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Sentenza

Sentenza n. 6313/2026 - Roma, Sezione 1B

per l’annullamento - del Decreto Rettorale n. 3761/2022 del 23 dicembre 2022 e pubblicato il 27/12/2022 sul sito dell’Ateneo “Università degli studi di Roma Tor Vergata”, con il quale sono stati approvati gli atti della commissione esaminatrice della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’articolo 1, comma 401, lettera b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) - Decreto ministeriale 28 aprile 2021 n. 561 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di Giurisprudenza, per il settore concorsuale 12/H1 – Diritto romano e Diritti dell’antichità e settore scientifico disciplinare IUS/18 – Diritto romano e Diritti dell’antichità (Rif 1955), e per mezzo del quale è stata decretata la vittoria della Dott.ssa Emanuele Calore, quale candidata maggiormente qualificata a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato emesso il bando; - del Verbale n. 5 - Relazione Finale Rif. 1955 del 21/12/2022, comprensivo degli allegati per la procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 co. 6 L. 30/12/2010, n. 240 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, per il settore concorsuale 12/H1 e settore scientifico disciplinare IUS/18 (Riferimento 1955) contenente le valutazioni dei candidati con riferimento alle prove espletate; - dell’Avviso prova linguistica (Rif. 1955), per l’accertamento delle competenze linguistiche (Doc. 3); - del Decreto Rettorale n. 1469 del 17/05/2022 (Rif. 1955) pubblicato il 18/05/2022 (c.d. Bando), con il quale è stata indetta la procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n. 240 del 2010 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda fascia presso il dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per il settore concorsuale 12/h1 e settore scientifico disciplinare ius/18 − D.M. 28 aprile 2021 N. 561 (Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale); - nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché ignoto, per quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202303958

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto rettorale di approvazione degli atti e proclamazione della vincitrice in una procedura valutativa per professore universitario di seconda fascia, nonché verbale finale, avviso sulla prova linguistica e bando

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università e vincitrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato la procedura valutativa per la chiamata di un professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/H1 e nel settore scientifico-disciplinare IUS/18, deducendo: 1) violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere per omessa predeterminazione dei criteri di valutazione, in quanto il bando e la Commissione non avrebbero fissato parametri sufficientemente specifici, numerici o graduati; 2) illegittimità della prova di lingua tedesca per eccessiva gravosità, mancata specificazione delle modalità di accertamento, violazione della legge n. 240/2010, della Direttiva ministeriale n. 3/2018, dell’art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio, nonché per mancata valorizzazione delle lingue classiche; 3) illegittima duplicazione della valutazione del merito scientifico rispetto al giudizio già espresso nell’ambito dell’Abilitazione Scientifica Nazionale; 4) violazione dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, per la pubblicazione online dei verbali e dei giudizi analitici contenenti dati personali, in violazione dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla predeterminazione dei criteri, ha ritenuto legittimo che il bando individui i criteri generali e rimetta alla Commissione la loro specificazione, purché ciò avvenga prima dell’avvio delle operazioni valutative. Nel caso concreto, il bando indicava i criteri generali relativi a pubblicazioni, curriculum e attività didattica, mentre la Commissione, nella riunione preliminare, aveva fissato subcriteri e modalità di valutazione per titoli, pubblicazioni, prova didattica e competenze linguistiche. Tali parametri non sono stati ritenuti manifestamente incongrui o irragionevoli. Il Collegio ha inoltre precisato che la valutazione comparativa dei professori universitari non richiede necessariamente punteggi o griglie numeriche, poiché si fonda su un apprezzamento globale e complessivo delle capacità dei candidati, adeguatamente motivato nelle schede valutative. Quanto alla prova linguistica, il bando indicava la lingua tedesca e il livello ottimo richiesto; la Commissione aveva successivamente predeterminato, prima delle prove, che l’accertamento consistesse nella lettura e traduzione di un testo attinente al settore scientifico-disciplinare, con valutazione della comprensione e della resa in italiano, anche in rapporto alla terminologia giuridica. La Commissione aveva applicato tali criteri motivando la differenza tra la prova della vincitrice, valutata come ottima, e quella della ricorrente, giudicata sufficiente. Il TAR ha escluso anche la duplicazione rispetto all’ASN, poiché l’abilitazione costituisce soltanto un requisito preliminare di ammissione, mentre la procedura di chiamata ha natura comparativa e mira a individuare, tra gli ammessi, il candidato maggiormente qualificato. Quanto alla protezione dei dati personali, la censura è stata ritenuta in parte inammissibile per difetto di interesse, non essendo diretta a dedurre un vizio degli atti impugnati, e comunque infondata: la pubblicazione della relazione finale e degli atti era prevista dal bando e l’apposita clausola non era stata specificamente impugnata. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 6, l. 240/2010

    Costituisce la base normativa della procedura valutativa per la chiamata di professori universitari di prima e seconda fascia, nel caso esaminato.

  • art. 16, comma 4, l. 240/2010

    l’idoneità scientifica nazionale non costituisce ex se titolo di idoneità al ruolo, né radica in capo al candidato alcun diritto quesito o pretesa al reclutamento e alla progressione accademica

    L’ASN attesta il possesso di requisiti scientifici per l’accesso alle funzioni, ma non attribuisce direttamente il diritto alla chiamata o alla progressione, che richiedono una procedura selettiva comparativa.

  • art. 12 d.P.R. 487/1994

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla necessità di predeterminare i criteri di valutazione; il giudice ritiene comunque rispettata la regola, poiché i criteri sono stati fissati dalla Commissione prima delle operazioni valutative.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e trasparenza della procedura, che il giudice considera rispettati attraverso la preventiva fissazione dei criteri e la motivazione delle valutazioni.

  • art. 5 Regolamento UE 2016/679

    Principi di liceità, correttezza e trasparenza nonché di minimizzazione dei dati

    La disposizione è invocata contro la pubblicazione online dei giudizi, ma il TAR esclude la fondatezza della censura poiché la pubblicazione degli atti era prevista dal bando e la relativa clausola non era stata specificamente impugnata.

  • art. 10, comma 3, Decreto Rettorale n. 1469/2022

    Il decreto del Rettore di approvazione degli atti e la relazione finale sono pubblicati sul sito dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

    Prevede la pubblicazione sul sito istituzionale del decreto di approvazione degli atti e della relazione finale della procedura valutativa.

  • Direttiva ministeriale n. 3/2018

    È invocata dalla ricorrente con riguardo alla coerenza tra le materie oggetto di esame e il profilo professionale; il TAR non ravvisa una violazione nella previsione e nell’espletamento della prova di lingua tedesca.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive per la chiamata di professori universitari, i criteri di valutazione possono essere stabiliti dal bando oppure specificati dalla Commissione esaminatrice, purché, in quest’ultimo caso, siano predeterminati prima dell’inizio delle operazioni valutative, a garanzia di trasparenza e imparzialità.
  • La preventiva predeterminazione dei criteri di valutazione nelle procedure comparative per professori universitari non richiede necessariamente l’adozione di punteggi, griglie numeriche o formule di idoneità, quando la natura della selezione impone un apprezzamento globale e comparativo di pubblicazioni, curriculum, attività didattica e ulteriori competenze.
  • Quando il bando indica la lingua straniera e il livello richiesto senza dettagliare le modalità della prova, la Commissione può specificarle nella riunione preliminare, purché stabilisca ex ante criteri oggettivi e coerenti con il settore scientifico-disciplinare e li applichi uniformemente ai candidati.
  • L’Abilitazione Scientifica Nazionale costituisce un requisito preliminare di accesso alle procedure di reclutamento e non attribuisce, da sola, un diritto alla chiamata o alla progressione accademica; la successiva procedura selettiva può legittimamente svolgere una valutazione comparativa autonoma tra i candidati ammessi.
  • La pubblicazione degli atti di una procedura valutativa universitariа è legittima quando sia prevista dalla disciplina della procedura o dal bando; la contestazione della pubblicazione deve investire specificamente la relativa clausola, non potendo limitarsi a dedurre genericamente la violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitaria
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTrasparenza e pubblicitàDifetto di istruttoria

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