Sentenza n. 17/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’intimazione di pagamento n. 11520259001661636000, notificata a mezzo pec il 6 marzo 2025 per l’importo di € 221.365,89 e relativa alla cartella di pagamento n. 11520207150096122000 (n. 30020150000008261000), afferente ad un credito per prelievo quote latte sulle consegne 2007/2008 e 2008/2009, iscritto a ruolo dall’Agea (ruolo n. 2020/1), notificata dall’Agea il 16 marzo 2015; e, in via subordinata, per la riduzione del quantum in linea capitale e la rideterminazione del tasso di interesse applicabile nel caso di specie; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 7 maggio 2025: - della stessa intimazione di pagamento impugnata col ricorso introduttivo del giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 per il pagamento di somme relative a una cartella concernente prelievi supplementari sulle consegne di latte delle campagne 2007/2008 e 2008/2009
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa agricola)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento notificata il 6 marzo 2025, relativa a un importo indicato in € 221.365,89 e riferito a una cartella notificata nel 2015 per prelievi supplementari sulle quote latte. In via subordinata ha chiesto la riduzione del capitale e la rideterminazione degli interessi. Ha dedotto: difetto di motivazione dell’intimazione e mancata allegazione della cartella, con lesione del diritto di difesa e del contraddittorio; genericità e indeterminatezza del calcolo degli interessi, in particolare degli interessi moratori; prescrizione del credito e tardività dell’intimazione rispetto alla notifica della cartella; violazione della normativa nazionale e unionale, carenza di istruttoria ed eccesso di potere; nullità o annullabilità dell’iscrizione a ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi dei premi PAC e per errata quantificazione del debito. Nel corso del giudizio l’Ader ha comunicato che, a seguito di ulteriori pagamenti in compensazione effettuati da Agea, il credito era stato ridotto a un importo residuale e che il recupero era sospeso. Agea ha poi dichiarato di avere integralmente compensato con premi PAC gli importi relativi alle campagne 2007/2008 e 2008/2009, precisando che era in corso il formale discarico della cartella e che non risultavano più iscritte a ruolo le campagne interessate. La ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti insistendo sull’omessa contabilizzazione e sul mancato sgravio dei recuperi PAC già effettuati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che le amministrazioni avevano dichiarato l’integrale recupero del credito sotteso all’intimazione, il cui formale discarico era in corso, e che le campagne oggetto della controversia non risultavano più iscritte a ruolo. Non è stato quindi esaminato il merito dei singoli motivi di ricorso, essendo venuto meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione. Le spese sono state poste solidalmente a carico di Agea e Ader, liquidate in € 2.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, poiché una parte rilevante del recupero era stata effettuata prima dell’emissione dell’intimazione, che riportava pertanto ab origine un importo sovradimensionato e aveva reso necessario il ricorso.
Norme richiamate
art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
sollecitato il pagamento entro cinque giorni
La disposizione costituisce la base normativa dell’intimazione di pagamento impugnata; la sentenza non ne esamina nel merito i presupposti applicativi.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato dal TAR nel contesto della definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
l. n. 228/2012
Richiamata dall’Ader in relazione all’istanza di sospensione legale della riscossione; la sentenza non specifica la disposizione applicata.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione riconosce l’integrale recupero o estinzione del credito posto a fondamento dell’atto impugnato, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione sull’impugnazione.
- La regolazione delle spese può porre a carico dell’amministrazione soccombente virtuale le spese del giudizio quando l’atto impugnato indicava un importo originariamente sovradimensionato per effetto di recuperi già effettuati dall’amministrazione, rendendo necessaria la proposizione del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 64/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →