Ordinanza n. 4377/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, -dell’avviso del 30 aprile u.s., con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo, nella parte in cui è stato attribuito all’odierno ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti; -del provvedimento con cui è stato comunicato al ricorrente il mancato superamento della prova scritta, con conseguente sua esclusione dal concorso de quo; -dell’elenco dei candidati idonei alla prova scritta (sebbene allo stato non pubblicato e non conosciuto), per la parte in cui non ricomprende il nominativo del ricorrente; -dell’esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 30 aprile u.s., nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti; -del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova scritta pari a 20,25 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti all’interno del proprio questionario; -del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 13 e 53; -dell’avviso pubblicato in data 12.06.2026, recante “Avviso convocazione prove orali INPS 355 Isp. Vig.”, nella parte in cui non è ricompreso il nominativo del ricorrente; -dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 13 e 53, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; -del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; -dei verbali di correzione della prova scritta del ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti; -degli avvisi di convocazione delle prove orali nella parte in cui non include il nominativo dell’odierno ricorrente; -di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per mancato superamento della prova scritta, con attribuzione di 20,25 punti, contestata per la presenza dei quesiti nn. 13 e 53 ritenuti errati o fuorvianti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni organizzatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso con cui gli era stato comunicato l'esito della prova scritta, il provvedimento di mancato superamento e conseguente esclusione dal concorso, l'elenco degli idonei e gli atti connessi, chiedendo la sospensione cautelare. Ha sostenuto che il punteggio di 20,25 punti fosse inferiore a quello spettante, perché il questionario somministrato conteneva, in particolare, i quesiti nn. 13 e 53, ritenuti erronei e/o fuorvianti. Sono stati contestati anche gli atti della commissione relativi alla predisposizione e approvazione dei quesiti e delle opzioni di risposta, nonché gli avvisi di convocazione delle prove orali nella parte in cui non includevano il nominativo del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha preliminarmente ricondotto alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione la corretta formulazione dei quesiti e la determinazione delle risposte esatte, escludendo che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella della commissione. Il sindacato giurisdizionale è possibile soltanto in presenza di veri e propri errori, accertabili in modo inequivocabile secondo le conoscenze del settore, oppure di manifesta arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità o incoerenza. In sede di sommaria valutazione cautelare, tali vizi non sono stati ravvisati nei quesiti contestati: la risposta indicata dalla commissione appariva l'unica sicuramente corretta, mentre le altre opzioni costituivano distrattori con meri margini di plausibilità. È stato inoltre ritenuto insussistente il fumus boni iuris e carente il periculum in mora, poiché il danno economico e curriculare dedotto è stato considerato riparabile ex post. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- La formulazione dei quesiti di una prova concorsuale e l'individuazione delle relative risposte corrette rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e della commissione competente; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell'organo tecnico.
- Il sindacato giurisdizionale sui quesiti concorsuali è ammissibile soltanto quando l'errore sia vero, manifesto e accertabile in modo inequivocabile sulla base delle conoscenze del settore, oppure quando l'azione amministrativa presenti manifesta arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità o incoerenza.
- La presenza, tra le opzioni di risposta di un quiz, di alternative dotate di un mero margine di plausibilità non rende di per sé illegittimo il quesito, quando la risposta individuata dalla commissione risulti l'unica sicuramente corretta e le altre opzioni svolgano la funzione di distrattori.
- In sede cautelare, la domanda di sospensione dell'esclusione da una procedura concorsuale deve essere respinta quando non emerga il fumus boni iuris circa l'illegittimità dei quesiti contestati e il danno economico o curriculare dedotto sia valutato come riparabile successivamente, con conseguente insussistenza del periculum in mora.
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