Cassazione Civile, Ordinanza n. 21203/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia riguarda l’insinuazione al passivo di un credito professionale per spese di lite liquidate in numerosi giudizi promossi da dipendenti della società poi fallita e distratte in favore dei difensori. In sede di rinvio, la Corte d’appello aveva confermato l’ammissione al chirografo del credito principale, negando il privilegio invocato ex art. 2751-bis nn. 1 e 2 c.c., ma aveva riconosciuto il privilegio di anteclasse ex art. 2770 c.c. solo per una piccola parte del credito. Quanto alle spese del giudizio di opposizione allo stato passivo, la Corte territoriale aveva disposto la compensazione solo per un decimo e aveva condannato gli opponenti, in solido, al pagamento dei restanti nove decimi in favore del fallimento. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi relativi alla regolazione delle spese: (1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere posto spese a loro carico nonostante l’esito parzialmente favorevole; (2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per non avere considerato la novità della questione, l’assenza di recenti precedenti, la complessità della controversia e il contrasto tra i gradi di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i motivi. Ha affermato che, in presenza di soccombenza reciproca anche solo per parziale accoglimento di una domanda articolata in più capi, il giudice di merito può compensare in tutto o in parte le spese e porre a carico della parte soccombente, sia pure in misura parziale, quelle della controparte. Ha ribadito che la valutazione sull’opportunità della compensazione e sulla misura delle quote è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo che le spese siano poste anche solo in parte a carico della parte totalmente vittoriosa, ipotesi non ricorrente. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, a un’ulteriore somma in favore del controricorrente, alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
"violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c."
Regola generale di soccombenza: le spese seguono la parte soccombente, ma la censura è infondata quando il giudice di merito le ripartisce in presenza di soccombenza reciproca o parziale.
art. 92 c.p.c.
"violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c."
La compensazione totale o parziale delle spese e la determinazione delle rispettive quote rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono insindacabili in cassazione nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 2751-bis nn. 1 e 2 c.c.
"privilegio invocato ex art. 2751-bis nn. 1 e 2 c.c."
La pretesa di privilegio per il credito professionale è stata ritenuta infondata nel caso concreto, con mantenimento dell’ammissione al chirografo sul capo principale.
art. 2770 c.c.
"riconoscimento dell’anteclasse (art. 2770 c.c.)"
È stato riconosciuto solo per una parte del credito il privilegio di anteclasse.
art. 380-bis c.p.c.
"ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c."
La proposta di definizione del giudizio è stata formulata e comunicata alle parti, e il mancato superamento dei rilievi contenuti in essa ha condotto al rigetto del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
"ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c."
Ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio dopo l’istanza di decisione presentata dai ricorrenti.
art. 96, comma 4, c.p.c.
"per il combinato disposto degli artt. 380-bis, comma 3, e 96, comma 4, c.p.c."
Ha fondato la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
"sussistono i presupposti per il versamento... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato a verificare che non siano poste, nemmeno parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione sull’opportunità della compensazione resta rimessa al giudice di merito.
- La soccombenza reciproca ricorre anche quando una domanda articolata in più capi sia accolta solo parzialmente: in tal caso il giudice può compensare in parte le spese e porre il residuo a carico della parte soccombente sul capo prevalente.
- Ai fini della regolazione delle spese, il criterio della soccombenza si collega al principio di causalità: soccombente è la parte che abbia lasciato insoddisfatta una pretesa poi riconosciuta fondata o che abbia tenuto nel processo un comportamento ingiustificato.
- La misura percentuale della compensazione e la ripartizione delle spese tra le parti non richiedono una proporzionalità matematica esatta rispetto all’esito della lite e non sono, di regola, censurabili in cassazione.
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