Cassazione Penale, Sentenza n. 39202/2023 del 27/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di 650.702 euro disposto nei confronti della società Petrol Cal s.r.l. e, in caso di incapienza della società, l'esecuzione del sequestro per equivalente nei confronti di Di Lorenzo, indagato per il reato previsto dall'art. 40 del d.lgs. n. 504/1995. Il ricorrente ha sollevato tre motivi: (1) omessa valutazione delle deduzioni difensive relative all'impignorabilità delle somme, sostenendo che si trattava di emolumenti riconducibili a rapporti di lavoro e pertanto soggetti ai limiti di impignorabilità ex art. 545 c.p.c.; (2) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza senza assistenza difensiva e contestazione della sussistenza del dolo specifico, nonché rilievi circa la data e le circostanze delle dichiarazioni; (3) violazione dell'art. 321 c.p.p. e motivazione apparente circa la sussistenza dei presupposti per il sequestro, contestando che non si fosse tenuto conto delle prove sulla liceità delle somme e deducendo profili di etero-accusa verso terzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha rilevato che il ricorrente non ha allegato né dimostrato la provenienza delle somme come emolumenti impignorabili e che la questione non era stata svolta con la specificità e documentazione necessarie anche in sede di merito. Sul secondo motivo ha osservato che le dichiarazioni rese dall'indagato avevano rilievo marginale rispetto al compendio probatorio, fondandosi il fumus del reato prevalentemente sugli accertamenti della Guardia di Finanza effettuati sulla Petrol Cal (disallineamenti tra DAS, monitoraggi GPS, assenza di fatture, ecc.) che indicavano consumi in frode e un'evasione di accisa pari a 650.702 euro, e che la responsabilità pretesa era connessa al ruolo di amministratore con dovere di controllo. Sul terzo motivo ha ritenuto adeguata la motivazione circa il rischio concreto e elevato di dispersione del patrimonio sociale e personale e la legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove non sia possibile procedere al sequestro diretto del profitto. Il ricorrente è stato condannato alle spese, agli oneri ex art. 616 c.p.p. e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 40 d. lgs. n. 504 del 1995
Norma penale contestata (reato relativo alle accise sui prodotti energetici) che integra il fatto-reato per il quale è stato disposto il sequestro preventivo e la confisca per equivalente.
art. 409 cod. proc. civ.
Richiamato dalla difesa in relazione alla natura dei versamenti sul conto come emolumenti; la Corte ha ritenuto che l'applicabilità richiede allegazioni probatorie specifiche sulla causale dei versamenti.
art. 545 cod. proc. civ.
Fissa i limiti di impignorabilità di stipendi, pensioni e simili; la Corte richiama il principio che tali limiti possono estendersi anche alla confisca per equivalente solo se la natura dei crediti è documentalmente e compiutamente dimostrata.
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per censurare la motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto invece che l'onere motivazionale sia stato adeguatamente assolto.
art. 325 cod. proc. pen.
Richiama i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali: la Corte ricorda che il ricorso è ammesso per violazione di legge e vizi della motivazione così gravi da rendere incomprensibile il percorso logico.
lett. e) art. 606 cod. proc. pen.
Riferimento alla specifica censura di illogicità della motivazione che in Cassazione va dedotta con il motivo previsto da questa disposizione; la Corte ha richiamato la corretta cornice di deducibilità dei vizi motivazionali.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per l'addebito delle spese del procedimento al ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Sezioni Unite n. 26252/2022
Principio richiamato che i limiti di impignorabilità dei crediti da lavoro si applicano anche alla confisca per equivalente, ma solo se la natura dei versamenti è provata con certezza; sottolinea l'onere di allegazione a carico dell'interessato.
Sentenza Sezioni Unite n. 36959/2021
Affermato che il giudice può motivare il sequestro anche sulla base del rischio di dispersione o azzeramento del patrimonio nelle more del giudizio; principio usato per legittimare la misura nel caso concreto.
Sentenza Sezioni Unite n. 42415/2021
Chiarisce la distinzione tra confisca diretta e per equivalente e la possibilità di applicare la confisca anche se la somma è monetaria e fungibile, ribadendo criteri per l'adozione della misura; richiamata per sostenere la legittimità della confisca per equivalente.
Corte Costituzionale sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa delle somme dovute alla Cassa delle ammende e alla valutazione della colpa nel proporre ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Il limite di impignorabilità di stipendi, pensioni e simili può proteggere somme anche nella confisca per equivalente, ma il soggetto che invoca tale impignorabilità deve allegare e documentare in modo specifico e probatorio la causale dei versamenti; le deduzioni generiche non sono sufficienti.
- Le dichiarazioni rese dall'indagato alla polizia giudiziaria possono essere escluse se inutilizzabili, ma se il compendio probatorio probante è costituito da riscontri oggettivi (documenti, banche dati, monitoraggi GPS, discrepanze tra DAS e fatture) tali dichiarazioni assumono rilievo marginale e la loro eventuale inutilizzabilità non determina automaticamente l'illegittimità del provvedimento cautelare.
- Per disporre un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è necessario che il giudice motivi il concreto rischio di dispersione o azzeramento del patrimonio e che risulti impossibile il sequestro diretto del profitto; la Corte richiede una motivazione minima di coerenza e razionalità ma non rivaluta estesamente il merito probatorio.
- In Cassazione i ricorsi avverso ordinanze cautelari reali sono ammessi principalmente per violazioni di legge o per vizi motivazionali radicali; le contestazioni di fatto o di valutazione probatoria, se non radicali, sono difficilmente decisive in sede di legittimità.
- Chi impugna misure cautelari patrimoniali deve curare la specificità delle allegazioni e la produzione documentale già in sede di merito e in sede di reclamo/revisione, perché omissioni o genericità ostano all'accoglimento in cassazione.
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