Sentenza n. 142/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la revocazione della sentenza 12 novembre 2024, n. 899 emessa dal C.G.A.R.S., sezione giurisdizionale, che ha respinto l’appello proposto avverso la sentenza 29 luglio 2021, n. 2545 del TAR Catania, sez. II, che ha definito la causa n. 1608/2010 R.G. proposta contro il Ministero della Giustizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del CGARS che aveva respinto l’appello contro la sentenza del TAR Catania relativa alla domanda risarcitoria e di ricostruzione della carriera derivante dalla mancata nomina a seguito di concorso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto revocazione sostenendo che la precedente sentenza del CGARS fosse stata resa sulla base di erronee rappresentazioni degli atti processuali e dei fatti di causa e senza esaminare specifici motivi di appello, eccezioni e documenti. Ha dedotto, in particolare, che la colpa dell’Amministrazione fosse già stata accertata dal giudice di primo grado e non fosse stata oggetto di appello incidentale; che il CGARS avesse erroneamente qualificato come meramente formale l’illegittimità accertata dal TAR Lazio in relazione alla mancata nomina, senza considerare il carattere risalente del precedente penale e la condotta successiva dell’interessato; che fosse stato erroneamente ritenuto non provato il danno, mentre il parametro retributivo era stato indicato solo ai fini della sua quantificazione e l’eventuale aliunde perceptum avrebbe dovuto essere provato dall’Amministrazione; nonché che il CGARS non si fosse pronunciato sull’eccezione di prescrizione. Le censure sono state prospettate come errore di fatto ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 106 c.p.a.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, senza passare alla fase rescissoria, e ha condannato il ricorrente alle spese processuali, liquidate in euro 2.000 oltre accessori. Il giudice ha ribadito che l’errore revocatorio consiste in una svista percettiva o materiale relativa all’esistenza o al contenuto oggettivo di un atto o documento, risultante immediatamente dagli atti, decisiva e non riferita a un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. Le doglianze del ricorrente riguardavano invece la valutazione delle prove, l’interpretazione delle difese, la qualificazione giuridica della sentenza del TAR Lazio, l’accertamento della colpa e del danno e l’incidenza della prescrizione: si trattava quindi di errori di giudizio e non di errori percettivi. Le questioni dedotte erano state discusse nel precedente giudizio e costituivano fatti controversi, non suscettibili di revocazione. Inoltre, la considerazione sulla mancata esatta quantificazione del danno era stata svolta ad abundantiam, essendo decisiva la ritenuta mancanza di prova dell’an del danno; la questione della prescrizione era parimenti irrilevante, una volta escluso il diritto al risarcimento.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
Consente la revocazione delle sentenze del giudice amministrativo secondo i casi e le modalità richiamati dal codice di procedura civile.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L’errore di fatto revocatorio deve consistere in una svista percettiva o materiale su un fatto decisivo, non controverso, risultante incontestabilmente dagli atti e tale da determinare una decisione diversa.
art. 2043 c.c.
La precedente sentenza revocanda aveva ricondotto la responsabilità dell’Amministrazione al modello della responsabilità civile, richiedendo la prova del danno ingiusto, del nesso causale e dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio consiste esclusivamente in una svista percettiva o materiale sull’esistenza o sul contenuto oggettivo di un atto o documento processuale, immediatamente rilevabile dagli atti, decisiva e riferita a un fatto non controverso; non comprende l’erronea interpretazione o valutazione delle prove e delle difese.
- Non è configurabile errore revocatorio quando il fatto asseritamente mal percepito sia stato introdotto nel processo, discusso o comunque sia divenuto oggetto potenziale di valutazione e decisione da parte del giudice: in tal caso si tratta di un punto controverso.
- Le argomentazioni giuridiche e il contenuto concettuale delle tesi difensive non costituiscono fatti rilevanti ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.; la loro erronea interpretazione integra, eventualmente, un errore di giudizio non deducibile con la revocazione.
- La verifica della decisività dell’errore revocatorio richiede un giudizio controfattuale sulla sentenza impugnata; se la decisione conserva la propria base logico-giuridica anche sostituendo l’affermazione asseritamente errata con quella corretta, manca il presupposto per accedere alla fase rescissoria.
- La dichiarazione di inammissibilità della revocazione nella fase rescindente impedisce il passaggio alla fase rescissoria.
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