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Ordinanza

Ordinanza n. 467/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento del provvedimento di rigetto -CN/l/N72025/103 emesso dalla Prefettura Cuneo in data 24 luglio 2025 con riferimento alla richiesta di conversione da permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato,

Giustizia amministrativa202511071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Cuneo

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Cuneo il 24 luglio 2025. Il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio la possibile incompetenza territoriale, ha sottoposto la questione al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e ha assegnato alle parti un termine per il deposito di memorie. Nessuna parte ha presentato memorie sulla competenza.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il TAR Piemonte - Torino, poiché il provvedimento impugnato è stato adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Cuneo, autorità avente sede nella circoscrizione del TAR Piemonte. La decisione è stata fondata sull'art. 13, comma 1, c.p.a., che individua inderogabilmente la competenza del TAR nella cui circoscrizione ha sede l'autorità emanante, e sull'art. 15 c.p.a., che impone di decidere la questione di competenza prima della domanda cautelare e consente la rilevazione d'ufficio fino alla decisione di primo grado. È stata indicata la possibilità di riassumere il giudizio davanti al TAR Piemonte nei termini e nelle forme dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede

    La competenza territoriale inderogabile spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato; nel caso concreto, la competenza spetta al TAR Piemonte - Torino, poiché l'atto è stato adottato dalla Prefettura di Cuneo.

  • art. 15, comma 1, c.p.a.

    Il difetto di competenza è rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa in primo grado

    Il giudice amministrativo può rilevare d'ufficio il difetto di competenza fino alla decisione di primo grado.

  • art. 15, comma 2, c.p.a.

    In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa

    La competenza deve essere esaminata prima della domanda cautelare; il giudice territorialmente incompetente non può pronunciarsi sulla cautela.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    La riassunzione del giudizio davanti al giudice indicato come competente deve avvenire nei termini e nelle forme previste dalla disposizione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    La questione rilevata d'ufficio è stata sottoposta previamente al contraddittorio delle parti mediante assegnazione di un termine per il deposito di memorie.

Massime di principio

  • La competenza territoriale sui ricorsi contro provvedimenti amministrativi spetta inderogabilmente al TAR nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha emanato l'atto impugnato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.a.
  • Il difetto di competenza territoriale può essere rilevato d'ufficio dal giudice amministrativo fino alla decisione di primo grado; prima di pronunciarsi sulla domanda cautelare, il giudice deve definire la questione di competenza e, se si dichiara incompetente, non può esaminare la cautela.
  • Quando il TAR dichiara la propria incompetenza territoriale, deve indicare il TAR competente e le parti possono riassumere il giudizio davanti a quest'ultimo nei termini e nelle forme stabiliti dall'art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoCompetenza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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