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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12748/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in sede di rinvio da parte di questa Corte, aveva ritenuto che la condotta ascritta a Migliaccio (quadro e direttore regionale di Equitalia Sud) non rientrasse tra le fattispecie punibili con sanzioni conservative previste dal CCNL e, perciò, avesse dichiarato risolto il rapporto e riconosciuto al lavoratore soltanto un'indennità risarcitoria (12 mensilità). In Cassazione il ricorrente deduceva violazione del giudicato interno e della pronuncia rescindente (art. 360 c.p.c. nn. 3 e 4), sostenendo che la Corte d'appello avrebbe compiuto nuovi accertamenti di merito e alterato il perimetro del rinvio anziché limitarsi ad applicare il principio di diritto fissato con l'ordinanza di annullamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice del rinvio si sia limitato al compito assegnatogli dalla pronuncia rescindente: valutare se la condotta contestata potesse essere ricondotta, anche in presenza di clausole generiche o elastiche del CCNL, a fattispecie punibili con sanzioni conservative (applicando così, se del caso, la tutela reintegratoria attenuata ai sensi dell'art. 18, comma 4, stat. lav.). La Corte ha concluso che la Corte d'appello ha correttamente valutato la sussunzione nel quadro delle norme collettive e ha legittimamente ritenuto applicabile solo la tutela indennitaria. Condanna del ricorrente alle spese processuali liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, esborsi euro 200,00 e accessori di legge; attestazione dell'obbligo, se dovuto, del versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4 e 5, legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), come novellato dalla legge n. 92/2012

    in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l'illecito con sanzione conservativa anche laddove tale previsione sia espressa attraverso clausole generali o elastiche. Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo

    La Corte ha interpretato il comma 4 come consentente al giudice di rinvio di verificare, anche attraverso clausole generiche del CCNL, se la condotta sia suscettibile di sanzione conservativa; se sussumibile, la tutela reintegratoria (attenuata) può trovare applicazione, altrimenti si applica la tutela indennitaria.

  • art. 360 cod. proc. civ. (primo comma, nn. 3 e 4)

    Norma richiamata come criterio di censura in cassazione per violazione di legge e per motivi attinenti la falsa applicazione della legge o la violazione di norme processuali; la Corte ha ritenuto infondate le censure mosse ai sensi di tali previsioni.

  • art. 384 cod. proc. civ.

    Richiamato dal ricorrente per contestare nuovi accertamenti di merito; la Corte ha escluso la violazione, ritenendo che il giudice del rinvio si sia attenuto al perimetro del giudizio rimesso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha attestato la sussistenza delle condizioni per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina sul contributo unificato.

Massime di principio

  • Se la Corte di cassazione annulla per violazione di diritto e rimette la causa al giudice di rinvio, quest'ultimo deve svolgere la verifica indicata dalla pronuncia rescindente (qui: valutare la sussunzione della condotta nel CCNL) senza travalicare il perimetro del rinvio compiendo un nuovo giudizio complessivo di proporzionalità.
  • L'assenza di una tipizzazione espressa nel CCNL non esclude che condotte possano essere ritenute punibili con sanzioni conservative: il giudice può usare clausole generali o elastiche del contratto collettivo per ricondurre la fattispecie all'ambito delle sanzioni conservative e decidere di conseguenza se applicare la tutela reintegratoria attenuata o la tutela indennitaria.
  • Quando il giudice del rinvio conclude che la condotta non rientra tra quelle soggette a sanzioni conservative, la tutela da applicare è quella indennitaria (indennità omnicomprensiva), e la reintegrazione non è pertanto disposta.
  • Le censure in cassazione basate su presunte nuove valutazioni di merito saranno respinte se il giudice di merito ha effettivamente svolto la verifica richiesta dalla pronuncia di annullamento e si è mantenuto nei limiti del rinvio.
  • La composizione del collegio in sede di rinvio può comprendere magistrati che hanno partecipato al precedente giudizio senza che ciò costituisca di per sé un deficit di imparzialità, secondo il consolidato orientamento della Cassazione.

Testo integrale

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