Cassazione Penale, Ordinanza n. 24194/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La conferma della sentenza di condanna di merito è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto in abitazione. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti. La censura è stata ritenuta inammissibile perché non correlata alle ragioni della decisione impugnata: la Corte di merito aveva infatti negato la prevalenza in applicazione del divieto legale di cui all'art. 69, comma ultimo, c.p. Inoltre il ricorrente non aveva specificamente dedotto vizi riconducibili all'art. 606 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
I motivi di ricorso devono dedurre specifici vizi della decisione; la mancata deduzione di tali vizi contribuisce all'inammissibilità della censura.
art. 69, comma ultimo, c.p.
La Corte di merito ha correttamente negato il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti perché ostato da un divieto legale.
art. 62-bis c.p.
Il ricorso riguardava il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e della loro prevalenza sulle aggravanti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si correla alle rationes decidendi della sentenza impugnata, anche quando la censura non sia intrinsecamente indeterminata.
- Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente uno o più vizi previsti dall'art. 606 c.p.p.; la mera riproposizione di una richiesta di favore sul trattamento sanzionatorio, senza confronto con la motivazione di merito, non è sufficiente.
- Quando un divieto di legge impedisce il giudizio di prevalenza tra attenuanti e aggravanti, la censura che pretenda tale prevalenza è infondata se non supera quel limite normativo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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