Ordinanza n. 398/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - della graduatoria regionale della medicina generale valevole per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 19 A.C.N - comunicazione di rigetto istanza di aggiornamento-inclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto presidenziale che aveva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso contro la graduatoria regionale della medicina generale per l’anno 2026 e la comunicazione di rigetto dell’istanza di aggiornamento-inclusione
Esito
Favorevole al ricorrente (regione opponente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il medico di medicina generale aveva impugnato la graduatoria regionale della medicina generale valevole per il 2026 e la comunicazione di rigetto della propria istanza di aggiornamento-inclusione, chiedendo l’annullamento degli atti. Nel corso del giudizio aveva inizialmente dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse, in ragione della sottoscrizione di un contratto relativo a un incarico di medico di medicina generale conferito sulla base della graduatoria aziendale del 21 luglio 2025, valevole per il 2025. Su tale presupposto il Presidente del TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso e, facendo applicazione della soccombenza potenziale e dei rilievi già svolti in sede cautelare, aveva condannato la Regione Puglia al pagamento delle spese. La Regione ha proposto opposizione al decreto, contestando, con diffuse argomentazioni di merito, la fondatezza delle pretese del ricorrente e deducendo che non sussistevano i presupposti per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza potenziale; ha quindi chiesto la revoca del decreto e la fissazione dell’udienza di merito. Nella fase di opposizione il ricorrente ha dapprima ribadito le proprie difese e, successivamente, ha revocato la precedente dichiarazione di improcedibilità, manifestando interesse alla decisione di merito e chiedendo l’accoglimento delle domande introduttive.
La decisione
Il TAR ha accolto l’opposizione della Regione Puglia, ritenendo giustificata dalla necessità di ottenere una pronuncia sul merito della controversia, e ha revocato il decreto presidenziale n. 351 dell’8 novembre 2025. La revoca comporta il superamento della precedente declaratoria di improcedibilità e della regolazione delle spese contenuta nel decreto. Il Tribunale ha fissato l’udienza pubblica di merito per il 7 ottobre 2026, senza pronunciarsi in questa fase sulla fondatezza delle censure rivolte contro la graduatoria e contro il rigetto dell’istanza di aggiornamento-inclusione.
Norme richiamate
art. 19 A.C.N. medicina generale
È indicato quale base normativa della graduatoria regionale della medicina generale valevole per l’anno 2026.
art. 35 c.p.a.
Richiamato nel decreto presidenziale in relazione alla declaratoria di improcedibilità.
art. 85, comma 1, c.p.a.
Richiamato nel decreto presidenziale per la definizione della controversia mediante decreto.
art. 85, commi 4, 5 e 6, c.p.a.
Disciplina l’opposizione al decreto presidenziale e consente, in caso di accoglimento, la revoca del decreto e la prosecuzione del giudizio mediante fissazione dell’udienza.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale riferimento processuale per la trattazione della controversia in camera di consiglio.
Massime di principio
- L’opposizione al decreto presidenziale è accoglibile quando la parte dimostri la necessità di una pronuncia collegiale sul merito della controversia; in tal caso il decreto deve essere revocato e il giudizio deve proseguire con la fissazione dell’udienza di merito.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse resa dal ricorrente non impedisce la prosecuzione del giudizio quando lo stesso ricorrente la revochi e manifesti nuovamente un interesse concreto alla decisione sulle domande originarie, purché il giudice non abbia ancora definito stabilmente la controversia con una pronuncia collegiale di merito.
- La revoca del decreto presidenziale che aveva dichiarato l’improcedibilità determina il superamento della relativa definizione processuale e impone la prosecuzione del giudizio per l’esame delle domande e dei motivi non ancora decisi nel merito.
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