Sentenza n. 11196/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - della nota protocollo numero GSEWEB/P20230973689 del 16/12/2023 247680,01 avente ad oggetto: “Comunicazione di esito del procedimento di controllo mediante verifica documentale, ai sensi della Legge 129/2010 e dell'art. 42 del D.lgs. 28/2011, relativo all'impianto fotovoltaico n. 247680,01, di potenza pari a 287,04 kW, sito in Località Cirras - Zona Ind.le, snc, nel Comune di Santa Giusta (OR). Soggetto Responsabile: Simec S.p.A.”; - della comunicazione di avvio del procedimento del 15 settembre 2021 (prot. GSE/P20210023361); - della comunicazione del 28 aprile 2022 (prot. GSE/P20220011803); - nonché di ogni altro atto anche istruttorio del procedimento anche ad oggi non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dalla tariffa del Secondo Conto Energia, con contestuale ammissione retroattiva a una tariffa del Terzo Conto Energia e applicazione di una riduzione dell'incentivo
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, titolare di un impianto fotovoltaico articolato in due sezioni, contestava il provvedimento con cui il GSE aveva dichiarato la decadenza dalla tariffa incentivante del Secondo Conto Energia relativa a una sezione dell'impianto, per mancata prova dell'invio entro il 31 dicembre 2010 della comunicazione di fine lavori al Comune e al Gestore di rete, disponendo contestualmente l'accesso a una tariffa meno favorevole del Terzo Conto Energia. Con il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011 e dell'art. 21-nonies l. 241/1990, sostenendo che il GSE avesse riesaminato tardivamente documentazione già valutata e che il termine di dodici mesi fosse stato superato; deduceva inoltre difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà con precedenti verifiche e violazione del principio di proporzionalità. Contestava anche l'onere di conservazione della documentazione, richiamando la procedura concorsuale della società incaricata degli adempimenti. Con il secondo motivo denunciava la disparità di trattamento rispetto all'altra sezione dell'impianto, alla quale era stata applicata una diversa percentuale di decurtazione, nonché l'illegittimità delle modalità di applicazione della riduzione e della quantificazione della tariffa risultante. In memoria deduceva altresì il carattere sanzionatorio, atipico e sproporzionato della misura.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente, con annullamento del provvedimento di decadenza. Il TAR ha escluso che il potere esercitato dal GSE costituisse autotutela in senso proprio: le precedenti interlocuzioni e verifiche avevano oggetti diversi e il controllo successivo riguardava specificamente la prova dell'invio delle comunicazioni di fine lavori. Il requisito della comunicazione entro il 31 dicembre 2010 è stato qualificato come requisito sostanziale e indefettibile per l'accesso alla speciale proroga del Secondo Conto Energia; la relativa prova grava sul beneficiario, tenuto a conservare la documentazione per tutta la durata del rapporto incentivante. È stata quindi respinta la contestazione relativa all'insufficienza dell'istruttoria documentale e all'impossibilità di reperire gli atti presso l'impresa incaricata, nonché la censura sulla necessità di un sopralluogo. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento, poiché le due sezioni avevano caratteristiche installative diverse, erano state sottoposte a controlli differenti e i rilievi non erano perfettamente sovrapponibili; inoltre, la disparità rileva solo in presenza di situazioni identiche e non può fondarsi sull'eventuale illegittimità di altro trattamento. Il TAR ha ritenuto legittima, in astratto, la modalità con cui la decurtazione era stata applicata, mediante decadenza dalla tariffa originaria e ammissione retroattiva a una tariffa inferiore, purché il risultato economico rispetti i limiti di riduzione previsti dalla legge. Ha inoltre escluso la natura sanzionatoria della decadenza. Il primo motivo è stato tuttavia accolto nella parte relativa al superamento del termine di dodici mesi. Il potere di decadenza, pur restando distinto dall'autotutela e potendo essere esercitato durante il rapporto incentivante, è soggetto ai presupposti dell'art. 21-nonies l. 241/1990 richiamati dall'art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011. Poiché il GSE aveva già acquisito e contestato compiutamente gli elementi rilevanti nell'aprile-maggio 2022, il provvedimento del dicembre 2023 era tardivo. Non risultavano false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni mendaci accertate nei termini previsti dall'art. 21-nonies, comma 2-bis, tali da derogare al termine. Il superamento del termine è stato considerato estintivo del potere e non un vizio meramente formale; la sua violazione ha reso superfluo verificare l'interesse pubblico all'adozione della decadenza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011
Il potere di decadenza è esercitabile nel rispetto dei presupposti dell’art. 21-nonies l. 241/1990; la decurtazione dell’incentivo può essere ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell’entità della violazione.
La disposizione conserva la natura decadenziale del potere del GSE, ma ne sottopone l’esercizio ai presupposti dell’art. 21-nonies, incluso il termine massimo di dodici mesi; consente inoltre, in alternativa alla decadenza integrale, una riduzione dell’incentivo.
art. 21-nonies l. 241/1990
Provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.
Il termine di dodici mesi per l’esercizio del potere è estintivo e opera anche per la decadenza dagli incentivi, salvo le eccezioni previste dal comma 2-bis. Il termine decorre, al più tardi, dal completamento dell’istruttoria e dalla formulazione completa dei rilievi, quando l’amministrazione dispone degli elementi necessari per accertare la carenza dei requisiti.
art. 1-septies d.l. 105/2019, convertito dalla l. 129/2010
La comunicazione entro il 31 dicembre 2010 della “fine lavori” all’Amministrazione competente, al GSE e al Gestore di rete costituisce un adempimento necessario ai fini dell’ammissione ai benefici.
La comunicazione tempestiva della fine lavori è requisito sostanziale e indefettibile per l’accesso alla speciale proroga del regime incentivante del Secondo Conto Energia; la sua omissione, anche nei confronti di uno solo dei destinatari, impedisce l’accesso o determina la decadenza.
art. 1, comma 2, d.m. 31 gennaio 2014
Il soggetto responsabile deve conservare la documentazione utile a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l’accesso e la permanenza nel regime incentivante.
art. 9, comma 3, d.m. 31 gennaio 2014
L’obbligo di conservazione della documentazione permane per tutta la durata del rapporto incentivante e grava sul titolare dell’impianto anche quando si avvale di soggetti terzi.
art. 11 e allegato 4, punto 1, d.m. 19 febbraio 2007
Richiamati dalla ricorrente in relazione ai requisiti e alle condizioni del Secondo Conto Energia; il provvedimento non ne offre una distinta interpretazione decisiva.
art. 10 e allegato 1 delibera AEEG 90/2007
Richiamati dalla ricorrente nel quadro della disciplina tecnica e amministrativa dell'accesso agli incentivi; il provvedimento non ne offre una distinta interpretazione decisiva.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; la decisione non fonda autonomamente l'annullamento su tale disposizione.
Massime di principio
- Il potere del GSE di dichiarare la decadenza dagli incentivi fotovoltaici conserva natura decadenziale e non si trasforma in autotutela per il solo richiamo, operato dall’art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011, ai presupposti dell’art. 21-nonies l. 241/1990; tuttavia, il suo esercizio è soggetto al termine estintivo di dodici mesi previsto da tale disposizione, salvo le eccezioni relative a false rappresentazioni o dichiarazioni false nei limiti stabiliti dalla legge.
- Il termine di dodici mesi per l’esercizio del potere di decadenza decorre, quantomeno, dal momento in cui il GSE ha acquisito gli elementi conoscitivi necessari e ha formulato compiutamente i rilievi al beneficiario; non è consentito posticiparne la decorrenza alla data del provvedimento conclusivo né a un momento successivo in assenza di nuove sopravvenienze fattuali.
- La comunicazione della fine dei lavori entro il termine previsto dalla legge, indirizzata all’amministrazione competente, al GSE e al gestore di rete, costituisce requisito sostanziale e indefettibile per l’accesso alla speciale proroga del Secondo Conto Energia; la sua omissione, anche nei confronti di uno solo dei destinatari, deve essere provata dal beneficiario e può determinare la decadenza dall’incentivo.
- In materia di incentivi energetici grava sul soggetto responsabile dell’impianto l’onere di conservare per tutta la durata del rapporto la documentazione comprovante i requisiti di accesso e permanenza nel beneficio; l’utilizzo di imprese terze o la successiva insolvenza di tali imprese non trasferisce sul GSE l’onere probatorio e non esonera il titolare dalla conservazione.
- La decurtazione prevista dall’art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011 può essere attuata anche mediante la decadenza dalla tariffa originaria e la contestuale ammissione retroattiva a una tariffa inferiore di un diverso Conto Energia, purché il risultato finale rispetti i limiti di riduzione previsti dalla legge; tale misura ha natura ripristinatoria e non sanzionatoria.
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