Cassazione Civile, Sentenza n. 12833/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la costituzione di una rendita vitalizia per rimediare all'omissione contributiva di sedici settimane relative ai periodi 10/07/1970-19/09/1970 e 01/08/1972-11/05/1974, in occasione dei quali aveva lavorato per Giuseppe Calvari e il datore di lavoro non aveva versato i contributi. In primo grado la domanda era stata dichiarata inammissibile per mancata chiamata preventiva del datore di lavoro; in appello è stata comunque esaminata e ritenuta infondata per mancanza di prova dell'effettivo svolgimento della prestazione nelle sedici settimane (prove documentali dimostravano solo inizio e fine dei rapporti; la prova orale era ritenuta generica). In cassazione il ricorrente deduceva tra l'altro nullità per mancata pronuncia su questioni di ammissibilità, violazione dell'art.13 l.1338/1962 per valutazione insufficiente della prova documentale, ed errata valutazione circa l'obbligo contributivo del datore anche in assenza di prestazione effettiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il quarto motivo, ha assorbito il quinto, e ha accolto il secondo e il terzo motivo. Ha affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di costituzione della rendita vitalizia, la previsione dell'art.13, commi quarto e quinto, l. n.1338/1962 va interpretata nel senso che la produzione di documenti di data certa, salvo il caso di accertata fittizietà, è sufficiente a esonerare il lavoratore dall'onere di provare il concreto svolgimento dell'attività lavorativa. Sul rilievo, la Corte ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bologna e ha rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione perché si attenga al principio di diritto enunciato. Il giudice designato deciderà anche sulle spese di cassazione.
Norme richiamate
art. 13, l. n. 1338/1962
il lavoratore, che intenda sostituirsi al datore di lavoro ai fini della costituzione in suo favore della rendita vitalizia, deve fornire "all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente" ossia "documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione"
La Corte interpreta la norma nel senso che la prova scritta di data certa sull'esistenza e durata del rapporto, salvo accertamento di fittizietà, è decisiva e esonera il lavoratore dall'onere di provare il concreto svolgimento della prestazione.
art. 12, l. n. 153/1969
Rilevato che il datore di lavoro resta obbligato a corrispondere la contribuzione dovuta anche in assenza di prestazione effettiva, purché il rapporto di lavoro sia giuridicamente in essere; ciò rafforza l'idea che la prova della natura giuridica del rapporto è cruciale ai fini contributivi.
art. 2110 c.c.
Richiamato nella censura del ricorrente nella prospettiva che la disciplina del rapporto di lavoro include periodi in cui l'assenza di prestazione (ferie, malattia, riposi) non interrompe il rapporto; la Corte, comunque, sottolinea che l'obbligo contributivo discende dall'esistenza giuridica del rapporto.
Corte costituzionale, sent. n. 568/1989
declarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non consentiva di provare altrimenti la durata del rapporto e l'ammontare della retribuzione, salvo la prova scritta
La Corte costituzionale ha riconosciuto la possibilità di utilizzare la prova orale per integrare la prova scritta; tuttavia la Cassazione osserva che ciò non ha abolito il rilievo decisivo dei documenti di data certa, che restano prova primaria salvo che siano fittizi.
Cass. S.U. n. 15143/2007
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui l'obbligo contributivo del datore può sussistere anche in assenza di prestazione effettiva, purché il rapporto sia giuridicamente esistente.
Massime di principio
- La produzione di documenti di data certa che attestino l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro è, di norma, sufficiente per ottenere la costituzione della rendita vitalizia: il lavoratore non deve provare il concreto svolgimento di ogni singola giornata lavorativa, salvo che i documenti risultino fittizi.
- La prova orale può integrare la documentazione solo per attribuire data certa, ovvero per dimostrare una diversa durata del rapporto o la misura della retribuzione; non sostituisce i documenti di data certa quando questi ultimi non sono contestati per fittizietà.
- Se il giudice accerta l'esistenza giuridica del rapporto (anche con interruzioni dovute a ferie, malattia, ecc.), l'obbligo contributivo del datore permane; dunque in questioni contributive il punto decisivo è la natura giuridica del rapporto, non il concreto effettivo svolgimento della prestazione.
- In caso di omissione contributiva, il rinvio per riesame è la soluzione quando la Corte territoriale ha errato nella valutazione della prova documentale: la Cassazione può enunciare il principio di diritto e rinviare il processo per valutazione conforme.
- Chi impugna per vizio di motivazione o mancata pronuncia deve mostrare interesse concreto: se la Corte di merito, pur con diversa motivazione, ha deciso sul merito nel senso favorevole alla pronuncia invocata, il vizio sulla motivazione formale può risultare inammissibile o privo di pregiudizio.
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