Cassazione Civile, Ordinanza n. 17782/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2006, ha determinato sinteticamente un maggior reddito IRPEF ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, ritenendo non coerente con il reddito dichiarato l'acquisto, nel 2007, di un'autovettura del valore di euro 54.299,99. La contribuente ha impugnato l'accertamento e, dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR escluso che la documentazione bancaria dimostrasse la provvista già esistente e la sua idoneità a giustificare l'acquisto; omesso esame di un fatto decisivo, cioè che l'auto era stata acquistata con somme presenti sul conto e incrementate da elargizioni dell'ex coniuge per il mantenimento del figlio; omessa pronuncia, in relazione all'entità della somma giacente sul conto; ulteriore omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla asserita carenza di motivazione e di riscontri probatori dell'atto impositivo; violazione dell'art. 47 Cost. per non avere considerato la provvista accumulata negli anni precedenti all'acquisto. L'Agenzia si è costituita solo ai fini dell'eventuale partecipazione alla discussione orale, senza tempestivo controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR non si sia conformata ai principi sul redditometro e sulla prova contraria: nell'accertamento sintetico il maggior reddito si desume dalla spesa sostenuta e il contribuente può vincere la presunzione dimostrando, con idonea documentazione, l'entità e la durata del possesso di redditi o disponibilità non reddituali che rendano plausibile il finanziamento della spesa. La CTR, invece, si è concentrata sulla mancata prova di elargizioni dell'ex coniuge nell'anno di accertamento e non ha verificato correttamente la consistenza e la durata delle somme giacenti sul conto né la loro possibile destinazione all'acquisto. È stato inoltre osservato che, per quanto riguarda l'assegno di mantenimento destinato al figlio, la parte corrispondente alla quota riferibile al figlio non concorre al reddito imponibile della beneficiaria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la regola della doppia conforme, perché l'appello era iniziato nel 2015 e le decisioni di primo e secondo grado erano entrambe fondate sulle medesime ragioni di fatto. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nell'accertamento sintetico il maggior reddito viene desunto dalla spesa sostenuta; la prova contraria del contribuente deve riguardare l'entità e la durata del possesso di risorse non reddituali idonee a giustificare la spesa.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova: una volta contestata la capacità contributiva in via sintetica, grava sul contribuente fornire prova documentale contraria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; nel caso concreto il motivo è stato dichiarato inammissibile per doppia conforme.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
art. 112 c.p.c.
È richiamato quale parametro del divieto di omessa pronuncia sulle domande o eccezioni ritualmente devolute.
art. 47 Cost.
La Corte richiama la tutela del risparmio per osservare che la provvista accumulata negli anni precedenti non può essere ignorata nella verifica della capacità contributiva.
art. 2, comma 1, d.m. 10 settembre 1992
I beni e servizi rilevanti ai fini del redditometro si considerano nella disponibilità di chi li utilizza o sopporta i relativi costi.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Nell'ipotesi di doppia conforme il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012
La norma è richiamata per l'applicabilità della disciplina della doppia conforme ai giudizi d'appello introdotti dal 11 settembre 2012.
art. 54, comma 3, d.l. n. 83 del 2012
È richiamato per la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile alle sentenze pubblicate dal 11 settembre 2012.
art. 3, comma 3, lett. b), t.u.i.r.
Ai fini della tassazione dell'assegno di mantenimento, la quota destinata ai figli non concorre al reddito del beneficiario; rileva solo la parte destinata al coniuge.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico fondato sul redditometro, il presupposto della rettifica non è la mera titolarità del bene, ma la spesa effettivamente sostenuta, dalla quale l'Ufficio può inferire il maggior reddito salvo prova contraria.
- La prova contraria del contribuente non richiede necessariamente la dimostrazione dell'esatto impiego delle somme non reddituali per quella specifica spesa, ma deve essere documentale e deve rendere credibile, in base a elementi oggettivi di entità e durata, che quelle risorse fossero nella disponibilità del contribuente e potessero essere usate per l'acquisto.
- Estratti conto bancari e altra documentazione finanziaria possono costituire prova idonea, purché non si limitino a mostrare un mero transito di somme, ma consentano di ricostruirne la stabile disponibilità temporale e quantitativa.
- Nel valutare la capacità contributiva non possono essere trascurate somme aventi natura non reddituale o somme che, per previsione di legge, non concorrono integralmente al reddito imponibile del percettore, come la quota dell'assegno di mantenimento destinata ai figli.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non evidenzia specifiche differenze tra le rationes decidendi di primo e secondo grado.
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