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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34040/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

La controversia trae origine dalla richiesta di pagamento, da parte dell'ente sanitario e della gestione liquidatoria dell'ex USL, di prestazioni di servizio veterinario rese tra il 1990 e il 1997 in relazione al mercato ittico gestito dalla cooperativa. Dopo un primo giudizio di merito e un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la Corte d'appello di rinvio aveva ritenuto che dagli atti e dalle prove non fosse possibile individuare con certezza il soggetto che aveva richiesto le prestazioni veterinarie e quindi il soggetto tenuto al pagamento. Con il nuovo ricorso per cassazione, gli enti sanitari deducevano: 1) violazione dei principi sul giudizio di rinvio e del giudicato, sostenendo che il giudice di rinvio si fosse discostato dal principio di diritto già enunciato dalla Cassazione e avesse riesaminato punti coperti da giudicato implicito; 2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale avesse trascurato dati istruttori e avesse sostanzialmente compiuto un terzo giudizio di merito; 3) violazione delle norme sulle spese di lite, perché la condanna sarebbe stata generica e perché non vi sarebbe stata compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, chiarendo che nella precedente decisione non era stato affermato un accertamento vincolante circa lo svolgimento di due fasi autonome del controllo veterinario, ma era stato demandato al giudice di rinvio il compito di accertare chi avesse effettivamente richiesto i controlli e quindi chi fosse tenuto a pagarli. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, tendeva in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo: la censura sulla liquidazione delle spese era generica e quella sulla mancata compensazione non integrava violazione di legge, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito. Le ricorrenti sono state condannate, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e ai limiti del rinvio

  • art. 394 c.p.c.

    nel giudizio di rinvio non è consentita una cognizione eccedente i limiti tracciati dalla cassazione

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato impedisce nuovi accertamenti sui punti definitivamente decisi

  • art. 324 c.p.c.

    sono intangibili le statuizioni coperte da giudicato interno

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    può essere dedotta soltanto una effettiva violazione di legge, non una diversa lettura del merito

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare nullità della sentenza o del procedimento per violazione dei limiti del rinvio

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    non consente di trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito

  • art. 91 c.p.c.

    la soccombenza giustifica la condanna alle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa a valutazione discrezionale del giudice

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002

    costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può riesaminare questioni già coperte dal giudicato, ma deve svolgere gli accertamenti di fatto necessari nei limiti del rinvio stesso.
  • La violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie: il motivo è inammissibile quando mira soltanto a sovrapporre una diversa lettura del merito.
  • La censura sulla liquidazione delle spese processuali è inammissibile se è generica e non indica specificamente quale parametro legale o quale limite tariffario sarebbe stato violato.
  • La mancata compensazione delle spese non integra di per sé violazione di legge, poiché la compensazione prevista dall'art. 92 c.p.c. rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
  • Quando il ricorso per cassazione è rigettato, il soccombente è condannato alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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