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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22410/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze sulla qualificazione del fatto come rapina impropria anziché furto fossero meri rilievi di fatto e una reiterazione delle doglianze di appello, già correttamente vagliate e respinte. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

Due ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la qualificazione del fatto come rapina impropria. La prima ha dedotto che mancasse l'elemento della violenza o minaccia e che il fatto dovesse essere riqualificato in furto; la seconda ha proposto doglianze analoghe sulla qualificazione giuridica. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano incentrate su una diversa ricostruzione del fatto e riproducevano argomenti già dedotti in appello e già disattesi dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 628, comma 2, c.p.

    La Corte richiama la decisione di merito che ha ritenuto integrati tutti gli elementi costitutivi della rapina impropria.

  • art. 616 c.p.p.

    È il fondamento della condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre censure che si risolvano in una diversa ricostruzione del fatto, quando il giudice di merito abbia già esaminato e disatteso tali argomentazioni con motivazione coerente.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando reitera pedissequamente motivi già proposti in appello senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La qualificazione del fatto come rapina impropria può essere confermata ove il giudice di merito abbia accertato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato; la mera contestazione dell'assenza di violenza o minaccia, se fondata su una diversa lettura del compendio probatorio, non è scrutinabile in cassazione come vizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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