Cassazione Civile, Ordinanza n. 31440/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (mandatario)
La controversia
Un soggetto aveva conferito a un professionista un mandato per una pluralità di incarichi, tra cui la liquidazione delle quote di due società. Il professionista aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 233.654,29 oltre interessi, a titolo di compenso per l'attività svolta. Il mandante aveva proposto opposizione: il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e accolto parzialmente l'opposizione, liquidando soltanto euro 15.000,00. In appello, però, la Corte territoriale aveva riformato la decisione e respinto l'opposizione. Il soccombente aveva quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dei criteri ermeneutici contrattuali di cui agli artt. 1362, 1366 e 1371 c.c., lamentando in particolare l'interpretazione della clausola n. 5 del mandato e del termine 'recuperare'. Prima dell'esame del ricorso, tuttavia, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia, accettato dal controricorrente.
La decisione
La Corte non ha esaminato il motivo di ricorso perché è intervenuta rinuncia al ricorso con successiva accettazione da parte del controricorrente. Ne è stata dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione. La Corte ha inoltre precisato che non vi è luogo a provvedere sulle spese, per effetto dell'art. 391, comma 4, c.p.c. Ha escluso anche il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che tale misura si applichi solo nei casi tipici di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione e non anche all'ipotesi di estinzione per rinuncia accettata.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso per cassazione.
art. 1362 c.c.
richiamato come criterio ermeneutico contrattuale asseritamente violato nella censura del ricorrente.
art. 1366 c.c.
richiamato come criterio ermeneutico contrattuale asseritamente violato nella censura del ricorrente.
art. 1371 c.c.
richiamato come criterio ermeneutico contrattuale asseritamente violato nella censura del ricorrente.
art. 391 c.p.c.
in caso di rinuncia al ricorso accettata, non si provvede sulle spese di lite.
art. 13 d.P.R. 115/2002
il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e si applica ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non si estende all'estinzione per rinuncia accettata.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità e assorbe l'esame dei motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non deve disporsi sulle spese di lite secondo la disciplina speciale dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicato in via estensiva o analogica a fattispecie diverse da quelle espressamente previste, come l'estinzione del ricorso per rinuncia accettata.
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