Ordinanza n. 1995/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione del Direttore Centrale Risorse Umane INAIL del 26 gennaio 2026 n.26, comunicata il 28/01/2026 recante l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per asserita mancanza del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. j) del bando di concorso; - della comunicazione Inail prot. -OMISSIS- del 28 gennaio 2026 di esclusione dalla procedura concorsuale inviata a mezzo PEC al ricorrente in pari data; - della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 83 unità di personale con profilo professionale di Tecnologo, III livello professionale, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, di cui n. 65 unità presso le Unità Operative Territoriali (UOT) - Area 1 B, con data di validazione 9 febbraio 2026 e pubblicata sulla sui portali INAIL e inPa in data 23/02/2026, nella parte in cui non include il ricorrente -OMISSIS-; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto al ricorrente, con riserva di motivi aggiunti; per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 19 marzo 2026: per l’ulteriore annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della determinazione del Direttore Centrale Risorse Umane INAIL del 26 gennaio 2026 n.26, comprensiva della relazione dell’Ufficio Risorse Umane del 23 gennaio 2026 presupposta alla predetta determinazione, comunicata in data 13/03/2026 a seguito di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990, nella parte recante l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per asserita mancanza del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. j) del bando di concorso; - del verbale della Commissione esaminatrice del concorso de quo di data non conosciuta, trasmesso dalla stessa alla Direzione Centrale Risorse Umane INAIL con nota del 9 gennaio 2026 prot. n. 406, nella parte in cui accerta la mancanza in capo al ricorrente del requisito di esperienza triennale post lauream di cui all'art. 2, comma 1, lett. j) del bando di concorso, intesa quale mancanza del requisito di partecipazione al concorso; - della determinazione della Direzione Centrale Risorse Umane INAIL del 14 febbraio 2025 n. 64, nella parte in cui ammette il ricorrente con riserva generica in ordine all’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di concorso, ulteriori rispetto al titolo di studio previsto dall’art. 2, comma 1, lett. i); - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché ad oggi non conosciuto al ricorrente, con riserva di ulteriori motivi aggiunti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per asserita mancanza del requisito di esperienza triennale post lauream previsto dal bando, con conseguente mancata inclusione nella graduatoria finale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione dell'INAIL che ne ha disposto l'esclusione da un concorso pubblico per l'assunzione di tecnologi, la comunicazione di esclusione e la graduatoria finale nella parte in cui non lo includeva. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato la relazione istruttoria presupposta, il verbale della commissione esaminatrice che aveva ritenuto mancante il requisito di esperienza triennale post lauream previsto dall'art. 2, comma 1, lett. j), del bando, nonché l'atto di ammissione con riserva. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli profili di illegittimità dedotti dal ricorrente né contiene una valutazione di merito sul fumus boni iuris; dà atto soltanto della precedente sospensione cautelare monocratica e della successiva proposizione dei motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la sospensione cautelare già accordata in sede monocratica non incide sull'intera procedura selettiva, poiché l'interesse cautelare del ricorrente è limitato ai posti disponibili presso la Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia. Di conseguenza, l'INAIL può procedere alle assunzioni relative agli altri ambiti territoriali. Quanto ai motivi aggiunti depositati il 19 marzo 2026, il Tribunale ha ritenuto necessario concedere alle parti intimate i termini a difesa previsti dall'art. 55, comma 5, c.p.a. e ha rinviato l'esame della domanda cautelare ad essi connessa all'udienza camerale del 15 aprile 2026. L'ordinanza non decide definitivamente né la domanda cautelare relativa ai motivi aggiunti né il merito del ricorso.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare connessa ai motivi aggiunti è esaminata dopo la concessione alle parti intimate dei termini a difesa.
La proposizione di motivi aggiunti impone, prima dell'esame della relativa domanda cautelare, il rispetto dei termini a difesa delle parti intimate.
art. 2, comma 1, lett. j), del bando di concorso
La disposizione prevedeva il requisito di esperienza triennale post lauream la cui sussistenza è stata contestata dall'amministrazione e accertata negativamente dalla commissione.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio contro l'esclusione da una procedura concorsuale, vengono proposti motivi aggiunti accompagnati da una domanda cautelare, il giudice deve concedere alle parti intimate i termini a difesa prima di esaminare la nuova istanza cautelare.
- La sospensione cautelare di atti relativi a una procedura selettiva deve essere delimitata all'ambito territoriale e ai posti rispetto ai quali sussiste l'interesse cautelare concreto del ricorrente; essa non comporta necessariamente il blocco delle assunzioni riferite ad ambiti territoriali diversi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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