Cassazione Penale, Sentenza n. 37200/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/03/2024 che aveva rigettato la richiesta di misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà) relative a una pena di 2 anni per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente denunciava inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 47-ter legge n. 354/1975 e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe rifiutato le misure in modo apodittico basandosi su generiche segnalazioni e precedenti, nonché che alcune condotte contestate erano anteriori al periodo degli arresti domiciliari e che la mera inaffidabilità del datore di lavoro non avrebbe dovuto comportare la revoca di una misura in corso
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non ha censurato specifici punti motivazionali dell'ordinanza ma chiedeva una rivalutazione complessiva dei presupposti per i benefici penitenziari. Il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente valutato gli elementi negativi quali numerosi precedenti e procedimenti pendenti, le segnalazioni della Polizia di Stato indicative di pericolosità sociale attuale, la relazione UEPE che evidenziava negazione di responsabilità e mancanza di resipiscenza, nonché l'inadeguatezza delle attività lavorative proposte (titolari con precedenti). La Corte ha richiamato i principi giurisprudenziali secondo cui le misure alternative richiedono una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale e che il giudizio deve basarsi su reato, precedenti, informazioni di polizia, condotta in esecuzione e indagine socio-familiare. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
Richiamata dal ricorrente; la Corte segnala che le misure alternative devono assicurare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale e che l'applicabilità va valutata sulla base di più elementi (reato, precedenti, comportamenti successivi, indagini socio-familiari)
artt. 47 e segg. ordinamento penitenziario
La Corte applica il principio secondo cui affidamento in prova e altri benefici sono strumenti di esecuzione esterna riservati a soggetti per i quali, dall'osservazione della personalità e dai dati acquisiti, sia ipotizzabile il reinserimento sociale
art. 656, comma 10, cod. proc. pen.
Norma richiamata con riferimento alla misura degli arresti domiciliari in corso di esecuzione; la presenza di una misura in esecuzione non impedisce una valutazione negativa delle altre misure alternative
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese del giudizio in caso di rigetto del ricorso
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (normativa stupefacenti) e art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale)
Norme sostanziali in relazione ai reati per cui è stata inflitta la pena; rilevano ai fini della valutazione della pericolosità e della capacità a delinquere
Giurisprudenza richiamata (Sez.1, n. 1812/1999 Danieli; Sez.1, n. 1970/1997 Caputi; Sez.1, n. 31809/2009 Gobbo)
Precedenti che enunciano i criteri valutativi per la concessione delle misure alternative: reato commesso, precedenti, pendenze processuali, informazioni di polizia, condotta in esecuzione, indagine socio-familiare e risultati UEPE come elementi essenziali per formulare la prognosi di reinserimento
Massime di principio
- La concessione delle misure alternative richiede una valutazione prognostica complessiva: non basta la mera richiesta, occorre dimostrare concrete condizioni di reinserimento sociale
- I criteri valutativi principali sono il tipo di reato, i precedenti penali e le pendenze, le informazioni di polizia, la condotta successiva del condannato e la relazione UEPE/indagine socio-familiare
- La presenza di segnalazioni di polizia o di condotte successive denegatorie della responsabilità e la mancanza di collaborazione possono legittimare il rigetto delle misure alternative
- L'inadeguatezza delle proposte lavorative o l'affidamento a datori di lavoro con precedenti possono compromettere l'esito favorevole della richiesta
- Per impugnare con successo un provvedimento di rigetto è necessario censurare punti motivazionali specifici e fornire elementi nuovi o prove che contrastino le risultanze su cui si è fondato il Tribunale, non una generica richiesta di rivalutazione
- La presenza di una misura in corso (es. arresti domiciliari) non garantisce automaticamente il diritto ad altre misure alternative; ciascuna richiesta va valutata autonomamente secondo i criteri di rischio di recidiva e reinserimento
- Il principio di gradualità nell'accesso ai benefici penitenziari è applicabile: in presenza di elevata capacità a delinquere o contiguità con ambienti delinquenziali la concessione di benefici più 'ampi' richiede elementi probatori più solidi
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