Cassazione Penale, Sentenza n. 5947/2024 del 09/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva vizio di motivazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale. Si contestava che la Corte avesse oscillato tra la qualificazione come sottrazione/occultamento (bancarotta specifica) e come mera tenuta irregolare delle scritture (bancarotta a dolo generico), pur essendo l imputazione riferita alla sottrazione. Inoltre si censurava l'insufficiente motivazione circa il coefficiente soggettivo: non sarebbe stato dimostrato il dolo specifico richiesto (la coscienza e volontà di procurare un ingiusto profitto o arrecare pregiudizio ai creditori), né valutata la reale possibilita dell'imputato di impedire l'evento nel caso di omissione, considerando che le scritture erano rimaste a disposizione del commercialista e dell'amministratore di fatto
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati: ha ritenuto corretta la qualificazione della fattispecie come sottrazione delle scritture contabili, ma ha annullato la sentenza di appello con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per rinnovare e motivare compiutamente la valutazione sul coefficiente soggettivo. In concreto la Cassazione ha ritenuto che la motivazione di merito non abbia fornito elementi sufficienti per provare il dolo specifico richiesto dalla bancarotta documentale per sottrazione, limitandosi ad argomentazioni indiziarie e al ruolo formale di amministratore di diritto
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
art. 216, comma primo, n. 2), legge fall.
La Corte distingue tra due profili: la sottrazione o occultamento delle scritture contabili, che richiede dolo specifico (finalita di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori), e la fraudolenta tenuta delle scritture, che integra una fattispecie a dolo generico accertabile su libri effettivamente rinvenuti ed esaminati
Orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione (Sez. 5, con richiamo a Gualandri e altre pronunce)
Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno
La giurisprudenza richiede motivazione particolarmente rigorosa sulla sussistenza del dolo specifico quando non risultano contestazioni di bancarotta distrattiva o patrimoniale connesse. L'accettazione della carica di amministratore di diritto non è di per sé sufficiente a provare la consapevolezza e la volontà di realizzare l'evento tipico del reato; occorre dimostrare il nesso tra condotta e finalita fraudolenta
Massime di principio
- Distinguere sempre tra bancarotta documentale per sottrazione/occultamento (dolo specifico) e per irregolare tenuta dei libri (dolo generico): le regole probatorie e la motivazione richieste sono diverse
- Per la sottrazione delle scritture occorre provare il dolo specifico: la volontà di procurare un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori; non basta l anomalia della condotta o il ruolo formale di prestanome
- Se non è contestata una bancarotta patrimoniale o distrattiva collegata, il giudice di merito deve fornire una motivazione particolarmente rigorosa e specifica sul coefficiente soggettivo
- La semplice accettazione della carica di amministratore di diritto non implica automaticamente la prova della consapevolezza dei disegni fraudolenti dell'amministratore di fatto; bisogna accertare la concreta possibilita di intervenire e il collegamento causale tra omissione e evento
- Quando le scritture sono in precedenza nella disponibilita di terzi (commercialista, amministratore di fatto), sono necessari elementi probatori aggiuntivi per attribuire la sottrazione o il dolo specifico all'amministratore di diritto
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