Cassazione Penale, Ordinanza n. 07845/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi sia non specifici sia manifestamente infondati. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Palermo deducendo, con due motivi, violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 54 c.p. e all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva però che i motivi erano privi dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., poiché non si confrontavano in modo adeguato con la motivazione della decisione impugnata e si limitavano a censure generiche. Inoltre, i giudici di merito avevano già diffusamente spiegato le ragioni del rigetto delle tesi difensive, con argomenti logici e giuridici ritenuti corretti dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 54 c.p.
La censura difensiva invocava la scriminante dello stato di necessità, ma la Corte osserva che i giudici di merito avevano già escluso tale causa di giustificazione con motivazione ampia e logica.
art. 131-bis c.p.
La difesa aveva chiesto il riconoscimento della particolare tenuità del fatto; la Corte rileva che il diniego era già stato adeguatamente motivato nei gradi di merito.
art. 581 c.p.p.
Il ricorso deve contenere motivi specifici; la mancanza di specificità, intesa anche come assenza di correlazione con la motivazione impugnata, comporta inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non basta enunciare vizi di violazione di legge o di motivazione: i motivi devono essere specifici e devono confrontarsi puntualmente con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
- La genericità del motivo ricorre non solo quando la doglianza è indeterminata, ma anche quando manca la correlazione tra le ragioni della sentenza e quelle dell'impugnazione.
- Quando il giudice di merito ha già fornito una motivazione completa e logicamente coerente sul diniego di una scriminante o di una causa di non punibilità, la mera riproposizione di censure non correlate è manifestamente infondata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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