Cassazione Penale, Ordinanza n. 22410/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze sulla qualificazione del fatto come rapina impropria anziché furto fossero meri rilievi di fatto e una reiterazione delle doglianze di appello, già correttamente vagliate e respinte. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Due ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la qualificazione del fatto come rapina impropria. La prima ha dedotto che mancasse l'elemento della violenza o minaccia e che il fatto dovesse essere riqualificato in furto; la seconda ha proposto doglianze analoghe sulla qualificazione giuridica. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano incentrate su una diversa ricostruzione del fatto e riproducevano argomenti già dedotti in appello e già disattesi dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 628, comma 2, c.p.
La Corte richiama la decisione di merito che ha ritenuto integrati tutti gli elementi costitutivi della rapina impropria.
art. 616 c.p.p.
È il fondamento della condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre censure che si risolvano in una diversa ricostruzione del fatto, quando il giudice di merito abbia già esaminato e disatteso tali argomentazioni con motivazione coerente.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando reitera pedissequamente motivi già proposti in appello senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La qualificazione del fatto come rapina impropria può essere confermata ove il giudice di merito abbia accertato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato; la mera contestazione dell'assenza di violenza o minaccia, se fondata su una diversa lettura del compendio probatorio, non è scrutinabile in cassazione come vizio di legittimità.
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