Sentenza n. 531/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento - della determinazione dirigenziale R.G. n. 1544 del 4 giugno 2025 assunta dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Monza e della Brianza, notificata alla ricorrente in data 10 giugno 2025, recante l'esclusione della cooperativa “La Spiga” dalla procedura di gara per l'affidamento dei servizi di pre-post scuola, per gli a.s. 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, presso i plessi scolastici “Piccole Tracce”, “G. Piola” e “Don Rinaldo Beretta del Comune di Giussano, C.I.G. B5FB4A0FCE; - del provvedimento di avvenuta aggiudicazione della procedura a favore di Meta Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. (C.F. 02800890960), corrente in Monza, via Lecco n. 190, ad oggi non noto alla ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per gravi violazioni fiscali definitivamente accertate e successiva aggiudicazione del servizio ad altro operatore economico
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pre-post scuola e la successiva aggiudicazione, deducendo la violazione del principio di legalità e di buona fede, dell'art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023, nonché eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza, sviamento, carenza di motivazione, difetto di istruttoria e contraddittorietà interna. In particolare, ha sostenuto che il debito fiscale posto a fondamento dell'esclusione fosse inesistente, poiché la cartella esattoriale sarebbe stata annullata in autotutela dall'amministrazione finanziaria con provvedimento di sgravio del 26 maggio 2025, avente effetti retroattivi. Secondo la ricorrente, la regolarizzazione non sarebbe quindi derivata dal pagamento di euro 15.353,48, ma dall'accertamento dell'insussistenza della pretesa tributaria; di conseguenza, non avrebbe avuto rilievo né la posteriorità dello sgravio rispetto al termine per la presentazione delle offerte né l'omessa dichiarazione della cartella. È stato inoltre chiesto il risarcimento dei danni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, confermando la legittimità dell'esclusione e dell'aggiudicazione impugnata. Il Collegio ha richiamato le valutazioni già espresse in sede cautelare, secondo cui la ricorrente non aveva chiarito né provato che lo sgravio disposto dall'Agenzia delle entrate fosse dovuto a una ragione diversa dall'avvenuto pagamento delle somme iscritte a ruolo. Anche nella fase di merito non è stata fornita prova idonea a smentire la ricostruzione della stazione appaltante. Il pagamento o l'estinzione del debito fiscale può impedire l'esclusione solo se perfezionato anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta; non può quindi assumere rilievo il pagamento effettuato successivamente. In mancanza di prova dell'insussistenza originaria del debito e considerata anche l'omessa dichiarazione della violazione fiscale, la stazione appaltante ha legittimamente applicato l'art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023. Sono state respinte anche le domande risarcitorie per infondatezza. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 2.000,00 oltre oneri di legge a favore della resistente.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. n. 36/2023
La procedura per l'affidamento dei servizi è stata indetta mediante procedura aperta.
art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023
è inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta
L'esclusione è legittima in presenza di gravi violazioni fiscali definitivamente accertate, salvo che il pagamento, l'impegno vincolante o l'integrale estinzione del debito si siano perfezionati prima della scadenza del termine per presentare l'offerta. Il pagamento successivo non è idoneo a impedire l'esclusione.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
La norma è richiamata con riferimento al controllo automatizzato dell'amministrazione finanziaria, ma non viene interpretata autonomamente dal Collegio.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023, la regolarizzazione della posizione fiscale dell'operatore economico impedisce l'esclusione per violazioni fiscali gravi e definitivamente accertate solo se il pagamento, l'impegno vincolante al pagamento o l'integrale estinzione del debito si sono perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
- L'operatore economico che contesti l'esclusione per irregolarità fiscali deve dimostrare che l'estinzione della posizione debitoria o lo sgravio siano riconducibili all'insussistenza originaria del debito, e non al pagamento intervenuto dopo la scadenza del termine per presentare l'offerta.
- In assenza di prova dell'insussistenza originaria del debito fiscale, la stazione appaltante può attribuire rilievo alla regolarizzazione successiva al termine di presentazione delle offerte e disporre l'esclusione ai sensi dell'art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023.
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