Cassazione Penale, Sentenza n. 4435/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che confermava il sequestro preventivo disposto dal GIP (5.8.2024) relativo a presunti reati edilizi e paesaggistici. La ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) violazione di legge per mancata valutazione della non assoggettabilità delle opere all'autorizzazione paesaggistica ai sensi del DPR n. 31/2017 e per non considerazione della relazione di un agronomo; (2) carenza di motivazione e mancata valutazione del contrasto tra atti investigativi e atti/relazioni comunali e fotografiche prodotti dalla difesa; (3) erronea valutazione del "periculum in mora", sostenendo l'assenza del pericolo di aggravamento del danno e invocando il principio di proporzionalità, la sospensione di atti amministrativi e l'assenza di protrazione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica e priva delle necessarie specificazioni e allegazioni oggettive tali da escludere il fumus del reato; sul secondo ha ribadito l'insufficienza delle asserzioni difensive non supportate da adeguate allegazioni; sul terzo ha confermato la valutazione del periculum in mora effettuata dai giudici di merito, ritenendo che la persistenza in loco delle strutture e la possibilità di ulteriore deterioramento dell'ecosistema legittimassero il sequestro preventivo. Conseguentemente, il ricorso è stato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende in via equitativa.
Norme richiamate
DPR n. 31 del 2017
La ricorrente invocava la non assoggettabilità delle opere alla autorizzazione paesaggistica in base a tale DPR; la Corte ha ritenuto la censura generica e non dimostrata, per cui il presunto effetto escludente non è stato valutato favorevolmente.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'onere delle spese del procedimento a carico della ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per motivare la quantificazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende, con esclusione di una responsabilità per colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez.5 n.28011/2013; Sez.2 n.11951/2014; Sez.3 n.2627/02.12.2022)
Richiami giurisprudenziali utilizzati per affermare i principi: a) inammissibilità dei motivi generici o non correlati al provvedimento impugnato; b) limiti del ricorso per cassazione a sindacare le valutazioni di merito e della motivazione; c) regole sull'accertamento del "periculum in mora" nei reati paesaggistici (necessità di valutare il rischio di ulteriore deterioramento dell'ecosistema).
Massime di principio
- In cassazione contro misure cautelari reali è necessario formulare censure specifiche e corredate da allegazioni e documenti: le deduzioni generiche o la sola richiesta di diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
- Non è consentito in Cassazione un riesame libero delle prove o una mera rivalutazione del merito; bisogna dimostrare violazioni di legge o carenze manifeste nella motivazione con riferimenti puntuali agli argomenti del giudice impugnato.
- Nel sequestro preventivo per reati paesaggistici, il "periculum in mora" non deriva automaticamente dalla sola esistenza delle opere: è però necessario dimostrare che la disponibilità delle opere possa aggravare il danno all'ecosistema; la persistenza in loco di strutture non ripristinate e l'effettiva incidenza sull'ecosistema possono giustificare la misura.
- Le produzioni di parte (perizie, fotografie, atti amministrativi favorevoli) vanno documentate e confrontate puntualmente con le risultanze investigative; una perizia antecedente ai lavori o la semplice sospensiva amministrativa non eliminano automaticamente la valutazione cautelare dei giudici penali.
- Il principio di proporzionalità può essere invocato, ma occorre provare concretamente che la misura cautelare arrechi un pregiudizio ingiustificato rispetto al rischio paventato; altrimenti il giudice può confermare il sequestro.
- Rischio processuale: un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e somme alla Cassa delle Ammende; pertanto occorre valutare preliminarmente la solidità delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.
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