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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00588/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva ricevuto avvisi di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relativi agli anni 2001-2005. In pendenza del giudizio sugli avvisi, il concessionario della riscossione aveva notificato una cartella di pagamento per un importo complessivo rilevante. La società aveva impugnato la cartella deducendone la nullità per omessa sottoscrizione e l'illegittimità per irregolare sottoscrizione del ruolo. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il secondo motivo e annullato la cartella; in appello l'ufficio finanziario aveva ottenuto la riforma della decisione. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, ex art. 53 d.lgs. 546/1992 e art. 342 c.p.c.; 2) violazione delle norme sulla sottoscrizione e formazione esecutiva del ruolo, sostenendo che il ruolo non fosse divenuto esecutivo; 3) vizio di motivazione sulla medesima questione della mancata sottoscrizione del ruolo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'appello dell'Agenzia, pur sintetico, conteneva in modo sufficientemente chiaro la volontà di contestare la sentenza di primo grado e i motivi erano desumibili dall'atto nel suo complesso, secondo un'interpretazione restrittiva della sanzione di inammissibilità prevista dall'art. 53 d.lgs. 546/1992. Ha inoltre rigettato il secondo e il terzo motivo, affermando che la mancata sottoscrizione del ruolo non incide sulla validità dell'iscrizione a ruolo né sulla cartella, poiché il ruolo è atto interno privo di autonoma rilevanza esterna; la cartella non richiede la sottoscrizione del titolare dell'ufficio e, comunque, l'art. 12 d.P.R. 602/1973 non prevede sanzione per l'omessa sottoscrizione. Ne consegue la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore di entrambe le controparti, oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La mancanza o assoluta incertezza dei motivi specifici dell'appello comporta inammissibilità solo quando il gravame non consenta di comprendere in modo inequivoco la volontà di contestare la decisione; la norma va interpretata restrittivamente.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 53 d.lgs. 546/1992 per l'eccezione di inammissibilità dell'appello; nel caso concreto non è stata ravvisata una carenza tale da impedire la comprensione delle censure.

  • art. 12, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il ruolo è sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da un delegato, anche con firma elettronica, e con la sottoscrizione diviene esecutivo.

  • art. 1, comma 5-ter, lett. e), d.l. 106/2005

    Le disposizioni dell'art. 12, commi 1 e 4, d.P.R. 602/1973 si interpretano nel senso che i ruoli, anche non tributari, si considerano formati e resi esecutivi anche mediante validazione informatica dei dati da parte del sistema dell'amministrazione creditrice.

  • art. 25, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La cartella esattoriale è il documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli e deve essere predisposta secondo il modello ministeriale approvato, senza necessità di sottoscrizione dell'esattore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti processuali.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi deve essere accertata in modo rigoroso: è sufficiente che dall'atto, considerato complessivamente, emerga in modo univoco la volontà di censurare la decisione di primo grado e il nucleo delle doglianze.
  • La mancata sottoscrizione del ruolo non determina, di per sé, la nullità della cartella di pagamento né l'invalidità dell'iscrizione a ruolo, trattandosi di un atto interno privo di autonoma rilevanza esterna.
  • In materia di riscossione, la cartella esattoriale non richiede la sottoscrizione del funzionario dell'ufficio, essendo sufficiente l'intestazione prevista dal modello legale per rendere riconoscibile la provenienza dell'atto.
  • Quando la legge non prevede una sanzione espressa per l'omessa sottoscrizione di un atto amministrativo, opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo da cui promana; spetta a chi contesta l'atto provare l'insussistenza del potere o della provenienza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

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