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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28278/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente chiedeva l'indennizzo per ingiusta detenzione subita dal 26/05/2010 al 14/06/2010 in carcere e dal 15/06/2010 al 23/10/2010 agli arresti domiciliari, nell'ambito di un procedimento per reati connessi al d.P.R. 309/90 da cui era poi assolta con sentenza del GUP del 28/02/2011 (irrevocabile il 04/04/2014). La Corte d'appello aveva rigettato l'istanza di riparazione, ritenendo che la ricorrente avesse tenuto una condotta gravemente colposa/negigente difensiva, in particolare avvalendosi della facoltà di non rispondere e non fornendo chiarimenti sulle intercettazioni che, a parere della Corte, la collocavano nel contesto di detenzione e confezionamento di stupefacenti. La ricorrente ha impugnato sostenendo violazione dell'art. 314 c.p.p. e vizio di motivazione, lamentando altresì che la Corte di appello aveva fatto riferimento a elementi già esclusi dai giudici della cognizione nelle sentenze assolutorie

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame. La Corte di Cassazione ha ritenuto decisivo che, dopo la modifica normativa introdotta dal d.lgs. n. 188/2021 (in vigore dal 14/12/2021) dell'art. 314 c.p.p., l'esercizio della facoltà di non rispondere da parte dell'imputato "non incide sul diritto alla riparazione"; pertanto la motivazione del rigetto basata sul silenzio della ricorrente è superata e non può più costituire causa ostativa all'indennizzo. La Cassazione ha inoltre ricordato che il giudice della riparazione non può tener conto delle circostanze espressamente escluse nel giudizio di cognizione, e che deve riesaminare la domanda senza valorizzare il silenzio difensivo

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    "l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di non rispondere \"non incide sul diritto alla riparazione\""

    La Corte ha interpretato (in luce della modifica normativa) che il silenzio dell'imputato in sede di interrogatorio non può essere usato come motivo ostativo al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione

  • d.lgs. n. 188/2021 (art. 4, comma 1, lett. b))

    Ha modificato l'art. 314 c.p.p. (entrando in vigore il 14/12/2021) rendendo incompatibile l'utilizzo del silenzio difensivo come causa di esclusione del diritto alla riparazione, adeguando la disciplina nazionale alla Direttiva (UE) 2016/343

  • Direttiva (UE) 2016/343

    Richiamata come fonte che ha motivato l'adeguamento legislativo italiano, in particolare riguardo al rafforzamento della presunzione di innocenza e alla tutela dei diritti procedurali di indagati e imputati

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 188/2021 (14/12/2021), l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di non rispondere non può essere valutato negativamente nel giudizio per il riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione.
  • Il giudice della riparazione non può prendere in considerazione elementi o circostanze che siano stati espressamente esclusi nel giudizio di cognizione (sentenza di proscioglimento/assoluzione irrevocabile).
  • Se la motivazione del rigetto dell'istanza di riparazione si fonda su elementi resi ininfluenti da una successiva modifica normativa, il provvedimento va annullato e la materia va riesaminata alla luce della nuova disciplina.
  • Il giudice della riparazione può liberamente valutare il materiale indiziario residuo, purché non si avvalga di fatto di condotte difensive lecite (come il silenzio) e rispetti le risultanze definitive del processo di cognizione.
  • In presenza di elementi probatori provenienti da procedimenti diversi, tali elementi vanno considerati unitariamente nel giudizio di riparazione, ma senza travalicare le conclusioni a cui è giunta la cognizione definitiva e senza valorizzare omissioni difensive lecite.

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