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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12864/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente chiedeva il ricalcolo in aumento della "quota B" della pensione (art.13, lett. b) d.lgs. n.503/92) sostenendo che la maggiore anzianità contributiva fosse stata acquisita come lavoratrice del gruppo A e non del gruppo B. La questione centrale era se la classificazione dei produttori nel gruppo B (d.m.10.11.1997) dovesse essere retroattiva anche per i periodi anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n.182/97, incidendo così sul calcolo dell'anzianità contributiva e sulla modalità di determinazione della retribuzione giornaliera pensionabile (media delle migliori 1900 retribuzioni per il gruppo A vs media delle ultime 2600 per il gruppo B).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'appello e ha rinviato per nuovo esame. Ha stabilito che la classificazione in gruppi prevista dal d.lgs. n.182/97 non si applica retroattivamente ai periodi anteriori all'entrata in vigore del decreto; pertanto il giudizio di prevalenza basato sulla maggiore anzianità contributiva opera solo a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. n.182/97. Di conseguenza la Corte d'appello dovrà valutare la contribuzione a decorrere dal 1997 in poi: calcolare l'anzianità maturata sotto la vigenza del d.m.10.11.1997 (gruppo B) e quella maturata sotto la vigenza del d.m.15.3.2005 (gruppo A), determinare quale periodo risulti prevalente e, in base a ciò, adottare la relativa modalità di calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile (migliori 1900 o ultime 2600 retribuzioni). La decisione è stata favorevole alla ricorrente.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.182/1997

    art.2, co.1 e co.4; art.3, co.1, co.3 e co.4

    La classificazione in gruppi introdotta dall'art.2 non opera retroattivamente per i periodi anteriori all'entrata in vigore del decreto; il criterio della "maggiore anzianità contributiva" (art.2, co.4) si applica a far data dall'entrata in vigore del d.lgs. n.182/97; i commi 3 e 4 dell'art.3 dettano modalità diverse per il calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile in relazione al gruppo di appartenenza, ma tali regole valgono solo per i periodi successivi all'entrata in vigore

  • d.m. 10.11.1997

    Atto ministeriale che ha inserito i produttori nel gruppo B a decorrere dalla sua entrata in vigore; secondo la Corte la collocazione disposta da questo decreto non retroagisce ai periodi anteriori al 1997

  • d.m. 15.3.2005

    Atto ministeriale che ha spostato i produttori nel gruppo A a decorrere dalla sua efficacia; rilevante per il confronto delle anzianità contributive a partire dal 1997

  • d.lgs. n.503/1992

    Art.13 lett. b) introduce la quota B riferita all'anzianità contributiva maturata dall'1.1.1993; l'art.6 e la disciplina previgente fissavano il numero di contributi giornalieri necessari per integrare l'annualità (per la categoria 5, 120 giornate in prevalenza prima del 1997), ossia la regola previgente continua ad applicarsi ai periodi anteriori al 1997

  • Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n.708/1947

    Individuava le categorie dei lavoratori dello spettacolo (tra cui la categoria n.5 dei produttori): la normativa sulle categorie previgente al 1997 rimane applicabile ai periodi anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n.182/97

  • d.P.R. n.1420/1971

    Introdusse la distinzione fra categorie (nn.1-14 vs 15 e seguenti) con differenti regole contributive; storico riferimento alla disciplina delle annualità contributive che la Corte usa per ricostruire il regime previgente

Massime di principio

  • La nuova classificazione in gruppi (d.lgs. n.182/97) non opera retroattivamente: i periodi di lavoro anteriori all'entrata in vigore del decreto vanno valutati secondo la normativa vigente in quei periodi, non secondo la successiva ricollocazione in gruppi.
  • Il confronto di "maggiore anzianità contributiva" tra gruppi (art.2, co.4 d.lgs. n.182/97) deve essere effettuato a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. n.182/97 e rilevano solo le giornate effettivamente versate in ciascun periodo regolato dai diversi decreti ministeriali.
  • Per casi di passaggio di inquadramento (es. produttori spostati da d.m.10.11.1997 al d.m.15.3.2005), l'operatore giurisdizionale deve: determinare le giornate effettivamente versate nel periodo 1997–2005 (applicando la disciplina del gruppo B) e nel periodo successivo al 2005 (applicando la disciplina del gruppo A), calcolare il rapporto tra giornate effettive e giornate richieste per l'annualità in ciascun periodo e verificare quale periodo risulti prevalente ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile.
  • La determinazione della retribuzione giornaliera pensionabile segue la regola del gruppo risultante prevalente: se prevale il gruppo A si utilizza la media delle migliori 1900 retribuzioni; se prevale il gruppo B si utilizza la media delle ultime 2600 retribuzioni.
  • Nella pratica probatoria è essenziale produrre documentazione dettagliata delle giornate/contributi effettivamente versati per ciascun periodo rilevante (prima e dopo i decreti ministeriali) perché la scelta tra i regimi incide sensibilmente sull'importo della quota B.

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