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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31565/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di permesso premio precedentemente concessa dal Magistrato di Sorveglianza (provvedimento del 24/08/2022). Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 30-bis (termine di dieci giorni per decidere il reclamo) perché il Tribunale si era espresso oltre il termine e quindi il provvedimento reclamato sarebbe dovuto diventare esecutivo; 2) violazione del principio "tempus regit actum" e divieto di applicazione retroattiva della disciplina introdotta dal d.l. n.162/2022 (modifica dell'art. 4-bis Ord. pen.), con conseguente illegittima applicazione della nuova normativa ad una istanza che, per omissione decisionale, sarebbe dovuta ritenersi esecutiva; 3) vizio di motivazione e omissione nell'accertamento dei presupposti per l'accesso al permesso premio alla luce del novellato art. 4-bis: il Tribunale non si era confrontato con la documentazione prodotta (198 documenti), non aveva concesso termini per integrazioni né esercitato i poteri istruttori richiesti dalla nuova normativa, limitandosi ad affermare che "l'istanza inoltrata non corrisponde al \"modello legale\"".

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha respinto i primi due motivi: il termine di dieci giorni per decidere il reclamo previsto dall'art. 30-bis Ord. pen. è di natura ordinatoria (la sua inosservanza non comporta nullità o sanzione) e il reclamo ha natura devolutiva, per cui il Tribunale deve poter valutare il merito e correggere carenze istruttorie; tuttavia ha accolto il terzo motivo, rilevando l'errore del Tribunale di Sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza senza confrontarsi con la copiosa documentazione, senza concedere termini per integrazioni e senza esercitare i poteri istruttori a sua disposizione. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza affinché, alla luce della novella (d.I. 31/10/2022, n.162) e del principio "tempus regit actum", valuti l'istanza esercitando i poteri istruttori, consentendo integrazioni e pronunciandosi nel merito secondo i nuovi criteri previsti dall'art. 4-bis.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    Questa è la cornice normativa cui si riferiscono gli artt. 30-bis, 30-ter e 4-bis; la Corte interpreta le disposizioni di detta legge alla luce delle modifiche introdotte dal d.l. n.162/2022.

  • art. 30-bis Ord. pen. (commi 4 e 7)

    Il termine di 10 giorni per la decisione del reclamo è di natura ordinatoria: la sua inosservanza non produce nullità o altra sanzione automatica.

  • art. 30-ter Ord. pen.

    Richiamato in correlazione con i termini e le modalità del reclamo; la Corte esamina la normativa di coordinamento.

  • art. 4-bis Ord. pen. (come novellato dal d.I. n.162/2022)

    i benefici penitenziari per reati ostativi di 'prima fascia' possono essere concessi "anche in assenza di collaborazione con la giustizia", purché l'istante dimostri l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria ... e alleghi elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria ...

    La modifica richiede oneri specifici di allegazione per ottenere benefici anche senza collaborazione. Se il procedimento è ancora pendente alla decisione del Tribunale, la nuova disciplina può trovare applicazione, ma il giudice deve verificare nel merito e consentire integrazioni documentali e l'esercizio dei poteri istruttori.

  • d.I. 31 ottobre 2022, n. 162 (decreto-legge)

    integrale sostituzione del comma 1-bis dell'art. 4-bis

    Ha modificato i criteri di accesso ai benefici per reati ostativi imponendo nuovi oneri di allegazione; la Corte ne riconosce l'applicabilità alle istanze non definitivamente decise, ma impone al giudice di utilizzare i poteri istruttori per colmare eventuali carenze.

  • art. 597 c.p.p., comma 1

    natura devolutiva del reclamo

    Il reclamo ha natura devolutiva: il potere di decidere sulla domanda si trasferisce al giudice del reclamo che deve esaminare il merito e non può limitarsi a sindacare la correttezza formale della decisione reclamata.

  • art. 666 c.p.p., comma 5

    Riferito ai poteri d'ufficio del giudice in sede istruttoria; la Corte richiama l'obbligo del giudice di attivare tali poteri quando esistono deficit istruttori decisivi.

  • art. 678 c.p.p.

    Richiamato per estensione come norma che consente l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio in ambito penitenziario/reclamo, in collegamento con art. 666 c.p.p.

  • art. 2 cod. pen. e art. 25 Cost.

    Richiamate dalla difesa a sostegno del principio di non retroattività e della garanzia di legalità; la Corte, pur richiamando i principi, ha ritenuto non decisivi i rilievi posti alla base dei primi due motivi, ritenendo in particolare che il reclamo devolutivo e la natura ordinatoria del termine di 10 giorni non comportino l'automatica inefficacia della decisione intervenuta oltre termine.

Massime di principio

  • Il termine di 10 giorni per la decisione del reclamo ai sensi dell'art. 30-bis Ord. pen. è ordinatorio: la sua violazione non comporta automaticamente l'annullamento del provvedimento impugnato.
  • Il reclamo è di natura devolutiva: il giudice del reclamo deve esaminare il merito della domanda e può correggere carenze istruttorie; non può limitarsi a valutazioni formali.
  • Quando una nuova normativa modifica i requisiti per l'accesso a benefici (es. art. 4-bis novellato dal d.l. n.162/2022), se l'istanza è ancora pendente alla decisione del giudice, la nuova disciplina può trovare applicazione, ma il giudice è tenuto a consentire al richiedente di integrare la documentazione e ad esercitare i poteri istruttori prima di dichiarare l'istanza inammissibile.
  • Per permessi premio relativi a reati ostativi, la normativa post-novella richiede elementi specifici e ulteriori rispetto alla sola buona condotta: va allegata la prova dell'adempimento delle obbligazioni civili o l'impossibilità assoluta di adempiervi, nonché elementi idonei ad escludere collegamenti attuali con organizzazioni criminali.
  • Il giudice deve evitare affermazioni apodittiche sulla non conformità della documentazione al "modello legale" senza aver dato la possibilità di integrazione e senza aver esercitato i poteri istruttori; l'assenza di motivazione o il mancato esame di documentazione rilevante richiedono annullamento e rinvio.
  • Prassi consigliata per i difensori: produrre ampia documentazione sin dall'istanza, sollecitare espressamente il termine per integrazioni se il giudice ravvisa carenze e, in caso di reclamo, ricordare la natura devolutiva affinché il giudice del reclamo istruisca il merito prima di dichiarare inammissibile.

Testo integrale

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