Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33161/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso IVA relativo all’anno 2016 chiesto dal fallimento di una società in liquidazione. La CTP aveva accolto il ricorso del fallimento; la CTR Campania aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che la sentenza dichiarativa di fallimento coincidesse con la cessazione dell’attività imprenditoriale e facesse sorgere il diritto al rimborso IVA ai sensi dell’art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 35 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la mera dichiarazione di fallimento non coincide con la cessazione dell’attività ai fini IVA, che invece richiede l’effettiva conclusione delle operazioni fiscalmente rilevanti e la chiusura della partita IVA; con il secondo ha denunciato violazione degli stessi articoli e dell’art. 2697 c.c., deducendo che la curatela aveva presentato dichiarazioni/comunicazioni IVA anche per l’esercizio 2017 e che, al momento del fallimento, risultavano ancora beni strumentali, con conseguente insussistenza della prova della cessazione dell’attività alla data del fallimento.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha ritenuto fondata l’eccezione di giudicato interno sollevata dal fallimento resistente. Dalla sentenza di primo grado risultava infatti che il rimborso IVA 2016 era stato accolto non solo in base all’art. 30, comma 2, ma anche in base all’art. 30, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972; poiché l’appello dell’Agenzia aveva censurato solo la statuizione fondata sul comma 2 e non quella fondata sul comma 4, quest’ultima era divenuta definitiva. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, con condanna dell’Agenzia delle entrate alle spese. La Corte ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    Il rimborso IVA per cessazione dell’attività presuppone la cessazione effettiva delle operazioni rilevanti ai fini IVA; la mera dichiarazione di fallimento non è, di per sé, sufficiente a integrare tale presupposto.

  • art. 30, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972

    La statuizione di primo grado che riconosce il rimborso anche su tale autonoma base, se non specificamente impugnata, passa in giudicato interno.

  • art. 35, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dall’Agenzia per sostenere che la cessazione dell’attività ai fini IVA si formalizza con la dichiarazione di cessata attività e non coincide automaticamente con il fallimento.

  • art. 54-bis, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dall’Agenzia nel contestare il fondamento normativo del rimborso e la ricostruzione operata dai giudici di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dall’Agenzia per contestare l’insufficienza della prova della cessazione dell’attività alla data del fallimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge utilizzata a fondamento dei motivi di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012

    La Corte esclude la sua applicazione nei confronti dell’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di primo grado fonda l’accoglimento della domanda su più autonome rationes decidendi, l’impugnazione deve censurare tutte le basi della decisione; la mancata impugnazione di una di esse determina il giudicato interno su quella statuizione e rende inammissibile l’impugnazione per carenza di interesse.
  • In materia di rimborso IVA per cessazione dell’attività, la cessazione non coincide automaticamente con la mera declaratoria di fallimento, dovendosi verificare l’effettiva conclusione delle operazioni rilevanti ai fini IVA e, sul piano formale, gli adempimenti previsti dalla disciplina fiscale.
  • La prova della cessazione dell’attività ai fini del rimborso IVA non può essere desunta da un dato meramente formale o da una sola circostanza processuale, dovendo essere verificato se l’attività abbia realmente esaurito la fase fiscalmente rilevante.
  • Se una parte pubblica è soccombente e agisce tramite Avvocatura dello Stato con prenotazione a debito del contributo unificato, non opera l’ulteriore contributo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2012.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.