Sentenza n. 1111/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'accertamento - del silenzio illegittimamente serbato alle istanze -al parere per l'Ispettorato Territoriale del Lavoro- di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro; - nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alle medesime istanze, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dedotto sul rilascio dei visti d’ingresso per motivi di lavoro e sul parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ricorrente ha agito per l’accertamento del silenzio-inadempimento e dell’obbligo di provvedere in relazione a cinque lavoratori bangladesi, per i quali erano stati rilasciati nulla osta all’ingresso per lavoro. La ricorrente ha dedotto che, decorso il termine previsto, non erano stati rilasciati i visti d’ingresso e non era stato acquisito il parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. L’Amministrazione ha eccepito che, per i cittadini provenienti dal Bangladesh, trovava applicazione la procedura aggravata prevista dall’art. 3 d.l. 145/2024, con sospensione dell’efficacia dei nulla osta e dei procedimenti per il rilascio dei visti fino alla conferma del positivo espletamento delle verifiche. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha prodotto il parere sfavorevole dell’Ispettorato del 26 febbraio 2026 e i conseguenti provvedimenti di revoca dei nulla osta. Il TAR ha rilevato, quanto alla domanda relativa ai visti, che la ricorrente non aveva provato la presentazione delle istanze di rilascio presso la rappresentanza diplomatico-consolare italiana a Dhaka, avendo depositato soltanto comunicazioni dello Sportello Unico, una richiesta di sollecito e la risposta relativa all’attesa del parere dell’Ispettorato. Inoltre, anche ipotizzando la presentazione delle istanze, non sussisteva l’obbligo di provvedere, poiché i procedimenti per il rilascio dei visti erano legalmente sospesi in attesa delle verifiche sui nulla osta.
La decisione
Il ricorso è stato definito parzialmente con rigetto e parzialmente con cessazione della materia del contendere. La domanda relativa al silenzio sul rilascio dei visti è stata respinta perché non è stata provata la presentazione delle relative istanze presso l’autorità consolare. Il TAR ha comunque aggiunto che la domanda sarebbe stata infondata anche per l’assenza dell’obbligo di provvedere: ai sensi dell’art. 3 d.l. 145/2024, per i lavoratori provenienti da Stati ad alto rischio di documentazione contraffatta, tra cui il Bangladesh, l’efficacia dei nulla osta e i procedimenti per i visti restano sospesi sino alla conferma dell’esito positivo delle verifiche. Quanto al silenzio relativo al parere dell’Ispettorato, il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché nel corso del giudizio l’Ispettorato aveva espresso parere negativo e l’Amministrazione aveva revocato i nulla osta. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza: infondatezza della domanda sui visti e virtuale fondatezza di quella sul parere dell’Ispettorato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, viene meno l’inerzia amministrativa oggetto della domanda, per effetto dell’adozione del provvedimento o dell’atto richiesto.
art. 3 d.l. 145/2024
Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto d’ingresso in Italia, l’efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ... è sospesa fino alla conferma espressa dello sportello unico per l’immigrazione del positivo espletamento delle verifiche ... i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia ... sono sospesi.
Per i lavoratori provenienti da Stati individuati come caratterizzati da elevato rischio di presentazione di documentazione contraffatta, tra cui il Bangladesh, l’efficacia dei nulla osta già rilasciati e i procedimenti per il rilascio dei visti sono sospesi fino alla conclusione positiva delle verifiche e alla relativa conferma espressa.
art. 22 d.lgs. 286/1998
È richiamato quale disciplina delle verifiche connesse al rilascio del nulla osta al lavoro.
art. 44, comma 5, d.l. 73/2022
È richiamato, insieme all’art. 27, comma 1-ter, d.lgs. 286/1998, quale base normativa delle comunicazioni dello Sportello Unico sostitutive del nulla osta.
art. 27, comma 1-ter, d.lgs. 286/1998
È richiamato quale norma che, insieme all’art. 44, comma 5, d.l. 73/2022, disciplina le comunicazioni dello Sportello Unico sostitutive del nulla osta.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio presuppone la prova della presentazione dell’istanza sulla quale si assume formatosi il silenzio; comunicazioni amministrative preparatorie o sostitutive e solleciti non dimostrano, di per sé, la proposizione della specifica domanda di provvedimento.
- Quando una disposizione di legge sospende espressamente il procedimento amministrativo in attesa di verifiche preliminari, durante il periodo di sospensione non sussiste l’obbligo dell’amministrazione di adottare il provvedimento finale e non può configurarsi silenzio-inadempimento su tale provvedimento.
- La sopravvenuta adozione, nel corso del giudizio, dell’atto o del parere la cui mancanza aveva determinato l’azione avverso il silenzio comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., limitatamente a quella domanda.
- La domanda avverso il silenzio può essere respinta per carenza di prova dell’istanza e, in ogni caso, per insussistenza dell’obbligo di provvedere, quando il procedimento sia legalmente sospeso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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