Cassazione Civile, Sentenza n. 12864/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva il ricalcolo in aumento della "quota B" della pensione (art.13, lett. b) d.lgs. n.503/92) sostenendo che la maggiore anzianità contributiva fosse stata acquisita come lavoratrice del gruppo A e non del gruppo B. La questione centrale era se la classificazione dei produttori nel gruppo B (d.m.10.11.1997) dovesse essere retroattiva anche per i periodi anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n.182/97, incidendo così sul calcolo dell'anzianità contributiva e sulla modalità di determinazione della retribuzione giornaliera pensionabile (media delle migliori 1900 retribuzioni per il gruppo A vs media delle ultime 2600 per il gruppo B).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'appello e ha rinviato per nuovo esame. Ha stabilito che la classificazione in gruppi prevista dal d.lgs. n.182/97 non si applica retroattivamente ai periodi anteriori all'entrata in vigore del decreto; pertanto il giudizio di prevalenza basato sulla maggiore anzianità contributiva opera solo a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. n.182/97. Di conseguenza la Corte d'appello dovrà valutare la contribuzione a decorrere dal 1997 in poi: calcolare l'anzianità maturata sotto la vigenza del d.m.10.11.1997 (gruppo B) e quella maturata sotto la vigenza del d.m.15.3.2005 (gruppo A), determinare quale periodo risulti prevalente e, in base a ciò, adottare la relativa modalità di calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile (migliori 1900 o ultime 2600 retribuzioni). La decisione è stata favorevole alla ricorrente.
Norme richiamate
d.lgs. n.182/1997
art.2, co.1 e co.4; art.3, co.1, co.3 e co.4
La classificazione in gruppi introdotta dall'art.2 non opera retroattivamente per i periodi anteriori all'entrata in vigore del decreto; il criterio della "maggiore anzianità contributiva" (art.2, co.4) si applica a far data dall'entrata in vigore del d.lgs. n.182/97; i commi 3 e 4 dell'art.3 dettano modalità diverse per il calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile in relazione al gruppo di appartenenza, ma tali regole valgono solo per i periodi successivi all'entrata in vigore
d.m. 10.11.1997
Atto ministeriale che ha inserito i produttori nel gruppo B a decorrere dalla sua entrata in vigore; secondo la Corte la collocazione disposta da questo decreto non retroagisce ai periodi anteriori al 1997
d.m. 15.3.2005
Atto ministeriale che ha spostato i produttori nel gruppo A a decorrere dalla sua efficacia; rilevante per il confronto delle anzianità contributive a partire dal 1997
d.lgs. n.503/1992
Art.13 lett. b) introduce la quota B riferita all'anzianità contributiva maturata dall'1.1.1993; l'art.6 e la disciplina previgente fissavano il numero di contributi giornalieri necessari per integrare l'annualità (per la categoria 5, 120 giornate in prevalenza prima del 1997), ossia la regola previgente continua ad applicarsi ai periodi anteriori al 1997
Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n.708/1947
Individuava le categorie dei lavoratori dello spettacolo (tra cui la categoria n.5 dei produttori): la normativa sulle categorie previgente al 1997 rimane applicabile ai periodi anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n.182/97
d.P.R. n.1420/1971
Introdusse la distinzione fra categorie (nn.1-14 vs 15 e seguenti) con differenti regole contributive; storico riferimento alla disciplina delle annualità contributive che la Corte usa per ricostruire il regime previgente
Massime di principio
- La nuova classificazione in gruppi (d.lgs. n.182/97) non opera retroattivamente: i periodi di lavoro anteriori all'entrata in vigore del decreto vanno valutati secondo la normativa vigente in quei periodi, non secondo la successiva ricollocazione in gruppi.
- Il confronto di "maggiore anzianità contributiva" tra gruppi (art.2, co.4 d.lgs. n.182/97) deve essere effettuato a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. n.182/97 e rilevano solo le giornate effettivamente versate in ciascun periodo regolato dai diversi decreti ministeriali.
- Per casi di passaggio di inquadramento (es. produttori spostati da d.m.10.11.1997 al d.m.15.3.2005), l'operatore giurisdizionale deve: determinare le giornate effettivamente versate nel periodo 1997–2005 (applicando la disciplina del gruppo B) e nel periodo successivo al 2005 (applicando la disciplina del gruppo A), calcolare il rapporto tra giornate effettive e giornate richieste per l'annualità in ciascun periodo e verificare quale periodo risulti prevalente ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile.
- La determinazione della retribuzione giornaliera pensionabile segue la regola del gruppo risultante prevalente: se prevale il gruppo A si utilizza la media delle migliori 1900 retribuzioni; se prevale il gruppo B si utilizza la media delle ultime 2600 retribuzioni.
- Nella pratica probatoria è essenziale produrre documentazione dettagliata delle giornate/contributi effettivamente versati per ciascun periodo rilevante (prima e dopo i decreti ministeriali) perché la scelta tra i regimi incide sensibilmente sull'importo della quota B.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 10 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 12777/2024 del 10/05/2024
- Sentenza lavoro · 10 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 12833/2024 del 10/05/2024
- Sentenza lavoro · 10 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 12871/2024 del 10/05/2024
- Sentenza lavoro · 9 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 12688/2024 del 09/05/2024
- Sentenza lavoro · 9 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 12701/2024 del 09/05/2024
- Sentenza lavoro · 9 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 12748/2024 del 09/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →