Cassazione Penale, Sentenza n. 29119/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione tra i reati di furto aggravato e ricettazione e aveva determinato la pena complessiva in sette mesi di reclusione e 150 euro di multa. Il difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stata valutata la richiesta di concedere la sospensione condizionale della pena (art. 163 cod. pen.) in sede di esecuzione dopo il riconoscimento della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata in relazione alla mancata valutazione circa l'estensione o la revoca della sospensione condizionale della pena, richiamando il principio secondo cui la sospensione già concessa per uno dei fatti non è automaticamente revocata a seguito del riconoscimento della continuazione. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Milano affinché il giudice dell'esecuzione valuti compiutamente se estendere il beneficio alla pena complessiva ovvero procedere alla revoca espressa se venuti meno i presupposti di legge.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale che autorizza l'istanza in sede di esecuzione; è il titolo procedurale con cui è stata proposta la valutazione della continuazione e delle conseguenze sulla sospensione condizionale.
art. 163 cod. pen.
Disciplina della sospensione condizionale della pena; la Corte interpreta che il beneficio già riconosciuto non viene automaticamente meno con il riconoscimento della continuazione: il giudice dell'esecuzione deve valutare se i presupposti sussistono rispetto alla pena complessivamente determinata e, se del caso, revocare espressamente il beneficio quando vengano meno i requisiti (ad es. superamento dei limiti previsti dall'art. 163).
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 3137 del 07/07/2021
"In tema di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta dal giudice dell'esecuzione l'unicità del disegno criminoso tra due fatti ... la sospensione condizionale già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge."
Principio richiamato dalla Corte: l'omessa pronuncia del giudice dell'esecuzione sull'estensione o sulla revoca del beneficio è viziata; è necessario un giudizio espresso e motivato sull'eventuale estensione della sospensione condizionale alla pena complessiva o sulla sua revoca.
Massime di principio
- Quando il giudice dell'esecuzione riconosce la continuazione e ridetermina la pena complessiva, deve espressamente valutare se estendere o revocare la sospensione condizionale della pena già eventualmente concessa per una delle condanne; la decisione non è automatica.
- La precedente concessione o negazione della sospensione in una sentenza non vincola automaticamente il giudice dell'esecuzione: questi deve verificare i presupposti rispetto alla nuova pena complessiva.
- Se la pena complessiva eccede i limiti previsti dall'art. 163 cod. pen., il giudice deve revocare espressamente il beneficio, motivando la revoca.
- La parte (difesa) deve sollevare in sede esecutiva la necessità di una pronuncia sull'estensione o revoca del beneficio; l'omessa pronuncia è impugnabile in Cassazione.
- La giurisprudenza consolidata tutela il diritto a una valutazione motivata in esecuzione: il giudice non può desumere in modo implicito la revoca o l'estensione del beneficio, ma deve decidere esplicitamente.
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