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Sentenza

Sentenza del 15/04/2016 n. 7536 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, per imposta sul patrimonio delle imprese relativa al 1996, dichiarata nel 1997. Il socio contestava la decadenza della pretesa, sostenendo che il ruolo fosse stato consegnato tardivamente e che la cartella fosse stata notificata oltre i termini. In pendenza del giudizio aveva inoltre chiesto la definizione agevolata della lite, sostenendo che la controversia riguardasse la pretesa tributaria e non una mera attività di riscossione.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi, ha respinto il ricorso del contribuente contro il diniego di condono e ha accolto il ricorso dell'Amministrazione. Ha stabilito che la consegna del ruolo all'esattore non era soggetta a un termine decadenziale e che, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione. Poiché la dichiarazione era stata presentata nel 1997, il termine scadeva il 31 dicembre 2002 e la notifica alla società del 12 novembre 2002 era tempestiva. La sentenza di merito è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    controllo formale e liquidazione della dichiarazione

    La cartella emessa a seguito di tale controllo costituisce normalmente un atto di liquidazione e riscossione di tributi già dichiarati, non un autonomo atto impositivo.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24

    La disposizione non prevedeva, né prima né dopo le modifiche del D.Lgs. n. 46 del 1999, un termine decadenziale per la consegna del ruolo al concessionario.

  • D.L. n. 106 del 2005, art. 5-bis, comma 1, lett. c), convertito dalla L. n. 156 del 2005

    La disciplina transitoria, applicabile anche retroattivamente, stabiliva per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 che la cartella dovesse essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    Per la dichiarazione presentata nel 1997, il termine di notifica della cartella era il 31 dicembre 2002; la notifica del 12 novembre 2002 era quindi tempestiva.

  • L. n. 289 del 2002, art. 16

    La definizione agevolata riguarda le liti aventi a oggetto un atto impositivo, ma non le controversie relative a cartelle emesse per la mera liquidazione di tributi dichiarati e per il riscontro formale di omissioni.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 12

    La disposizione è stata invocata quale ulteriore base per la definizione agevolata, ritenuta però inapplicabile perché la controversia riguardava essenzialmente la riscossione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3

    Il socio illimitatamente responsabile può impugnare l'atto notificatogli e contestualmente gli atti presupposti che non gli siano stati notificati.

Massime di principio

  • Nelle cartelle derivanti dal controllo automatizzato o formale della dichiarazione, occorre distinguere tra termini per la consegna del ruolo e termini per la notifica della cartella: l'assenza di un termine decadenziale per la consegna del ruolo non esclude l'applicazione del termine di notifica della cartella.
  • Per le dichiarazioni anteriori alle riforme dei termini, va verificata l'eventuale disciplina transitoria sopravvenuta, anche se retroattiva; nel caso esaminato il termine era il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
  • La tempestività della notifica alla società debitrice è decisiva ai fini della decadenza, mentre la successiva notifica al socio illimitatamente responsabile non riapre il termine già validamente rispettato nei confronti della società.
  • Il socio di una società di persone può contestare, insieme all'atto notificatogli, anche gli atti presupposti non previamente notificati, senza che ciò comporti necessariamente la rinnovazione dei termini decadenziali.
  • Le controversie aventi a oggetto una cartella di mera liquidazione di imposte già dichiarate, senza valutazioni discrezionali dell'Amministrazione, non sono normalmente definibili mediante condono relativo alle liti su atti impositivi.
  • Quando si contesta la tardività della notifica della cartella, la legittimazione passiva spetta principalmente all'ente titolare del credito tributario; il concessionario della riscossione non è necessariamente litisconsorte necessario.

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