Cassazione Penale, Ordinanza n. 14670/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ma confermando la responsabilità per bancarotta fraudolenta. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e mancanza di motivazione sulla ritenuta partecipazione dolosa al progetto distrattivo posto in essere da altri soggetti. Con il secondo motivo ha censurato la contraddittorietà della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di bancarotta, sostenendo anche l'estraneità del dolo di profitto rispetto alla fattispecie contestata. Con il terzo motivo ha lamentato l'assenza di motivazione sull'eccessiva durata delle sanzioni accessorie. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure replicassero questioni già dedotte in appello e disattese, sollecitando inoltre una non consentita rivalutazione del compendio probatorio e una lettura atomistica degli indizi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse logica e giuridicamente corretta, soprattutto quanto al riconoscimento del ruolo dell'imputato come extraneus e del necessario elemento soggettivo della partecipazione alla distrazione. Ha inoltre osservato che il profitto non veniva in rilievo come elemento costitutivo del reato, ma come dato fattuale sintomatico della consapevole adesione all'operazione distrattiva e dell'interesse economico dell'extraneus. Il terzo motivo è stato reputato a sua volta indeducibile, poiché riproponeva doglianze già esaminate in appello e, peraltro, la sanzione era stata ridotta ed era comunque inferiore alla media edittale, con attenuazione degli obblighi motivazionali. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216 l. fall.
La bancarotta fraudolenta è stata considerata nella sua componente soggettiva e nel concorso dell'extraneus al progetto distrattivo; il profitto è stato valorizzato come indice fattuale di consapevole partecipazione, non come autonomo elemento del reato.
art. 606 c.p.p.
Le doglianze che si limitano a riprodurre motivi già dedotti in appello o che mirano a una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili in sede di legittimità.
art. 620 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo come norma applicata, ma il provvedimento conclude con la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende secondo il regime processuale del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- In tema di bancarotta fraudolenta, la partecipazione dell'extraneus al progetto distrattivo può essere desunta da elementi fattuali univoci che denotino la consapevolezza dell'operazione e l'interesse economico del soggetto estraneo, senza che sia necessario configurare il profitto come elemento costitutivo autonomo del reato.
- In sede di legittimità non è consentita una rilettura del compendio probatorio né una valutazione atomistica dei singoli indizi, dovendo il ricorrente confrontarsi criticamente con la motivazione complessiva della sentenza impugnata.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a reiterare le censure già sottoposte al giudice di appello e puntualmente disattese, senza offrire una critica argomentata specificamente rivolta alla decisione impugnata.
- Quando la pena è stata già ridotta in appello ed è comunque inferiore alla media edittale, l'onere motivazionale sul trattamento sanzionatorio risulta attenuato, specie in assenza di specifiche doglianze nuove e pertinenti.
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