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Sentenza

Sentenza n. 781/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del divieto di prosecuzione e di rimozione degli effetti prodotti dalla SCIA (pratica n. -OMISSIS-) di trasferimento di attività e della relativa sede dell'agenzia d’affari (autorizzazione n. -OMISSIS-), emesso con atto del Comune di Foggia, servizio urbanistica e sviluppo economico, suap, del 21.9.2023, comunicato al ricorrente in pari data a mezzo pec con comunicazione prot. n.-OMISSIS- del 21.9.2023, in relazione al trasferimento dell’attività e della relativa sede dell'agenzia d'affari per la compravendita autoveicoli presso terzi in corso -OMISSIS- snc al “-OMISSIS-”, a cagione dell'asserita “mancata conformità della scia sotto il profilo urbanistico/edilizio”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale"; sui motivi aggiunti presentati in data 23 gennaio 2024 per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento di annullamento in autotutela, recante prot. n. -OMISSIS-del 14.12.2023, inviato a mezzo pec in pari data, della SCIA prot. n. -OMISSIS- del 20.9.2023, relativa al trasferimento presso la nuova sede della licenza di esercizio di vicinato e della presa d’atto per la vendita di auto usate; - del provvedimento di archiviazione prot. n. -OMISSIS- del 7.12.2023, comunicato sul portale prot. n. -OMISSIS- del 7.12.2023, della cessazione dell’agenzia di affari, pratica -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202301333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto di prosecuzione e rimozione degli effetti di una SCIA per il trasferimento di un'agenzia d'affari presso un parcheggio pubblico, nonché successivo annullamento in autotutela di una SCIA per esercizio di vicinato e archiviazione della cessazione dell'agenzia presso la precedente sede

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il divieto comunale di prosecuzione della SCIA relativa al trasferimento, presso un parcheggio pubblico concesso in gestione, di un'agenzia d'affari per la compravendita di autoveicoli. Deduceva la violazione e l'erronea applicazione del D.M. 1444/1968 e delle NTA del PRG comunale, sostenendo che l'attività fosse compatibile o comunque funzionale alla gestione del parcheggio e non comportasse un mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso. Deduceva inoltre la violazione dell'art. 19, comma 3, e dell'art. 10-bis l. 241/1990, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e di motivazione, l'ingiustizia manifesta e l'abnormità procedimentale, nonché illogicità, contraddittorietà e lesione dell'affidamento. Con motivi aggiunti impugnava l'annullamento in autotutela della SCIA relativa all'esercizio di vicinato e l'archiviazione della cessazione dell'agenzia presso la vecchia sede, deducendo la violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990, ulteriori vizi di istruttoria e motivazione, violazione dei principi di buona amministrazione, efficacia ed economicità, irragionevolezza e violazione dell'art. 3, comma 4, l. 241/1990, nonché nuovamente l'erronea applicazione della disciplina urbanistica.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti. L'area è classificata dal PRG come zona SP, destinata ad attrezzature pubbliche di quartiere e specificamente a parcheggio, quale standard urbanistico ai sensi del D.M. 1444/1968. Le NTA consentono soltanto opere effettivamente funzionali alla destinazione a parcheggio, come banchine, aiuole e stazioni di ricarica per veicoli elettrici; la compravendita di autoveicoli costituisce invece attività commerciale estranea e incompatibile con tale destinazione, poiché sottrae spazi alla sosta pubblica e introduce un carico urbanistico ulteriore. Il giudice ha escluso la rilevanza delle risultanze catastali, aventi valore fiscale, delle vicende urbanistiche pregresse e di situazioni asseritamente analoghe. Ha ritenuto adeguata la partecipazione procedimentale, tempestivi e motivati gli atti comunali e insuperabili le ragioni urbanistico-edilizie ostative. Ha inoltre affermato che il passaggio dalla categoria funzionale del parcheggio a quella commerciale integra un mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante ai sensi dell'art. 23-ter d.P.R. 380/2001, indipendentemente dalla superficie interessata, e non è consentito senza variante urbanistica. Il Ministero dell'Interno - Questura di Foggia è stato estromesso per difetto di legittimazione passiva, poiché la competenza in materia di licenze per agenzie d'affari è stata trasferita ai comuni e gli atti impugnati erano esclusivamente comunali. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • D.M. 1444/1968

    Gli standards urbanistici assolvono a una funzione di equilibrio dell'assetto territoriale e di salvaguardia dell'ambiente urbano e della qualità della vita.

    La destinazione a parcheggio quale standard urbanistico tutela interessi pubblici generali e non consente l'insediamento di attività commerciali incompatibili con la funzione pubblica dell'area.

  • art. 10/d NTA del PRG

    Per la destinazione a parcheggio sono ammesse opere "effettivamente funzionali all’area di parcheggio".

    Sono ammesse soltanto opere funzionali al parcheggio; la compravendita di autoveicoli non rientra tra tali opere e contrasta con la destinazione urbanistica.

  • art. 10/e NTA del PRG

    La previsione urbanistica classifica l'area come zona SP per attrezzature pubbliche di quartiere, specificamente vincolata a parcheggio.

  • art. 23-ter d.P.R. 380/2001

    Il passaggio tra categorie funzionali costituisce sempre un mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, indipendentemente dalla misura della superficie coinvolta.

    Il passaggio da area destinata a parcheggio a destinazione commerciale è urbanisticamente rilevante anche se riguarda una superficie limitata e non è consentito senza variante allo strumento urbanistico.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La censura relativa all'annullamento in autotutela è stata respinta nel quadro della ritenuta legittimità dell'intervento comunale sulla SCIA assentita per errore.

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    Il divieto di prosecuzione e la rimozione degli effetti della SCIA sono stati ritenuti legittimi in presenza di una non conformità urbanistico-edilizia insuperabile.

  • art. 163, comma 2, d.lgs. 112/1998

    La disposizione ha trasferito ai comuni le funzioni e i compiti amministrativi relativi al rilascio delle licenze per agenzie d'affari, escludendo la legittimazione passiva della Questura in una controversia relativa ad atti comunali.

Massime di principio

  • La destinazione urbanistica a parcheggio pubblico, quale standard urbanistico, è incompatibile con l'insediamento di attività commerciali estranee alla funzione di sosta e non meramente strumentali o funzionali ad essa.
  • Le NTA che consentono nelle aree destinate a parcheggio opere effettivamente funzionali alla sosta non legittimano l'esercizio di attività di compravendita di autoveicoli, vendita o noleggio di veicoli, quando tali attività introducano un uso commerciale autonomo e sottraggano spazi alla destinazione pubblica.
  • Il passaggio da una destinazione funzionale a parcheggio a una destinazione commerciale integra un mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante ai sensi dell'art. 23-ter d.P.R. 380/2001, indipendentemente dalla superficie coinvolta, e richiede una variante urbanistica ove non già consentito dallo strumento vigente.
  • Le risultanze catastali, avendo ordinariamente rilievo fiscale, non prevalgono sulla destinazione urbanistica risultante dallo strumento urbanistico vigente ai fini della verifica della compatibilità di un'attività edilizia o commerciale.
  • In una controversia relativa a provvedimenti comunali concernenti l'esercizio di un'agenzia d'affari e fondati su ragioni urbanistico-edilizie, la Questura non è legittimata passivamente quando la competenza amministrativa sia stata trasferita al comune e nessun atto della Questura sia oggetto di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDestinazioni d'uso e zone omogeneeStandard urbanistici e dotazioni territorialiSCIA e liberalizzazioni
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneAutotutela decisoriaLegittimo affidamento

Testo integrale

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