Sentenza n. 802/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Treviso che aveva ordinato la costituzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di € 500,00 per gli anni scolastici compresi nel periodo 2022-2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale civile di Treviso n. 107/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 7 marzo 2025. La pronuncia aveva condannato l’Amministrazione a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante l’accredito di € 500,00 per gli anni scolastici compresi nel periodo dal 2022 al 2023. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, chiedendo anche la condanna al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni per l’azione di ottemperanza, poiché la sentenza civile azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione. Nel merito ha accertato che il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale e ha ordinato di costituire la Carta elettronica in favore della ricorrente e di accreditarvi la somma di € 500,00, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli un ulteriore termine di sessanta giorni e la facoltà di subdelegare gli adempimenti. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. La domanda di astreinte è stata respinta: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico, delle difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio e del rischio di sanzioni eccessivamente afflittive. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti ragioni ostative alla condanna. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 339,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è stata ritenuta applicabile perché il giudizio di ottemperanza riguardava l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
La norma disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR l’ha applicata per ordinare l’esecuzione del titolo giudiziale, nominare il commissario ad acta e valutare la domanda di penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nonché al momento dell’esercizio del potere discrezionale di graduazione dell’importo
L’astreinte è astrattamente applicabile alla pubblica amministrazione, ma il giudice dell’ottemperanza deve considerare le condizioni del debitore pubblico e le altre ragioni ostative, potendo negare la misura o ridurne l’importo.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
La disposizione è stata richiamata tra le condizioni preliminari ritenute soddisfatte per procedere all’esecuzione del titolo nei confronti dell’Amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell’obbligo esecutivo imposto al Ministero.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità secondo cui deve essere costituita e utilizzata la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
art. 115 c.p.c.
È stato richiamato per ritenere rilevanti, quali fatti notori, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico ai fini della valutazione delle ragioni ostative all’astreinte.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione soccombente di adottare gli adempimenti specificamente necessari a dare esecuzione al comando giudiziale, fissando un termine e nominando sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale inerzia successiva.
- Quando il commissario ad acta nominato per l’esecuzione del giudicato è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’esercizio delle funzioni commissariali, salvo quanto diversamente disposto dal giudice.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma la sua concreta irrogazione è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice dell’ottemperanza, che deve considerare le condizioni del debitore pubblico, i vincoli normativi e di bilancio, la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti e il rischio di locupletazioni o sanzioni eccessivamente afflittive.
- La crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico possono costituire ragioni ostative, rilevabili anche come fatti notori, alla condanna dell’amministrazione al pagamento dell’astreinte.
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