Sentenza n. 1395/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali e in particolare dell'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e dell'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Serenity S.p.A. il 17/1/2023: per l’annullamento - della determinazione del direttore generale della Direzione Generale della Sanità, Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione autonoma della Sardegna n. 1356 prot. uscita n. 26987 del 28 novembre 2022, con oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, pubblicata sul sito della Regione autonoma della Sardegna in data 29 novembre 2022, e dei relativi allegati A e B, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 56.133,46 (di cui euro 17.546,88 per l'anno 2015, euro 24.353,74 per l'anno 2016, euro 9.265,33 per l'anno 2017 ed euro 4.967,52 per l'anno 2018); di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento e in particolare, ove occorra, anche e nuovamente dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e segnatamente: del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e indicati nella determinazione del direttore generale della Direzione Generale della sanità, Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione autonoma della Sardegna n. 1356 prot. uscita n. 26987 del 28 novembre 2022 come: “Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022”; “Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022”; “Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022”; “Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022”; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Serenity S.p.A. il 26/1/2023: per l’annullamento - della determinazione del direttore generale della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, con oggetto “INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI E DELLE RELATIVE QUOTE DI RIPIANO DOVUTE DALLE MEDESIME ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018 AI SENSI DEL COMMA 9-BIS DELL'ART. 9-TER DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125” e relativo allegato, trasmessa in data 13 dicembre 2022, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 532.025,17 (di cui euro 212.326,91 per l'anno 2017 ed euro 319.698,25 per l'anno 2018); di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento e in particolare, ove occorra, anche e nuovamente dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e segnatamente: del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, ubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e indicati nella determinazione del direttore generale della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022 come deliberazioni: “n. 284 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza”; “n. 667 del 05/09/2019 dell'Azienda Usl di Parma”; “n. 334 del 20/09/2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia”; “n. 267 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Modena”; “n. 325 del 04/09/2019 dell'Azienda Usl di Bologna”; “n. 189 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Imola”; “n. 183 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Ferrara”; “n. 295 del 18/09/2019 dell'Azienda Usl della Romagna”; “n. 969 del 03/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma”; “n. 333 del 19/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia” (indicata come “cessata”); “n. 137 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena”; “n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna”; “n. 202 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara”; “n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli”; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Serenity S.p.A. il 27/1/2023: per l’annullamento - della determina dirigenziale del direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022, con oggetto “APPROVAZIONE ELENCHI DELLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI SOGGETTI AL RIPIANO PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2015, 2016, 2017, 2018 AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 TER, COMMA 9 BIS DEL D.L. 78/2015, CONVERTITO IN L. 125/2015” e relativo allegato, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 15 dicembre 2022, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. (indicata nell'elenco allegato come “SERENITY S.P.A. ex ARTSANA SUD S.P.A.”), la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 133.882,78 (di cui euro 24.553,61 per l'anno 2015, euro 34.357,00 per l'anno 2016, euro 43.891,90 per l'anno 2017 ed euro 31.080,27 per l'anno 2018); di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento e in particolare, ove occorra, anche e nuovamente dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e segnatamente: del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e indicati della determina dirigenziale del direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 come: “deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara; deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL; deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT; deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI; deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino; deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1; deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2; deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO; deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3; deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4; deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5; deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC; deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO”; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Serenity S.p.A. il 6/2/2023: per l’annullamento - del decreto del direttore generale dell'Area sanità e sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, con oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi.” e relativo allegato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 151 del 14 dicembre 2022, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 414.040,66 (di cui euro 84.980,72 per l'anno 2015, euro 88.166,50 per l'anno 2016, euro 99.751,79 per l'anno 2017 ed euro 141.141,65 per l'anno 2018); di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento e in particolare, ove occorra, anche e nuovamente dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e segnatamente: del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 (doc. 4) sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; - nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e indicati nel decreto del direttore generale dell'Area sanità e sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022 come: “deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio sanitario regionale, agli atti delle strutture competenti dell'Area Sanità e Sociale, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” e meglio identificati, a seguito di accesso agli atti, come: delibera direttore generale Azienda ULSS N. 1 “Dolomiti” n. 1398 del 13 dicembre 2022, delibera direttore generale Azienda ULSS n. 2 “Marca trevigiana” n. 2330 del 7 dicembre 2022, delibera direttore generale Azienda ULSS n. 3 “Serenissima” n. 2076 del 12 dicembre 2022, delibera direttore generale Azienda ULSS n. 4 “Veneto orientale” n. 1138 del 9 dicembre 2022, delibera direttore generale Azienda ULSS n. 5 “Polesana” n. 1488 del 7 dicembre 2022, delibera direttore generale Azienda ULSS n. 6 “Euganea” n. 826 del 12 dicembre 2022, delibera direttore generale Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana” n. 2322 del 9 dicembre 2022, delibera direttore generale Azienda ULSS n. 8 “Berica” n. 2001 del 7 dicembre 2022, delibera direttore generale Azienda ULSS n. 9 “Scaligera” n. 1240 del 13 dicembre 2022, delibera direttore generale Azienda Ospedale Università Padova n. 2560 del 9 dicembre 2022, delibera direttore generale Azienda Ospedale Universitaria Integrata Verona n. 1176 del 12 dicembre 2022, delibera direttore generale Istituto Oncologico Veneto n. 1077 del 7 dicembre 2022; nonché della nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022 e relative proposte tecniche allegate, con cui si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle "altre fattispecie non riconducibili a fatturato" rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce "BA0210 - Dispositivi medici" del modello CE consolidato regionale dell'anno di riferimento e si inviano le due proposte tecniche di riparto degli importi quantificati nel D.M. 6 luglio 2022, e della nota dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto prot. regionale n. 544830 del 24 novembre 2022, con il quale sono state fornite agli Enti del Servizio sanitario regionale le indicazioni per l'aggiornamento delle certificazioni della spesa per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Serenity S.p.A. il 7/2/2023: per l’annullamento - del decreto del direttore di dipartimento alla salute, banda larga e cooperative della Provincia autonoma di Bolzano n. 24408/2022 del 12 dicembre 2022, con oggetto “Fatturato e relativo importo del pay-back per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022” e relativo allegato, pubblicato sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 46.808,84 (di cui euro 43,88 per l'anno 2015, euro 2.204,02 per l'anno 2016, euro 20.351,24 per l'anno 2017 ed euro 24.209,70 per l'anno 2018); - di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento e in particolare, ove occorra, anche e nuovamente dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e segnatamente: - del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; - nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario provinciale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e in particolare della “determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2022-001321 del 30.11.2022” indicata nel decreto del direttore di dipartimento alla salute, banda larga e cooperative della Provincia autonoma di Bolzano n. 24408/2022 del 12 dicembre 2022. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Serenity S.p.A. il 9/2/2023: per l’annullamento - del decreto del direttore generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria n. 7967-2022 del 14 dicembre 2022, protocollo Prot-2022-1500969, con oggetto “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano” e relativo allegato, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Liguria il 19 dicembre 2022, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 119.837,38 (di cui euro 24.946,20 per l'anno 2015, euro 27.164,44 per l'anno 2016, euro 27.319,04 per l'anno 2017 ed euro 40.407,70 per l'anno 2018); di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento e in particolare, ove occorra, anche e nuovamente dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e segnatamente: del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. - nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e indicati nel decreto del direttore generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria n. 7967-2022 del 14 dicembre 2022 come: “ASL 1 Sistema Sanitario Regione Liguria Deliberazione del Direttore generale n. 719 del 14/8/2019. ASL 2 Sistema Sanitario Regione Liguria Deliberazione del Commissario Straordinario n. 655 del 21/8/2019. ASL 3 Sistema Sanitario Regione Liguria Deliberazione del Direttore generale n. 397 del 23/8/2019. ASL 4 Sistema Sanitario Regione Liguria Deliberazione del Direttore generale n. 582 del 22/8/2019. ASL 5 Sistema Sanitario Regione Liguria Deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 22/8/2019. IRCCS Ospedale Policlinico San Martino Deliberazione del Direttore generale n. 1338 del 29/8/2019. IRCCS G. Gaslini Deliberazione del Direttore generale n. 672 del 26/8/2019”; nonché della “nota a firma congiunta da parte del Direttore generale di A.Li.Sa. e del Direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, trasmessa all'Assessore alla Sanità con Prot. 2022-1426291 del 7/12/2022 ad oggetto “Payback dispositivi medici. Ripiano anni 2015-2018”, così indicata nel decreto direttore generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria n. 7967-2022 del 14 dicembre 2022, in cui sono evidenziati gli importi di ripiano a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Serenity S.p.A. il 10/2/2023: per l’annullamento - della determinazione direttoriale del direttore della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria n. 13106 del 14 dicembre 2022, con oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e relativi allegati 1 e 2, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 66 del 16 dicembre 2022, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 890.607,45 (di cui euro 174.521,59 per l'anno 2015, euro 214.925,36 per l'anno 2016, euro 249.173,93 per l'anno 2017 ed euro 251.986,57 per l'anno 2018); - di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento e in particolare, ove occorra, anche e nuovamente dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e segnatamente: - del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; - nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e indicati nella determinazione direttoriale del direttore della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria n. 13106 del 14 dicembre 2022 come: “ASL Umbria 1: DGR n. 1118 del 14.11.2022 (nota pec n. 0201027 del 14.11.2022), - ASL Umbria 2: DGR n. 1773 del 15.11.2022 (nota pec n. 0228783 del 11.11.2022), - Azienda Ospedaliera di Perugia: DGR n. 366 del 11.11.2022 (nota pec n. 0249447 del 11.11.2022), - Azienda Ospedaliera di Terni: DGR n. 145 del 10.11.2022 (nota pec n. 0249005 del 11.11.2022)”. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Serenity S.p.A. il 14/2/2023: per l’annullamento - del decreto del Commissario ad acta affiancato dal sub Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 40 del 15 dicembre 2022, con oggetto “RIPIANO DISPOSITIVI MEDICI ANNI 2015 – 2018, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 TER DEL DL 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125, COME MODIFICATO AL COMMA 8 DALL'ARTICOLO 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. PROVVEDIMENTI. (DEC.COMSAN/2022/40/15-12-2022)” e relativo allegato documento istruttorio della Direzione Generale della salute acquisito al prot. interno n. 205620/2022 in data 13 dicembre 2022, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Molise dal 15 dicembre 2022, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 24.000 (di cui euro 6.000 per l'anno 2016, euro 9.000 per l'anno 2017 ed euro 9.000 per l'anno 2018); - di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento e in particolare, ove occorra, anche e nuovamente dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e segnatamente: - del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; - nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e in particolare della “deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise 6 dicembre 2022, n. 1446,” indicata nel documento istruttorio della Direzione Generale della salute acquisito al prot. interno n. 205620/2022 in data 13 dicembre 2022, allegato al decreto del Commissario ad acta affiancato dal sub Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 40 del 15 dicembre 2022; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Serenity S.p.A. il 15/2/2023: per l’annullamento - dell'atto dirigenziale del direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 del Registro delle Determinazioni, con oggetto “ARTICOLO 9 TER DEL D.L. 19 GIUGNO 2015 N. 78 CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ART. 1 COMMA 1, L. 6 AGOSTO 2015, N. 125 E S.M.I.. ATTRIBUZIONE DEGLI ONERI DI RIPARTO DEL SUPERAMENTO DEL TETTO DI SPESA DEI DISPOSITIVI MEDICI A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE PER GLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018, CERTIFICATO AI SENSI DEL COMMA 8 DELL'ART. 9 TER D.L. 19 GIUGNO 2015 N. 78 CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ART. 1 COMMA 1, L. 6 AGOSTO 2015, N.125 E S.M.I., DAL D.M. DEL MINISTERO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 6 LUGLIO 2022, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE 15 SETTEMBRE 2022, SERIE GENERALE N. 216” e relativi allegati A, B e C pubblicato sul sito della Regione Puglia in data 12 dicembre 2022 e trasmesso in data 15 dicembre 2022 (doc. 5.PUG), nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. (P.IVA: 01635360694 e indicata negli elenchi allegati sub A e sub B come “SERENITY S.P.A. già Artsana Sud”), la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 14.345.691,17 (di cui euro 3.056.007,13 per l'anno 2015, euro 3.249.006,61 per l'anno 2016, euro 3.598.465,88 per l'anno 2017 ed euro 4.442.211,55 per l'anno 2018); - di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento, compresa la nota protocollo uscita AOO_168/PROT/26/01/2023/0000768 del Direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia (doc 6.PUG) e compresi, ove occorra, anche e nuovamente i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e segnatamente: - del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; - nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e indicati nell'atto dirigenziale del direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 come delibere: “ASL BARI: Delibera D.G. n. 2188 del 14/11/2022; ASL BARLETTA-ANDRIA-TRANI: Delibera D.G. n. 1586 del 14/11/2022; ASL BRINDISI: Delibera D.G. n. 2848 del 14/11/2022; ASL FOGGIA: Delibera C.S. n. 680 del 14/11/2022; ASL LECCE: Delibera C.S. n. 392 del 14/11/2022; ASL TARANTO: Delibera D.G. n. 2501 del 14/11/2022; AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI-FOGGIA: Delibera C.S. n. 596 del 14/11/2022; AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI: Delibera D.G. n. 1148 del 14/11/2022; IRCCS DE BELLIS: Delibera D.G. n. 565 del 14/11/2022; ISTITUTO TUMORI BARI GIOVANNI PAOLO II: Delibera D.G. n. 619 del 14/11/2022”. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Serenity S.p.A. il 6/4/2023: per l’annullamento - dell'atto dirigenziale del direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 1 dell' 8 febbraio 2023 del Registro Determinazioni, con oggetto «Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. – Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto» e relativi allegati A, B e C, trasmesso in data 10 febbraio 2023, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. (P.IVA: 01635360694 e indicata negli elenchi allegati sub A e sub B come “SERENITY S.P.A. già Artsana Sud”), la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 14.985.751,12 (di cui euro 3.056.004,75 per l'anno 2015, euro 3.562.348,46 per l'anno 2016, euro 3.917.073,01 per l'anno 2017 ed euro 4.450.324,90 per l'anno 2018); di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento, compresi, ove occorra, anche e nuovamente i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, da valere come ricorso autonomo, notificati in data 8 febbraio 2023 e segnatamente: l'atto dirigenziale del direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 del Registro delle Determinazioni e relativi allegati A, B e C, trasmesso in data 15 dicembre 2022, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. (P.IVA: 01635360694 e indicata negli elenchi allegati sub A e sub B come “SERENITY S.P.A. già Artsana Sud”), la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 14.345.691,17 (di cui euro 3.056.007,13 per l'anno 2015, euro 3.249.006,61 per l'anno 2016, euro 3.598.465,88 per l'anno 2017 ed euro 4.442.211,55 per l'anno 2018); la nota protocollo uscita AOO_168/PROT/26/01/2023/0000768 del Direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia; il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; il decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale, già impugnati con i motivi aggiunti, da valere anche come ricorso autonomo, notificati in data 8 febbraio 2023, con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e alla validazione e certificazione del fatturato per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015-2016-2017-2018 e indicati nell'atto dirigenziale del direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 come delibere: “ASL BARI: Delibera D.G. n. 2188 del 14/11/2022; ASL BARLETTA-ANDRIA-TRANI: Delibera D.G. n. 1586 del 14/11/2022; ASL BRINDISI: Delibera D.G. n. 2848 del 14/11/2022; ASL FOGGIA: Delibera C.S. n. 680 del 14/11/2022; ASL LECCE: Delibera C.S. n. 392 del 14/11/2022; ASL TARANTO: Delibera D.G. n. 2501 del 14/11/2022; AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI-FOGGIA: Delibera C.S. n. 596 del 14/11/2022; AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI: Delibera D.G. n. 1148 del 14/11/2022; IRCCS DE BELLIS: Delibera D.G. n. 565 del 14/11/2022; ISTITUTO TUMORI BARI GIOVANNI PAOLO II: Delibera D.G. n. 619 del 14/11/2022”; nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla rettifica delle suddette rispettive precedenti delibere aziendali di ricognizione delle fatture e validazione e certificazione del fatturato per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni di riferimento e indicati nell'atto dirigenziale del direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 1 dell'8 febbraio 2023 come delibere “ASL BRINDISI: Delibera D.G. n. 255 del 02/02/2023; ASL LECCE: Delibera C.S. n. 134 del 03/02/2023”; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Serenity S.p.A. il 18/9/2023: per l’annullamento - della nota dirigenziale del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia protocollo uscita AOO_168/0004013 del 15 giugno 2023 (doc. 12.PUG) e di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento, nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del decreto legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023 n. 56, in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Serenity S.p.A. il 22/9/2023: per l’annullamento - del decreto del direttore di dipartimento alla salute, banda larga e cooperative della Provincia autonoma di Bolzano n. 10686/2023 del 15 giugno 2023, con oggetto “Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” e relativo allegato, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 46.626,05 (di cui euro 43,75 per l'anno 2015, euro 2.191,30 per l'anno 2016, euro 20.298,39 per l'anno 2017 ed euro 24.092,61 per l'anno 2018); di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento, compresi, ove occorra, anche e nuovamente i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, da valere come ricorso autonomo, depositati il 7 febbraio 2023 e segnatamente: del decreto del direttore di dipartimento alla salute, banda larga e cooperative della Provincia autonoma di Bolzano n. 24408/2022 del 12 dicembre 2022, con oggetto “Fatturato e relativo importo del pay-back per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022” e relativo allegato; del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario provinciale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e, in particolare, della “determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2022-001321 del 30.11.2022” indicata nel decreto del direttore di dipartimento alla salute, banda larga e cooperative della Provincia autonoma di Bolzano n. 24408/2022 del 12 dicembre 2022 e della “determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2023-A-000832 del 12.06.2023” indicata nel decreto del direttore di dipartimento alla salute, banda larga e cooperative della Provincia autonoma di Bolzano n. 10686/2023 del 15 giugno 2023. Nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del decreto legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023 n. 56, in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SERENITY S.P.A. il 12\3\2025 : per l’annullamento della nota del direttore generale della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna prot. 24/01/2025.0073861.U, avente ad oggetto “Pay-back dispositivi medici – anni 2015-2018”, pervenuta via p.e.c. in data 24 gennaio 2025; della determinazione del direttore generale della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 27391 del 29 dicembre 2023, con oggetto “RICOGNIZIONE E AGGIORNAMENTO ACCERTAMENTO E IMPEGNO RIPIANO PER IL SUPERAMENTO DEL TETTO DI SPESA DEI DISPOSITIVI MEDICI ANNI 2015-2018”, e relativo allegato, di cui la ricorrente ha avuto conoscenza in data 24 gennaio 2025, nella parte in cui conferma a carico di SERENITY s.p.a. la somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 532.025,17, già richiesta con la determinazione della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022; della determinazione del direttore generale della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 25860 del 27 novembre 2024, con oggetto “OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 139/2024 EMESSA DALLA CORTE COSTITUZIONALE IN DATA 22 LUGLIO 2024 E AGGIORNAMENTO DELL'ACCERTAMENTO E DELL'IMPEGNO RELATIVI AL RIPIANO PER IL SUPERAMENTO DEL TETTO DI SPESA DEI DISPOSITIVI MEDICI ANNI 2015-2018”, e relativo allegato, di cui la ricorrente ha avuto conoscenza in data 24 gennaio 2025, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 255.372,08; di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti provvedimenti, compresa la delibera G.R. n. 6 del 3 febbraio 2025, con oggetto “DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO INTIMATI DELLE QUOTE DI RIPIANO DOVUTE DALLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI PER GLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018 AI SENSI DEL COMMA 9-BIS DELL'ART. 9-TER DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125”, e compresi, ove occorra, anche e nuovamente i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e con i motivi aggiunti, da valere anche come ricorso autonomo, depositati il 26 gennaio 2023 e segnatamente: la determinazione del direttore generale della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, con oggetto “INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI E DELLE RELATIVE QUOTE DI RIPIANO DOVUTE DALLE MEDESIME ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018 AI SENSI DEL COMMA 9-BIS DELL'ART. 9-TER DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125”, e relativo allegato, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 532.025,17 (di cui euro 212.326,91 per l’anno 2017 ed euro 319.698,25 per l’anno 2018); il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; il decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l’accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l’intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; nonché, ove occorra, i presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e indicati nella determinazione del direttore generale della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022 come deliberazioni: “n. 284 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Piacenza”; “n. 667 del 05/09/2019 dell’Azienda Usl di Parma”; “n. 334 del 20/09/2019 dell’Azienda Usl di Reggio Emilia”; “n. 267 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Modena”; “n. 325 del 04/09/2019 dell’Azienda Usl di Bologna”; “n. 189 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Imola”; “n. 183 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Ferrara”; “n. 295 del 18/09/2019 dell’Azienda Usl della Romagna”; “n. 969 del 03/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Parma”; “n. 333 del 19/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia” (indicata come “cessata”); “n. 137 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Modena”; “n. 212 del 04/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Bologna”; “n. 202 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara”; “n. 260 del 06/09/2019 dell’Istituto Ortopedico Rizzoli”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e di adozione delle linee guida sul payback, nonché i successivi provvedimenti regionali e provinciali di determinazione delle quote di ripiano
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso principale e numerosi motivi aggiunti, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché gli atti presupposti e i provvedimenti applicativi adottati da varie Regioni e dalla Provincia autonoma di Bolzano, nella parte in cui le attribuivano quote di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018. Le impugnazioni riguardavano anche gli atti istruttori delle aziende sanitarie concernenti la ricognizione delle fatture e il calcolo del fatturato annuo. Dagli atti riportati emerge inoltre la proposizione di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56. Il testo della sentenza non espone analiticamente i singoli vizi dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse conseguente all'adesione della società al meccanismo legislativo di definizione delle controversie sul payback.
La decisione
Il TAR ha preso atto che, in vista dell'udienza di merito del 28 novembre 2025, la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al payback previsto dall'art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118. Anche la Provincia autonoma di Bolzano ha comunicato che la ricorrente aveva pagato le somme dovute secondo l'art. 7, comma 1, del medesimo decreto-legge. Rilevato che la disciplina applicabile collega a tale meccanismo la cessazione della materia del contendere, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, conv. con l. 8 agosto 2025, n. 118
la cessazione della materia del contendere
L'adesione al meccanismo legislativo di risoluzione delle controversie relative al payback e il pagamento delle somme dovute determinano, secondo il tenore letterale della legge richiamato dal TAR, la cessazione della materia del contendere.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, conv. con l. 26 maggio 2023, n. 56
La disposizione è indicata nell'epigrafe come oggetto di questioni di legittimità costituzionale, ma la sentenza non decide tali questioni.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è pronunciata ai sensi dell'art. 74 c.p.a.; il testo non sviluppa ulteriormente il rilievo della disposizione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La norma è richiamata in relazione alla trattazione all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne espone una specifica interpretazione.
Massime di principio
- L'adesione del ricorrente a un meccanismo legislativo di definizione delle controversie, accompagnata dall'adempimento previsto dalla legge, può determinare la cessazione della materia del contendere quando la disciplina applicabile collega espressamente a tale adesione questo effetto processuale.
- Quando il ricorrente dichiara, sulla base di una sopravvenuta definizione legislativa della controversia, di non avere più interesse alla decisione e l'amministrazione conferma l'avvenuto pagamento o adempimento previsto, il giudice amministrativo può definire il giudizio senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
- La cessazione della materia del contendere comporta, nel caso esaminato, la compensazione delle spese di giudizio.
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