Cassazione Penale, Sentenza n. 43095/2022 del 14/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna del 15/12/2021 che aveva rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. proposta dallo Zhang per la custodia cautelare subita dal 28/01/2015 al 09/03/2015 in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 648 ter c.p. e art. 7 L. 203/91 (reimpiego di capitali e concorso). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che: a) la Corte aveva illegittimamente valutato il suo silenzio in sede di interrogatorio come elemento di colpa nonostante la situazione di intimidazione/prevaricazione subita dai sodali calabresi; b) la somma sequestrata il 28/01/2015 era temporalmente distante dai fatti contestati (2011-2012) e riferibile ad attività lavorativa successiva; c) la Corte avrebbe dato errato peso a elementi che non dimostravano dolo o colpa grave.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, sebbene la novella del D.Lgs. 188/2021 imponga di non valutare più il silenzio dell'imputato come causa ostativa all'indennizzo, il provvedimento impugnato contiene motivazioni autonome e congrue che giustificano il rigetto della riparazione per la sussistenza di colpa grave. In particolare la Corte ha condiviso la valutazione del giudice della riparazione che ha ritenuto significative le intercettazioni, le frequentazioni ambigue con soggetti di spessore criminale e il mantenimento di rapporti di fiducia con soggetti (es. Valerio) che avevano condotto le trattative e che hanno contribuito a creare una parvenza di colpevolezza; inoltre il sequestro del denaro del 28/01/2015 è stato ritenuto confermativo, alla luce delle conversazioni intercettate, del reimpiego contestato. La parte ricorrente è stata condannata alle spese; non è stata disposta la rifusione delle spese nei confronti del Ministero per genericità della memoria.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
"chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"
La norma riconosce l'indennizzo salvo che l'interessato abbia causato la custodia per dolo o colpa grave; il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio se vi sia stata causa ostativa valutando anche condotte anteriori e successive alla custodia.
D.Lgs. 188/2021 (modifica art. 314 c.p.p.)
"l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo"
Dal 14/12/2021 il silenzio dell'imputato (esercizio della facoltà di non rispondere) non può più essere valutato come causa ostativa al diritto all'indennizzo.
art. 43 c.p.
La nozione di colpa richiamata per l'esclusione dell'indennizzo si rifà ai criteri generali di responsabilità colposa indicati dall'art. 43 c.p. (negligenza, imprudenza, imperizia).
art. 64, co. 3, lett. b) cod. proc. pen.
Norma che disciplina la facoltà dell'imputato di non rispondere; rilevanza esclusa ai fini dell'indennizzo dalla modifica normativa 2021.
Massime di principio
- Dopo il D.Lgs. 188/2021 il solo silenzio dell'imputato non può più essere usato per escludere il diritto all'indennizzo; tuttavia ciò non impedisce che altri elementi di comportamento possano integrare colpa grave.
- Il giudizio per la riparazione è autonomo rispetto al giudizio di merito: il giudice della riparazione valuta se la condotta dell'interessato (ante, durante e post misura) abbia, con dolo o colpa grave, creato la falsa apparenza di un reato tale da giustificare la custodia.
- Frequentazioni ambigue e rapporti continuativi con soggetti notoriamente coinvolti in attività illecite possono costituire elemento di colpa grave se posti consapevolmente in essere e idonei a indurre in errore l'autorità.
- Elementi probatori successivi o strumenti di conferma (es. sequestro di denaro) possono, anche se temporalmente successivi, essere valutati nella complessiva ricostruzione se contribuiscono a corroborare l'apparenza di responsabilità collegata alla condotta dell'interessato.
- Per ottenere la riparazione è strategico dimostrare la mancanza di nesso causale tra la propria condotta e l'adozione della misura cautelare e fornire elementi che giustifichino frequentazioni o comportamenti che altrimenti potrebbero essere interpretati come ambigui.
- Il rigetto della richiesta di riparazione può comportare condanna alle spese; nei controricorsi è utile fornire memorie specifiche e dettagliate per evitare che siano ritenute generiche.
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