Cassazione Civile, Sentenza n. 12871/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sulla stabilizzazione di Enza Lamberti, che aveva prestato servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e poi con contratto a termine triennale dopo aver superato una selezione prevista per la stabilizzazione; la questione principale riguardava se, al termine del triennio e superata la selezione, fosse sorto un diritto soggettivo all'assunzione a tempo indeterminato e se la lavoratrice avesse diritto alle retribuzioni dal 1° agosto 2011.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi di ricorso proposti dall'I.A.C.P. (che contestavano l'interpretazione e la ritualità della procedura di stabilizzazione e la validità della clausola del bando sull'automatica trasformazione del rapporto). Ha però accolto in parte il quarto motivo: la Corte ha confermato che, essendosi completato l'iter previsto (superamento della selezione e decorso del triennio a termine), Lamberti ha acquisito il diritto all'assunzione a tempo indeterminato; tuttavia ha censurato la parte della sentenza che aveva condannato l'ente al pagamento delle retribuzioni maturate dal 2011, stabilendo che non spetta il pagamento delle retribuzioni per il periodo di mancato impiego e che il lavoratore può eventualmente chiedere ristoro per danni extracontrattuali o esperire azioni nelle forme previste (es. ex art. 2126 c.c.). La Cassazione ha cassato la pronuncia limitatamente alla parte sulle retribuzioni e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
legge n. 244 del 2007, art. 3, comma 94 (legge finanziaria 2008)
"Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni ... piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale ... b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."
La Corte interpreta la disposizione come prevedente una "progressiva stabilizzazione" per i co.co.co.: percorso che richiede assunzione a termine previa selezione (triennio) e solo al completamento del percorso e se sussistono condizioni economico-organizzative compatibili, nasce il diritto all'assunzione a tempo indeterminato. L'art. 3, c.94 non consente assunzione diretta e immediata senza selezione, ma riconosce il percorso selettivo e transitorio.
legge n. 296 del 2006 (art. 1, commi 519, 529, 558, 560)
Richiamata per i requisiti e le modalità di riserva/agevolazione nei concorsi e per individuare la platea dei soggetti destinatari delle misure di stabilizzazione; la Corte ritiene che tali commi integrino il percorso previsto per i co.co.co., riservando quote e riconoscimenti nella fase di assunzione a termine e selettiva.
Costituzione, art. 97
Il principio del necessario svolgimento di procedure selettive/concorsuali per l'accesso al pubblico impiego costituisce vincolo interpretativo: la stabilizzazione è un'eccezione che deve conciliarsi con il principio di imparzialità e trasparenza degli accessi.
codice civile, artt. 1418 e 1419
I profili di nullità contrattuale dedotti dall'ente (es. clausola di automatismo) sono stati ritenuti non decisivi per escludere il diritto alla stabilizzazione maturato a seguito dell'iter procedurale; la nullità del bando potrebbe rilevare solo se connessa a carenze essenziali quali la mancata copertura finanziaria o l'assenza della programmazione triennale, non contestate e provate dall'amministrazione.
L'argomento relativo all'offerta al pubblico e alla sua portata contrattuale non è stato ritenuto in grado di elidere il diritto alla stabilizzazione maturato mediante la procedura prevista; l'interpretazione della Corte è che il bando con previsione di passaggio in due fasi non nega il diritto una volta completato l'iter.
Richiamato quale possibile titolo azionabile dal lavoratore per ottenere ristorno in presenza delle condizioni previste; la sentenza segnala che, in alternativa all'azione contrattuale per retribuzioni, il lavoratore può agire per danno extracontrattuale o con gli strumenti indicati (es. art. 2126 c.c.).
Massime di principio
- Per i collaboratori coordinati e continuativi inclusi nell'art. 3, comma 94, l'accesso alla stabilizzazione è «progressivo»: è necessario un percorso che comprenda selezione e assunzione a termine triennale; solo al completamento di tale percorso e se permangono condizioni economico-organizzative compatibili, nasce il diritto all'assunzione a tempo indeterminato.
- La presenza nel bando di una clausola che preveda l'"automatica" trasformazione del rapporto non invalida di per sé il diritto alla stabilizzazione maturato mediante il percorso previsto; la eventuale nullità del bando rileverebbe soprattutto se connessa a vizi essenziali come mancata copertura finanziaria o assenza della programmazione triennale, che l'amministrazione deve allegare e provare.
- L'onere di provare la sopravvenienza di esigenze organizzative o finanziarie che giustifichino la revoca della stabilizzazione incombe sull'amministrazione: mere allegazioni generiche non sono sufficienti.
- Il principio costituzionale del concorso (art. 97 Cost.) limita interpretazioni che consentano assunzioni dirette senza selezione; la normativa di stabilizzazione va quindi interpretata come deroga calibrata e non come automatismo che eluda procedure selettive.
- In caso di accertamento del diritto all'assunzione a tempo indeterminato successiva e tardiva, non sussiste in genere il diritto automatico alle retribuzioni per il periodo di mancato impiego: il rimedio del lavoratore è agire per danni (extracontrattuali) o con gli strumenti specifici previsti dalla legge, salvo diversa e specifica disciplina o titolo.
- Per chi gestisce procedure di stabilizzazione è fondamentale documentare correttamente programmazione triennale e coperture finanziarie e, in caso di successiva revisione, produrre prove concrete di sopravvenute esigenze che giustifichino la mancata assunzione.
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