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Sentenza

Sentenza n. 1765/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - del provvedimento dello Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento Impiego del Personale M_D AB62BE8 REG2025 -OMISSIS-, datato 21.03.2025, notificato in data 25.03.2025, con il quale veniva rigettata l'istanza di trasferimento avanzata dal ricorrente; - di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale, quandanche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202506344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. La mancata opposizione dell'amministrazione ha consentito di accogliere la richiesta di compensazione integrale delle spese di lite. Il giudice non ha esaminato nel merito la legittimità del diniego di trasferimento.

TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di trasferimento adottato dallo Stato Maggiore dell'Esercito

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui lo Stato Maggiore dell'Esercito aveva rigettato la sua istanza di trasferimento, chiedendo l'annullamento dell'atto e degli ulteriori provvedimenti connessi o consequenziali. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato un atto rituale di rinuncia al ricorso, previamente notificato a mezzo PEC all'amministrazione resistente. In udienza ha reiterato la richiesta di compensazione integrale delle spese, alla quale l'Avvocatura dello Stato non si è opposta.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La rinuncia rituale al ricorso determina l'estinzione del giudizio, della quale il giudice prende atto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l'oscuramento delle generalità per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso, previamente portata a conoscenza della parte resistente, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esame della domanda di annullamento nel merito.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando sia richiesta dal ricorrente e la parte resistente non vi si opponga.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo

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