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Ordinanza

Ordinanza n. 3223/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Campania - Napoli, VIII Sezione n. 906/2015 del 05.02.2015 resa nel ricorso R.G. n. 1257/2014 al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto, nonché per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 114, IV comma e per la nomina Commissario ad acta ex art. 114 lett. d).

Giustizia amministrativa202504022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione e mancato pagamento di quanto dovuto in esecuzione della sentenza del TAR Campania - Napoli n. 906/2015

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Campania - Napoli n. 906/2015, resa nel ricorso R.G. n. 1257/2014 e passata in giudicato, chiedendo il pagamento delle somme dovute, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 114, comma 4, c.p.a. e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. Il Comune, non costituito in giudizio, non ha fornito gli elementi necessari alla ricostruzione della vicenda e alla verifica dello stato di esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso nel merito la domanda di ottemperanza né si è pronunciato sulla nomina del commissario ad acta o sulle ulteriori misure richieste. Considerata la risalenza del titolo giudiziale azionato e la necessità di acquisire una ricostruzione dettagliata dei fatti, ha disposto un incombente istruttorio nei confronti del Comune di Orta di Atella. Il Comune dovrà depositare una relazione istruttoria contenente ogni elemento utile ai fini della decisione entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 17 settembre 2026 e ordinata la comunicazione dell'ordinanza da parte della segreteria.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    comma 4 e comma 4, lett. d)

    La ricorrente ha invocato i poteri del giudice dell'ottemperanza, compresa la possibilità di adottare le misure conseguenti all'inottemperanza e di nominare un commissario ad acta; tali richieste non sono state ancora decise.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo azionato è risalente e il giudice non dispone di elementi sufficienti per verificare i fatti e lo stato di esecuzione del giudicato, può ordinare all'amministrazione, anche se non costituita, il deposito di una relazione istruttoria dettagliata entro un termine prefissato e rinviare la decisione a una successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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