Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1340/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 854/2023.

Giustizia amministrativa202400871

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana n. 854/2023, che aveva annullato l’ordinanza dirigenziale del Comune di Firenze n. 847 del 27 novembre 2018, recante l’ordine di rimessione in pristino mediante rimozione di una tenda retrattile e di una pavimentazione in legno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria dell’immobile)

Prevale il privato

La controversia

La società proprietaria aveva impugnato l’ordinanza comunale di rimessione in pristino relativa a una struttura di circa 22 mq e alta 3,2 metri, costituita da un pergolato con tenda retrattile e pavimentazione lignea nel resede laterale dell’immobile. Deduceva, tra l’altro, l’inapplicabilità dell’art. 75 del Regolamento edilizio comunale, sostenendo che l’intervento non incidesse sulla facciata, fosse provvisorio e non stabilmente ancorato al suolo. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo contraddittorio il contrasto tra il parere favorevole della Commissione per il Paesaggio, conforme al parere favorevole della Soprintendenza e all’autorizzazione paesaggistica, e il parere negativo della Commissione edilizia. Il Comune ha proposto appello principale sostenendo che il TAR avesse sostituito la propria valutazione a quella discrezionale dell’amministrazione e contestando inoltre la condanna alle spese del primo grado. La società ha proposto appello incidentale contro il rigetto del motivo relativo all’inapplicabilità dell’art. 75 del Regolamento edilizio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto entrambi gli appelli. Ha anzitutto confermato che l’art. 75 del Regolamento edilizio comunale si applica all’intervento, poiché la struttura, per dimensioni, altezza e presenza della pavimentazione lignea, altera la percezione visiva della facciata e della composizione architettonica dell’edificio. La disposizione non vieta tuttavia in modo assoluto gli interventi incidenti sulla percezione visiva, ma li subordina a una valutazione di compatibilità con le caratteristiche architettoniche dell’edificio. Quanto all’appello principale, il giudice ha ritenuto legittimo il rilievo del TAR sulla contraddittorietà dell’azione amministrativa: il Comune aveva precedentemente autorizzato l’intervento sotto il profilo paesaggistico, sulla base di pareri favorevoli della Commissione per il Paesaggio e della Soprintendenza, che lo avevano giudicato compatibile con il contesto e con l’aspetto esteriore dell’edificio; successivamente, la Commissione edilizia e l’ordinanza impugnata lo avevano ritenuto incompatibile con le caratteristiche tipologiche dell’immobile, senza spiegare il contrasto tra le due valutazioni. Tale contraddittorietà vizia l’ordinanza, senza che il suo accertamento comporti sostituzione del giudice all’amministrazione. È stato respinto anche il motivo sulle spese, poiché il TAR aveva accolto il ricorso e annullato l’atto: il rigetto di uno dei motivi non determina soccombenza reciproca in assenza di pluralità di domande contrapposte accolte o rigettate o di accoglimento parziale della domanda. Le spese del grado d’appello sono state compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 75 Regolamento edilizio del Comune di Firenze

    qualsiasi intervento che interessi finestre, logge, porticati e terrazze e in generale le facciate non potrà in nessun caso comportare alterazione della composizione architettonica dei fronti o ampliamenti non coerenti con i caratteri architettonici dell’edificio, o con il contesto urbano di riferimento

    La disposizione si applica anche a interventi realizzati nel resede quando, per caratteristiche e dimensioni, incidano sulla percezione visiva della facciata e sulla composizione architettonica dell’edificio. Essa non impone un divieto assoluto, ma richiede una valutazione di compatibilità con i caratteri architettonici dell’immobile.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    È richiamato quale base dell’autorizzazione paesaggistica precedentemente rilasciata, acquisita previo parere favorevole vincolante della Soprintendenza.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe per la trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Una disposizione regolamentare che vieta alterazioni della composizione architettonica delle facciate può applicarsi anche a strutture collocate nel resede laterale quando, per dimensioni, altezza, materiali e modalità di realizzazione, esse incidano sulla percezione visiva della facciata e sull’assetto architettonico dell’edificio.
  • Quando l’amministrazione esprime, nell’ambito di procedimenti diversi ma riferiti al medesimo intervento e ai medesimi caratteri dell’immobile, valutazioni di compatibilità tra loro incompatibili, il provvedimento sfavorevole è illegittimo se non espone le ragioni del superamento della precedente valutazione favorevole.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla contraddittorietà di valutazioni amministrative non costituisce sostituzione del giudice all’amministrazione, quando si limita a verificare la coerenza logica, l’adeguatezza motivazionale e la compatibilità interna dell’azione amministrativa.
  • La soccombenza reciproca, idonea a giustificare la compensazione delle spese, ricorre soltanto in presenza di pluralità di domande contrapposte accolte o rigettate oppure di accoglimento parziale della domanda; il rigetto di alcuni motivi non determina, da solo, soccombenza reciproca quando la domanda principale sia stata accolta.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggisticaSpese di lite
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.