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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30360/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Messina, con ordinanza del 15 gennaio 2026, aveva revocato l'indulto concesso in precedenza per una condanna a pena detentiva e pecuniaria, e aveva poi riconosciuto la continuazione tra tale condanna e una precedente sentenza di patteggiamento, oltre che tra questa e una successiva condanna per reati commessi nella stessa data; aveva invece escluso la continuazione rispetto a un furto del 2001. In conseguenza, aveva rideterminato la pena complessiva in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 716,46 di multa, assumendo come reato più grave la ricettazione e applicando aumenti per i reati satellite. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge in relazione all'art. 669 c.p.p., sostenendo che le due condanne oggetto di continuazione riguarderebbero il medesimo fatto e che, quindi, dovrebbe applicarsi soltanto la pena di minore entità, con revoca della condanna del GUP; con il secondo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione sulla misura degli aumenti per i singoli reati satellite, lamentando che il giudice dell'esecuzione non avrebbe esposto i criteri seguiti per quantificare gli aumenti, in contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato o comunque non scrutinabile il primo motivo, perché fondato su una questione nuova non prospettata al giudice dell'esecuzione. Ha invece accolto il secondo motivo, osservando che nella determinazione della pena per reato continuato il giudice deve non solo individuare il reato più grave e fissare la pena base, ma anche calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite. Poiché l'ordinanza impugnata conteneva solo una quantificazione dell'incidenza dei reati satellite, senza indicazione dei criteri utilizzati, la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato al Tribunale di Messina per nuovo giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • art. 669 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che, nel calcolo del trattamento sanzionatorio, due condanne che riguarderebbero il medesimo fatto dovrebbero essere trattate in modo da applicare soltanto la pena di minore entità.

  • art. 444 c.p.p.

    Indicata come base della sentenza di patteggiamento del 10 luglio 1996 richiamata nel giudizio di esecuzione.

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice per uno dei reati oggetto della sentenza del 24 ottobre 2000, richiamata nel riconoscimento della continuazione.

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice per il delitto di ricettazione ritenuto reato più grave ai fini della determinazione della pena complessiva.

  • artt. 10, 12, 14 e 23 L. 110/1975

    Norme richiamate per i reati contestati nel patteggiamento del 1996.

Massime di principio

  • In tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione che ridetermina la pena deve indicare il reato più grave, fissare la pena base e motivare separatamente l'aumento per ciascun reato satellite, esplicitando i criteri seguiti.
  • Una mera quantificazione finale dell'incidenza dei reati satellite non è sufficiente quando non consenta di comprendere il percorso logico seguito nella determinazione della pena complessiva.
  • In sede di legittimità non sono valutabili censure che introducano questioni nuove e non prospettate al giudice dell'esecuzione.
  • Il controllo sulla pena in continuazione richiede una motivazione effettiva sulla proporzionalità e ragionevolezza degli aumenti applicati ai singoli reati satellite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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