Sentenza n. 13216/2026 - Roma, Sezione 1T
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente con assicurata password n. 055995033063, spedita in data 3 settembre 2024 (pratica 25RM047427), con conseguente ordine alla Questura di Roma di provvedere con provvedimento espresso sulla suddetta istanza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno spedita il 3 settembre 2024 e l'ordine alla Questura di Roma di provvedere con un atto espresso. Nel corso del giudizio, la Questura ha rilasciato il permesso di soggiorno, successivamente ritirato dall'interessato il 25 giugno 2026. Il ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e ha chiesto la liquidazione del compenso al difensore ammesso al gratuito patrocinio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a., poiché l'Amministrazione ha adottato il provvedimento richiesto e il ricorrente ha espressamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi, in ragione della definizione in rito. Il Tribunale ha inoltre liquidato al difensore del ricorrente euro 903,25, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge, applicando i criteri del d.P.R. n. 115/2002 e del D.M. n. 55/2014, nonché le riduzioni previste per il gratuito patrocinio e per la pronuncia in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; la disposizione è stata applicata perché l'Amministrazione ha rilasciato il permesso di soggiorno e il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al giudizio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Tribunale ha dato alle parti avviso della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse prima della decisione.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
valori medi delle tariffe professionali vigenti; impegno professionale
Rimette all'autorità giudiziaria la liquidazione dell'onorario e delle spese del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, tenendo conto dei valori medi tariffari e dell'impegno professionale.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
Dimezza i compensi spettanti al difensore per il gratuito patrocinio nel processo amministrativo.
art. 4 D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022
Consente di determinare il compenso considerando le caratteristiche dell'attività prestata, l'affare trattato e il risultato del giudizio; il compenso è stato ulteriormente ridotto per la pronuncia in rito ai sensi del comma 9.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'Amministrazione adotta il provvedimento richiesto e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Prima di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve sottoporre la relativa questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- Nel processo amministrativo, il compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è liquidato considerando i valori tariffari, l'impegno professionale, le caratteristiche dell'attività svolta, il valore della controversia e il risultato del giudizio, con applicazione delle riduzioni previste per il gratuito patrocinio e per la definizione in rito.
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