Cassazione Civile, Ordinanza n. 35769/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Uno studio associato, destinatario di una cartella esattoriale non opposta nei termini, ha impugnato la sentenza della CTR che aveva respinto la doglianza di prescrizione dei crediti iscritti a ruolo. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 2948 c.c., sostenendo che, pur a fronte della natura erariale dei crediti, la sentenza avesse erroneamente applicato il termine decennale anche a interessi e sanzioni, per i quali opera invece la prescrizione quinquennale. La controversia riguardava dunque la corretta individuazione del termine prescrizionale applicabile alle pretese portate da cartella esattoriale non fondata su titolo giudiziale definitivo, in particolare per sanzioni e interessi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ribadito che la scadenza del termine per impugnare la cartella determina soltanto l'irretrattabilità del credito, ma non comporta la conversione della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c., salvo che vi sia un titolo giudiziale definitivo. Ha quindi affermato che, per le sanzioni tributarie, la prescrizione resta quinquennale ex art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 e, per gli interessi, quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge.
art. 20 d.lgs. n. 472/1997
Per le sanzioni tributarie il termine di prescrizione applicabile resta quello quinquennale.
art. 2948 c.c.
Gli interessi si prescrivono nel termine quinquennale.
art. 2953 c.c.
La conversione della prescrizione breve in decennale opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo; la mera mancata impugnazione della cartella non basta.
Massime di principio
- La scadenza del termine per impugnare una cartella esattoriale produce l'irretrattabilità del credito, ma non trasforma automaticamente in decennale la prescrizione che, per quel credito, sia originariamente più breve.
- L'art. 2953 c.c. si applica solo quando il credito sia consacrato in un titolo giudiziale divenuto definitivo; non si applica alla sola cartella di pagamento non opposta se manca un provvedimento giudiziale.
- In materia di riscossione coattiva, il termine di prescrizione va individuato in base alla natura della singola posta azionata: per le sanzioni tributarie vale il quinquennio previsto dall'art. 20 d.lgs. n. 472/1997, per gli interessi vale il quinquennio dell'art. 2948 c.c.
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