Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5553/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. volto alla correzione di un errore di fatto: omessa o erronea notifica dell'avviso di udienza del 10/02/2021 ai difensori del Raviola (l'avv. Francesco Miraglia aveva ricevuto l'avviso su un indirizzo PEC di un omonimo; l'avv. Alessandra Pinna, nominata il 26/06/2020, non risultava invece notificata). Il ricorrente chiedeva la revoca della sentenza della Corte di Cassazione n. 12354/21 e, nel merito, l'accoglimento del ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 04/10/2015 per vizio di motivazione e per l'erronea contestazione delle aggravanti, in particolare quella prevista dall'art. 7 L. n. 203/1991 (oggi art. 416-bis.1 c.p.).

La decisione

La Corte accoglie il ricorso straordinario nella parte relativa all'errore di fatto: constata l'omessa/erronea notifica dell'avviso di udienza ai difensori (PEC inviata ad indirizzo di omonimo e mancata notifica al difensore nominato) e revoca la propria sentenza n. 12354/21 del 10/02/2021. Tuttavia, procedendo direttamente alla valutazione del ricorso principale, la Corte dichiara inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna (quindi viene rigettata la richiesta di riforma nel merito) e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte ritiene che l'omissione della notifica dell'avviso d'udienza costituisce errore di fatto deducibile con il ricorso straordinario; se la Corte accoglie la richiesta può adottare i provvedimenti necessari per correggere l'errore e, a seconda dei casi, procedere direttamente alla fase rescissoria e alla decisione sul merito.

  • art. 629, commi 1 e 2, cod. pen.

    art. 629, comma 1 e 2, cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al delitto di estorsione; il ricorso di merito deduceva violazione di tali disposizioni ma la Corte d'appello ha motivatamente ritenuto provata la partecipazione del ricorrente ai fatti estorsivi.

  • art. 110 e art. 81 cpv. cod. pen.

    Articoli richiamati per la responsabilità per concorso di persone nel reato (art.110) e per la continuazione o concorso materiale con effetto sulla pena (art.81 c.p.v.); la Corte territoriale ha ritenuto provato il concorso del ricorrente nei reati contestati.

  • art. 7 L. n. 203/1991 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.)

    La Corte ha ritenuto infondata la censura sull'applicazione dell'aggravante legata all'agevolazione di gruppi mafiosi: ha confermato che l'aggravante può operare anche quando l'agente non è formalmente appartenente all'associazione mafiosa, purché la condotta manifesti il "metodo" mafioso o sia stata messa in essere nella consapevolezza di agevolare l'attività del sodalizio.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamato nell'analisi circa i presupposti dell'aggravante: la Corte afferma che l'effetto aggravante si può fondare sull'"approfittamento" delle condizioni di assoggettamento tipiche dell'associazione mafiosa e sulla modalità intimidatoria (metodo), prescindendo dall'appartenenza personale del concorrente al sodalizio.

  • art. 628, terzo comma, n. 3 cod. pen.

    art. 628, terzo comma, n. 3 cod. pen.

    Richiamato a supporto del principio secondo cui la modalità mafiosa può produrre effetti aggravanti anche nei confronti di persone esterne al sodalizio quando queste siano consapevoli dell'utilità che la loro condotta procura al gruppo.

Massime di principio

  • L'omissione o l'erronea notifica dell'avviso d'udienza ai difensori costituisce errore di fatto utilizzabile con il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.; il ricorso può condurre alla revoca del provvedimento viziato.
  • Se il ricorso straordinario per errore di fatto viene accolto la Corte di cassazione, secondo le circostanze, può procedere direttamente alla fase rescissoria e a una valutazione del merito dell'impugnazione originaria, senza svolgere necessariamente due udienze distinte.
  • Sulle questioni di fatto (valutazione di fonti di prova, intercettazioni, attendibilità dei dichiaranti) la Corte di cassazione ha margini limitati di sindacato: tali valutazioni di merito sono ritenute insindacabili se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente.
  • L'aggravante 'di tipo mafioso' può essere applicata anche a concorrenti esterni all'associazione quando la condotta presenti il 'metodo' mafioso o quando il concorrente fosse consapevole di favorire l'attività del sodalizio; non è necessaria la formale appartenenza al clan per l'applicazione dell'aggravante.
  • Per contestare con successo un'applicazione di aggravante mafiosa è necessario contestare in modo preciso e motivato i presupposti fattuali ritenuti dal giudice (es. assenza del metodo intimidatorio, mancanza di conoscenza/consapevolezza della finalità agevolativa), non limitandosi a ripetizioni generiche di questioni di fatto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.