell'imputato richiede garanzie rigorose: conoscenza certa del processo e della data, e una rinuncia all'udienza non equivoca; in mancanza il giudice deve attivarsi d'ufficio per assicurare la presenza.
- La mancata adozione delle misure necessarie per la partecipazione dell'imputato (traduzione o rinvio) comporta rischio di annullamento della sentenza per vizio procedurale e rimessione degli atti per nuovo giudizio.
- La comunicazione in udienza dell'impedimento non richiede necessariamente documentazione immediata per integrare l'obbligo del giudice di provvedere; tuttavia è prudente per la difesa produrre documentazione che attesti lo stato restrittivo per evitare contestazioni di tempestività.
- Se la Corte di legittimità accoglie un motivo per vizio procedurale che inficia la partecipazione dell'imputato, può non esaminare gli altri motivi, che dovranno essere valutati nuovamente nel nuovo giudizio di merito.
- Sulle questioni di prova (es. responsabilità penale rilevata sulla base della firma sul verbale) e sulle attenuanti o cause di non punibilità (art. 62 n.4, art. 131-bis), occorre un nuovo esame nel giudizio di merito; in casi simili la difesa dovrebbe richiedere formalmente l'esame probatorio e documentare ogni circostanza esimente o attenuante.
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