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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12334/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di fornitura e posa in opera di un sistema telefonico/teleinformatico. La società committente propose opposizione a decreto ingiuntivo con cui le era stato richiesto il pagamento del prezzo di una fattura, sostenendo di non dovere nulla per grave inadempimento della controparte, indicato nel ritardo di consegna, nei difetti e nel malfunzionamento del sistema. In via riconvenzionale chiese la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. In primo grado l’opposizione fu respinta e le domande riconvenzionali dichiarate inammissibili; la corte d’appello, invece, revocò il decreto ingiuntivo e rideterminò il credito della società fornitrice, ritenendo provato l’adempimento sulla base del collaudo finale del luglio 2004, sottoscritto senza riserve, e reputando non provato l’inadempimento dedotto dalla committente. La società committente ricorse per cassazione con due motivi: con il primo denunciò omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il collaudo del 20 luglio 2004 non riguardasse la funzionalità dell’intero sistema e che la corte territoriale avesse acriticamente valorizzato la mera etichetta di collaudo finale; con il secondo lamentò violazione degli artt. 1218, 1453, 1455 e 1460 c.c., sostenendo che la verifica dell’adempimento avrebbe dovuto essere compiuta non solo in senso esecutivo ma anche in relazione all’idoneità originaria della prestazione a realizzare l’interesse contrattuale. La società fornitrice resistette con controricorso e propose ricorso incidentale, censurando l’inammissibilità del proprio appello incidentale e la compensazione delle spese di lite; il fallimento della società creditrice rimase intimato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi della committente perché diretti, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità: la corte d’appello aveva già accertato che il sistema era stato ricevuto senza riserve e giudicato funzionante con il collaudo del luglio 2004, con conseguente insussistenza del vizio di omesso esame e corretta applicazione delle regole sull’inadempimento e sull’onere della prova. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso la violazione delle norme sulle impugnazioni e sulle spese, rilevando che la corte territoriale aveva comunque esaminato il merito dell’appello incidentale e che, nel regime previgente applicabile al processo iniziato nel 2005, la compensazione delle spese poteva essere disposta discrezionalmente per giusti motivi. Il giudizio di legittimità si è concluso con la compensazione delle spese tra le parti e con l’ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito quando il fatto è stato esaminato dal giudice di appello; inoltre opera la limitazione derivante dall'art. 348-ter c.p.c. nei casi di doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Nel caso di doppia decisione conforme nei gradi di merito, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sull'inadempimento e sul relativo onere probatorio; la Corte ribadisce che l'accertamento del giudice di merito sull'avvenuto collaudo senza riserve esclude la prova dell'inadempimento.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento, ma ritenuto non utile a sovvertire l'accertamento di fatto compiuto in appello.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato in relazione alla gravità dell'inadempimento; la Corte non ravvisa un errore di diritto, poiché il giudice di merito ha escluso l'inadempimento sulla base del collaudo finale.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di eccezione di inadempimento, ma la Corte non accoglie la censura perché presuppone una diversa ricostruzione fattuale non consentita in cassazione.

  • art. 342 c.p.c.

    La censura incidentale sull'inammissibilità dell'appello è respinta perché la corte territoriale ha comunque esaminato il gravame nel merito.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art. 342 c.p.c. per contestare i requisiti dell'appello; la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di regola generale di soccombenza sulle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Nel regime applicabile al giudizio iniziato nel 2005, la compensazione delle spese era consentita per giusti motivi con ampia discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura per omesso esame di un fatto decisivo in una richiesta di nuova valutazione delle prove o del contenuto dei documenti già scrutinati dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito accerta, con valutazione di fatto insindacabile se logicamente motivata, che l'opera o la fornitura è stata ricevuta senza riserve all'esito di un collaudo finale, tale accertamento può escludere la prova dell'inadempimento e dei vizi dedotti dal committente.
  • Nel contratto di fornitura di un sistema complesso, la contestazione sull'adempimento non può essere accolta in cassazione se si risolve nella richiesta di rivalutare il significato probatorio del collaudo e delle risultanze tecniche già considerate nei gradi di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è configurabile quando il fatto storico invocato sia stato comunque esaminato dal giudice di appello, specie in presenza di doppia conforme nei gradi di merito.
  • Nel regime previgente dell'art. 92 c.p.c. applicabile ai giudizi iniziati prima della riforma, la compensazione delle spese poteva essere disposta discrezionalmente in presenza di giusti motivi, con sindacato di legittimità limitato al rispetto del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoNesso di causalità

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