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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01024/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un'ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 e di diverse cartelle di pagamento, che egli assumeva non notificate e conosciute solo tramite estratto di ruolo. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile; in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame ritenendo assorbente la nullità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione perché avvenuta tramite avvocato del libero foro e non tramite un proprio funzionario, nullità che, secondo la CTR, non era stata sanata nel termine assegnato ex art. 182, comma 2, c.p.c., con conseguente inutilizzabilità della documentazione difensiva dell'ente e fondatezza della doglianza sulla mancata notifica delle cartelle. L'Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 2, 12, comma 1 e 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla l. n. 225 del 2016, e dell'art. 4-novies d.l. n. 34 del 2019, convertito dalla l. n. 58 del 2019, sostenendo che l'agente della riscossione può validamente stare in giudizio davanti alle commissioni tributarie anche mediante un avvocato del libero foro.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il motivo: ha affermato che la disciplina dell'assistenza tecnica nel processo tributario non impedisce a uffici finanziari e agenti della riscossione di farsi assistere da un difensore abilitato esterno, e che, alla luce della riforma del 2016, del Protocollo d'intesa del 5 luglio 2017 e soprattutto del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite n. 30008 del 2019, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro nelle controversie avanti alle commissioni tributarie. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. Il giudice di rinvio dovrà inoltre verificare, alla luce di Cass. S.U. n. 26283 del 2022, l'eventuale interesse del contribuente all'azione diretta prevista dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, considerato che le cartelle risultavano conosciute tramite estratto di ruolo.

Norme richiamate

  • art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973

    norma richiamata come base dell'iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    gli uffici finanziari e l'agente della riscossione stanno in giudizio direttamente o tramite struttura sovraordinata; la norma non esclude l'assistenza di un difensore abilitato esterno.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    l'obbligo di assistenza tecnica riguarda i privati e non rende illegittima la nomina di un professionista esterno da parte degli enti pubblici legittimati a stare in giudizio.

  • art. 12, comma 8, d.lgs. n. 546 del 1992

    la facoltà per gli uffici finanziari di farsi assistere anche dall'Avvocatura dello Stato è aggiuntiva e non esclusiva, restando possibile anche il patrocinio di avvocati del libero foro.

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546 del 1992

    norma richiamata nel ricorso tra quelle asseritamente violate; il testo fornito non ne esplicita il contenuto applicativo nella decisione.

  • art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016

    richiamato quale base della riforma del settore della riscossione e dell'organizzazione della difesa dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

  • art. 4-novies d.l. n. 34 del 2019, conv. in l. n. 58 del 2019

    norma richiamata nel motivo di ricorso quale ulteriore fondamento della legittimazione difensiva dell'ente.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    la CTR aveva ritenuto non sanata la costituzione dell'ente nel termine assegnato; la Cassazione ha escluso che vi fosse nullità della costituzione per il patrocinio del libero foro.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    richiamato dal principio delle Sezioni Unite sulla possibilità di ricorrere all'Avvocatura dello Stato nei casi previsti o con apposita delibera in casi speciali.

  • artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50 del 2016

    richiamati nel principio delle Sezioni Unite come limiti e criteri per il conferimento degli incarichi agli avvocati del libero foro.

  • art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016

    richiamato nel principio delle Sezioni Unite per gli atti di carattere generale relativi alla scelta del patrocinio.

  • art. 24, secondo comma, Cost.

    evocato per escludere una lettura restrittiva che impedisca agli enti di avvalersi di difensori privati.

  • art. 363 c.p.c.

    richiamato per la formulazione del principio di diritto da parte delle Sezioni Unite.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    la Corte di rinvio dovrà verificare l'eventuale interesse del contribuente all'azione diretta prevista da tale disposizione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'agente della riscossione può validamente stare in giudizio anche mediante un avvocato del libero foro iscritto nell'albo, senza che ciò integri nullità della costituzione, salvo i limiti specifici derivanti dalla disciplina convenzionale o da casi riservati all'Avvocatura dello Stato.
  • La facoltà per gli enti pubblici di farsi assistere dall'Avvocatura dello Stato, ove prevista, ha natura aggiuntiva e non esclusiva; in mancanza di un divieto espresso, è ammesso anche il patrocinio di un difensore esterno abilitato.
  • Quando la scelta del patrocinio deriva dalla riconduzione del caso alle ipotesi previste dalla convenzione o dall'indisponibilità dell'Avvocatura, la costituzione dell'ente a mezzo dell'uno o dell'altro difensore presuppone implicitamente la sussistenza del relativo titolo, senza necessità di specifica allegazione o prova.
  • La declaratoria di nullità della costituzione dell'ente per il solo fatto dell'intervento di un avvocato del libero foro è erronea se contraria alla disciplina speciale del processo tributario e alla normativa sulla riscossione.
  • In presenza di cartelle conosciute solo tramite estratto di ruolo, il giudice di rinvio deve verificare l'esistenza di un concreto interesse all'azione diretta prevista dalla normativa sulla riscossione.
  • Le norme sull'assistenza tecnica dei contribuenti non possono essere automaticamente estese agli uffici finanziari e agli agenti della riscossione in senso ostativo alla loro difesa tecnica esterna.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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