Sentenza n. 512/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - ove occorra e per quanto di ragione, dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di -OMISSIS-, (Atto-OMISSIS-) nella parte in cui non attribuiscono al ricorrente i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio senza computo dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato e pensionato a domanda il 1° aprile 2019, deduceva l’illegittima liquidazione del TFS per l’omesso computo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come novellato dall’art. 21 della l. n. 232/1990. Assumeva di possedere, al momento del pensionamento, i requisiti di almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, avendo maturato 39 anni di servizio. Dopo avere chiesto all’INPS il ricalcolo, senza ricevere risposta entro trenta giorni, proponeva ricorso per l’annullamento dei prospetti di liquidazione e per l’accertamento del diritto al ricalcolo del TFS, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS chiedeva il rigetto, richiamando direttive del MEF contrarie all’estensione generalizzata del beneficio in assenza di specifica sentenza e chiedendo, in subordine, l’acquisizione presso l’amministrazione ex datrice di lavoro dei dati retributivi necessari.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato il diritto del ricorrente al beneficio dei sei scatti stipendiali nella determinazione del TFS, condannando l’INPS a riliquidare la prestazione e a corrispondere le maggiori somme dovute. Ha ritenuto integrati i requisiti normativi, poiché il ricorrente apparteneva alla Polizia di Stato, era stato collocato a riposo a domanda e aveva compiuto 55 anni con almeno 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento in quiescenza non è decadenziale, ma incide soltanto sulla decorrenza del pensionamento. L’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997 riguarda il computo della base pensionabile e non esclude l’incidenza dei sei scatti sulla buonuscita. Il giudice ha escluso che un’interpretazione fondata sulla ragionevolezza o sulla sostenibilità della spesa pubblica possa sovvertire il chiaro tenore della disposizione speciale. Ha inoltre respinto l’istanza istruttoria dell’INPS, stabilendo che l’Istituto deve acquisire d’ufficio dall’ex datore di lavoro i dati retributivi, come già fatto per la liquidazione originaria. Sulle maggiori somme spettano, dalla scadenza del termine di 27 mesi dalla cessazione volontaria del rapporto e fino all’effettivo pagamento, gli interessi legali e, per l’eventuale eccedenza rispetto al tasso d’interesse, la rivalutazione monetaria, senza cumulo. L’INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione.
Norme richiamate
art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987, conv. in l. n. 472/1987
anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile
Attribuisce sei scatti del 2,50 per cento, calcolati sull’ultimo stipendio, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita del personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia con qualifiche equiparate, anche quando il collocamento a riposo avvenga a domanda, purché siano maturati i requisiti di età e servizio.
art. 21 l. n. 232/1990
Ha novellato l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, confermando la disciplina dei sei scatti stipendiali rilevanti per la liquidazione della buonuscita.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997
i sei aumenti periodici di stipendio…sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
La disposizione opera ai fini della determinazione della base pensionabile e non incide sulla quantificazione del trattamento di fine servizio.
art. 429, comma 3, c.p.c.
Richiamato per il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione sulle maggiori somme dovute.
art. 3, comma 2, d.l. n. 79/1997, conv. in l. n. 140/1997
Concorre a disciplinare la decorrenza degli accessori sulle somme dovute a titolo di riliquidazione del TFS, individuata nella scadenza del termine di 27 mesi dalla cessazione volontaria del rapporto.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Esclude il cumulo integrale tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro pubblico di natura retributiva, pensionistica, assistenziale e risarcitoria.
Massime di principio
- Il personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia con qualifiche equiparate, collocato a riposo a domanda dopo avere compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile, ha diritto al computo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 nella liquidazione del trattamento di fine servizio.
- Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale: esso disciplina esclusivamente la decorrenza del pensionamento e il termine di soddisfazione dell’aspettativa dell’interessato.
- La disciplina dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997, che subordina il riconoscimento dei sei scatti al pagamento della contribuzione residua nel caso di collocamento a domanda, opera ai fini della base pensionabile e non esclude il computo dei sei scatti nella determinazione del trattamento di fine servizio.
- In presenza di una disposizione legislativa speciale chiara nel riconoscere il beneficio previdenziale, l’interpretazione costituzionalmente orientata non può attribuirle un contenuto contrario al significato letterale; la scelta legislativa relativa all’ammontare delle prestazioni sociali resta sindacabile solo nei limiti della manifesta irragionevolezza.
- L’ente previdenziale deve acquisire d’ufficio dall’amministrazione ex datrice di lavoro i dati retributivi necessari alla riliquidazione del trattamento di fine servizio, senza trasferire sul beneficiario l’onere di produrre documentazione già nella disponibilità dell’amministrazione.
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