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Ordinanza

Ordinanza n. 2570/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego dell'Ambasciata d'Italia a New Delhi del 23.05.2025, con il quale l'Ente ha rifiutato il visto - D/2517/2025 alla sig.ra -OMISSIS- nata il 06.04.1968 avente passaporto n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202509358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d'ingresso adottato dall'Ambasciata d'Italia a New Delhi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il diniego del visto d'ingresso recante riferimento D/2517/2025, adottato dall'Ambasciata d'Italia a New Delhi il 23 maggio 2025. Il testo non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso né le ragioni poste dall'Amministrazione a fondamento del diniego. Nel corso della camera di consiglio, il Tribunale ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti documentati dalle amministrazioni resistenti e una copia del parere della Questura di Reggio Calabria.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza, ma non ha definito la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando all'Amministrazione di depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, chiarimenti documentati sulla controversia e la copia del parere della Questura di Reggio Calabria. La prosecuzione della trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 giugno 2026. L'ordinanza deve essere eseguita dall'Amministrazione; le spese non sono state disciplinate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale; l'ordinanza non contiene una decisione sulla sospensione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a giustificazione dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ritiene necessari ulteriori elementi per valutare una domanda cautelare, può disporre un incombente istruttorio e rinviare la trattazione a una successiva camera di consiglio, senza definire né la cautelare né il merito.
  • Nelle controversie relative al diniego di un visto d'ingresso, il giudice può ordinare all'Amministrazione il deposito di chiarimenti documentati e degli atti istruttori rilevanti, quali il parere della Questura, fissando un termine per l'adempimento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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