Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1714/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600851

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaaltro

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune su una diffida relativa a un’ordinanza di messa in sicurezza, nonché ordinanza successiva di sgombero e messa in sicurezza del fabbricato di proprietà del ricorrente

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente, proprietario di un fondo situato a monte di un fabbricato interessato dal cedimento di un muro di contenimento e da uno smottamento, aveva chiesto al Comune di accertare l’ottemperanza dei proprietari del fabbricato agli obblighi derivanti dall’ordinanza comunale n. 510 del 14 novembre 2024 e, in caso di inottemperanza, di procedere in via sostitutiva e in danno. Non avendo ricevuto risposta nel termine previsto dall’art. 2 della legge n. 241/1990, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’obbligo di provvedere. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato l’ordinanza n. 142 del 21 aprile 2026, con cui il Comune gli aveva ordinato lo sgombero e la messa in sicurezza del proprio fabbricato. Il motivo dedotto consisteva nell’impossibilità materiale e tecnica di eseguire gli interventi prima della stabilizzazione e del consolidamento dell’area a valle, secondo quanto risultante da una perizia geologica. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha reiterato l’impugnazione e chiesto una consulenza tecnica d’ufficio per accertare tale impossibilità. Il Comune ha eccepito l’irricevibilità del primo ricorso per motivi aggiunti per tardivo deposito e l’inammissibilità del secondo per omessa notifica alle controparti costituite. Prima della decisione, il ricorrente ha formalmente rinunciato agli atti del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

La decisione

Il Collegio ha preso atto della rinuncia formale agli atti del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84 c.p.a., senza esaminare nel merito la domanda avverso il silenzio, le impugnazioni delle ordinanze, le eccezioni del Comune o la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio. In ragione della definizione in rito e degli interessi sottesi alla vicenda, ha disposto l’integrale compensazione delle spese tra le parti costituite. Nulla è stato disposto quanto al controinteressato, non costituito.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Richiamato quale termine entro il quale l’amministrazione avrebbe dovuto riscontrare l’istanza del ricorrente.

  • art. 117 c.p.a.

    Indicato quale fondamento processuale dell’azione proposta contro il silenzio dell’amministrazione.

  • art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.

    Applicato, unitamente all’art. 84 c.p.a., per dichiarare l’estinzione del giudizio a seguito della rinuncia agli atti.

  • art. 84 c.p.a.

    Applicato per dichiarare l’estinzione conseguente alla rinuncia agli atti e per compensare integralmente le spese tra le parti costituite.

Massime di principio

  • La rinuncia formale agli atti del ricorso e dei motivi aggiunti, ove presa ritualmente in considerazione dal giudice, determina l’estinzione del giudizio senza esame delle questioni di merito e delle eccezioni processuali non più necessarie ai fini della decisione.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, il giudice può compensare integralmente le spese tra le parti costituite in considerazione della definizione in rito e degli interessi sottesi alla controversia.
  • Nei confronti del controinteressato intimato ma non costituito non deve essere adottata alcuna statuizione sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.