Sentenza n. 1765/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del provvedimento dello Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento Impiego del Personale M_D AB62BE8 REG2025 -OMISSIS-, datato 21.03.2025, notificato in data 25.03.2025, con il quale veniva rigettata l'istanza di trasferimento avanzata dal ricorrente; - di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale, quandanche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. La mancata opposizione dell'amministrazione ha consentito di accogliere la richiesta di compensazione integrale delle spese di lite. Il giudice non ha esaminato nel merito la legittimità del diniego di trasferimento.
Atto impugnato: diniego dell'istanza di trasferimento adottato dallo Stato Maggiore dell'Esercito
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui lo Stato Maggiore dell'Esercito aveva rigettato la sua istanza di trasferimento, chiedendo l'annullamento dell'atto e degli ulteriori provvedimenti connessi o consequenziali. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato un atto rituale di rinuncia al ricorso, previamente notificato a mezzo PEC all'amministrazione resistente. In udienza ha reiterato la richiesta di compensazione integrale delle spese, alla quale l'Avvocatura dello Stato non si è opposta.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia rituale al ricorso determina l'estinzione del giudizio, della quale il giudice prende atto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso, previamente portata a conoscenza della parte resistente, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esame della domanda di annullamento nel merito.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando sia richiesta dal ricorrente e la parte resistente non vi si opponga.
Come è indicizzato
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