Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37200/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 19/03/2024 che aveva rigettato la richiesta di misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà) relative a una pena di 2 anni per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente denunciava inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 47-ter legge n. 354/1975 e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe rifiutato le misure in modo apodittico basandosi su generiche segnalazioni e precedenti, nonché che alcune condotte contestate erano anteriori al periodo degli arresti domiciliari e che la mera inaffidabilità del datore di lavoro non avrebbe dovuto comportare la revoca di una misura in corso

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non ha censurato specifici punti motivazionali dell'ordinanza ma chiedeva una rivalutazione complessiva dei presupposti per i benefici penitenziari. Il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente valutato gli elementi negativi quali numerosi precedenti e procedimenti pendenti, le segnalazioni della Polizia di Stato indicative di pericolosità sociale attuale, la relazione UEPE che evidenziava negazione di responsabilità e mancanza di resipiscenza, nonché l'inadeguatezza delle attività lavorative proposte (titolari con precedenti). La Corte ha richiamato i principi giurisprudenziali secondo cui le misure alternative richiedono una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale e che il giudizio deve basarsi su reato, precedenti, informazioni di polizia, condotta in esecuzione e indagine socio-familiare. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354

    Richiamata dal ricorrente; la Corte segnala che le misure alternative devono assicurare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale e che l'applicabilità va valutata sulla base di più elementi (reato, precedenti, comportamenti successivi, indagini socio-familiari)

  • artt. 47 e segg. ordinamento penitenziario

    La Corte applica il principio secondo cui affidamento in prova e altri benefici sono strumenti di esecuzione esterna riservati a soggetti per i quali, dall'osservazione della personalità e dai dati acquisiti, sia ipotizzabile il reinserimento sociale

  • art. 656, comma 10, cod. proc. pen.

    Norma richiamata con riferimento alla misura degli arresti domiciliari in corso di esecuzione; la presenza di una misura in esecuzione non impedisce una valutazione negativa delle altre misure alternative

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del giudizio in caso di rigetto del ricorso

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (normativa stupefacenti) e art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale)

    Norme sostanziali in relazione ai reati per cui è stata inflitta la pena; rilevano ai fini della valutazione della pericolosità e della capacità a delinquere

  • Giurisprudenza richiamata (Sez.1, n. 1812/1999 Danieli; Sez.1, n. 1970/1997 Caputi; Sez.1, n. 31809/2009 Gobbo)

    Precedenti che enunciano i criteri valutativi per la concessione delle misure alternative: reato commesso, precedenti, pendenze processuali, informazioni di polizia, condotta in esecuzione, indagine socio-familiare e risultati UEPE come elementi essenziali per formulare la prognosi di reinserimento

Massime di principio

  • La concessione delle misure alternative richiede una valutazione prognostica complessiva: non basta la mera richiesta, occorre dimostrare concrete condizioni di reinserimento sociale
  • I criteri valutativi principali sono il tipo di reato, i precedenti penali e le pendenze, le informazioni di polizia, la condotta successiva del condannato e la relazione UEPE/indagine socio-familiare
  • La presenza di segnalazioni di polizia o di condotte successive denegatorie della responsabilità e la mancanza di collaborazione possono legittimare il rigetto delle misure alternative
  • L'inadeguatezza delle proposte lavorative o l'affidamento a datori di lavoro con precedenti possono compromettere l'esito favorevole della richiesta
  • Per impugnare con successo un provvedimento di rigetto è necessario censurare punti motivazionali specifici e fornire elementi nuovi o prove che contrastino le risultanze su cui si è fondato il Tribunale, non una generica richiesta di rivalutazione
  • La presenza di una misura in corso (es. arresti domiciliari) non garantisce automaticamente il diritto ad altre misure alternative; ciascuna richiesta va valutata autonomamente secondo i criteri di rischio di recidiva e reinserimento
  • Il principio di gradualità nell'accesso ai benefici penitenziari è applicabile: in presenza di elevata capacità a delinquere o contiguità con ambienti delinquenziali la concessione di benefici più 'ampi' richiede elementi probatori più solidi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.